Auto

RCA, una polizza standard uguale per tutte le compagnie

Autore: Luigi Restieri
ASSINEWS 241: aprile 2013

Il comma 4 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dispone che il Ministero delle Sviluppo Economico definisca il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il “contratto base” deve contenere le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, deve essere articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato e devono essere altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso “contratto base”. La misura per entrare a regime necessita di 45 giorni per ottenere il parere del Consiglio di Stato e di 30 giorni per la registrazione alla Corte dei Conti, oltre ad ulteriori 60 giorni in cui le compagnie devono mettere a disposizione il contratto.

Il MiSE, in ottemperanza al disposto, ha emanato uno schema di decreto attuativo recante la definizione dei contenuti del “contratto base R.C.A.” (Allegato 1 al decreto), che di seguito andiamo ad esaminare. CONTENUTO A PAGAMENTO
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