RC Prodotti

istruzioni per l’uso

Autore: Riccardo Tacconi
ASSINEWS 239 – febbraio 2013

Parte seconda La normativa RC prodotti

La normativa RC Prodotti (Chan Pin Ze Ren – Responsabilità civile prodotti)
Un’azione di RC prodotti in Cina può essere fatta su varie basi, dato che non è stato completamente accolto quanto diceva la dottrina (unificazione in una sola legge del regime di responsabilità civile): difatti, anche se nella nuova Tort Law, è prevista la responsabilità da prodotti difettosi, tuttavia le norme precedenti non sono state abrogate, e quindi, la nuova disciplina deve essere letta congiuntamente con quella precedente.

La Tort Law – 1 ottobre 2010 – Decree of the President of the People’s Republic of China (No. 21)1
La legge fissa i princìpi generali della Responsabilità civile e poi dà regole per una serie di settori specifici.
Nei principi generali vengono fissati gli elementi in base ai quali si può iniziare un’azione di responsabilità civile:
a) violazione di un diritto o di un interesse di un terzo;
b) esistenza di un danno;
c) esistenza del nesso causale fra la violazione e il danno.

La colpa non è un elemento necessario: il responsabile del danno se ne deve assumere le conseguenze, anche in assenza di colpa, in base alle previsioni fissate nei vari capitoli della legge: siamo, quindi, di fronte ad un sistema di responsabilità oggettiva. 2
Per accettare la richiesta del danneggiato, in generale, le Corti, si accontentano della prova che il prodotto è stato usato per il suo impiego normale e nel modo ordinario.

Gli obblighi a carico del danneggiante sono:

a) cessazione della violazione dei diritti o interessi del terzo;
b) rimozione delle cause della violazione;
c) eliminazione del pericolo;
d) reintegro dei beni danneggiati;
e) reintegro dello stato originale della persona;
f) compensazione dei danni;
g) scuse (molto orientale…);
h) eliminazione di ogni altra possibile conseguenza.

La legge fissa la priorità della norma civilistica di RC rispetto a quelle penali e/o amministrative.

Si chiede, in via prioritaria, un tentativo di accordo fra le parti sull’ammontare del danno. In caso di mancato accordo, la decisione è rimessa al tribunale. Il risarcimento deve essere pagato in un’unica soluzione, ma se questo è difficile per le risorse economiche del danneggiante si può procedere con una rateazione.

Nei danni da risarcire sono compresi anche i danni psichici, se di entità significativa. Difficilmente si va oltre un massimo risarcimento di RMB 50.000,003 (ovvero 6.026,767 euro) o una percentuale del 5% sul danno patrimoniale. Il riconoscimento per legge dei danni morali è una grande novità per la Cina.

Per non essere condannato, il danneggiante deve dimostrare almeno una di queste fattispecie:
1. il danno è stato causato intenzionalmente dalla vittima;
2. il danno è stato causato da un terzo;
3. il danno è stato causato da forza maggiore;
4. il danno è stato causato per legittima difesa;
5. il danno è stato causato in una situazione di emergenza.
Come si vede, si deve, di fatto, dimostrare l’assenza di nesso causale o di circostanze eccezionali. La colpa concorrente del danneggiato può ridurre l’entità del risarcimento.

Il capitolo V è dedicato alla RC prodotti 4
Qui, come risulta dal testo riportato nella nota, in modo molto simile alle normative europee sulla RC prodotti, sono fissati, i princìpi di responsabilità del produttore – legata al difetto del prodotto – e i casi, in cui ricorre la corresponsabilità del distributore e del venditore e le possibilità di rivalsa reciproca, nel caso una delle parti coinvolte nel ciclo di produzione/ vendita abbia pagato, quando la responsabilità era di un’altra delle parti del ciclo stesso.

Viene, anche, fissato l’obbligo di avviso al pubblico dei rischi del prodotto, conosciuti dopo la vendita, e l’obbligo di ritiro dal mercato del prodotto stesso.

Prima dell’introduzione di questa legge, l’obbligo di richiamo operava solo per pochi tipi di prodotti, quali i farmaci, i prodotti alimentari, i giocattoli e i prodotti automotive. Con la nuova legge, invece, l’obbligo riguarda tutti i tipi di prodotti fabbricati o venduti in Cina.Se, poi, il produttore o il venditore hanno continuato a produrre e/o distribuire il prodotto, la parte lesa può chiedere una “punitive compensation” per la quale non è posto un limite di valore.

Gli altri capitoli della legge sono dedicati a:
Il capitolo VI alla RC da incidente di circolazione;
Il capitolo VII alla medical malpractice;
Il capitolo VIII alla RC da inquinamento;
Il capitolo IX alla RC da attività particolarmente pericolose (nucleare, aeronautica, possesso ed uso di sostanze infiammabili, radioattive, tossiche ecc.);
Il capitolo X ai danni da animali domestici;
Il capitolo XI ai danni da beni immobili (crollo di edifici ecc.)

La Product Quality Law, nella versione, attualmente in vigore, dell’8.07.2000, che ha emendato, con effetto retroattivo, integrandolo, il Decreto n. 11 del 13.1.1993 sulla salvaguardia dei diritti ed interessi dei consumatori, a sua volta, ha un’impostazione non del tutto lontana dal nostro attuale codice del consumo, ma che, in senso lato, può includere anche la responsabilità contrattuale e la garanzia legale e commerciale del venditore. Essa fissa, fra l’altro, questi principi base:

a) all’art. 26, la norma così dispone:5
(1) Products shall be free from any irrational dangers threatening the safety of people and property. If there are State standards or trade standards for ensuring the health of the human body and safety of lives and property, the products shall conform to such standards.
(2) Products shall have the property they are due to have, except cases in which there are explanations about the defects of the property of the products.
(3) Products shall tally with the standards prescribed or specified on the packages and with the quality specified in the instructions for use or shown in the providing samples.

Dai requisiti sulla qualità dei prodotti, elencati nel testo normativo, si possono desumere tre livelli di significato di qualità. Difatti, secondo il punto (1), la qualità di un bene implica, in primo luogo, la sicurezza del bene stesso, la quale, a sua volta comprende in sé l’assenza di difetti e di rischi e, quindi, la tutela della salute e la sicurezza della persona e della proprietà, il rispetto di un’informazione trasparente ed adeguata, la necessità di una pubblicità corretta.
A definire il concetto di qualità di prodotto, concorrono altri due livelli di requisiti: oltre alla sicurezza, che è forse la qualità fondamentale, vi rientrano anche le qualità essenziali e le qualità promesse, come risulta rispettivamente dal punto (2) e punto (3) dell’art. 26, comma 2. Le cc.dd. qualità essenziali sono dirette all’uso, cui i prodotti venduti sono destinati, e cioè rappresentano quegli attributi, in cui si esprime la normale adeguatezza del bene alla sua tipica funzione. Le qualità promesse consistono in quegli attributi, che il bene deve avere secondo l’esplicita o tacita previsione contrattuale. Infine, gli standards adottati, segnalati sui prodotti o sugli imballaggi dei prodotti, e lo stato di qualità, indicato per mezzo di istruzioni o campioni, si possono considerare come tacite previsioni contrattuali, le quali, pertanto, rientrano nell’ambito dell’impegno contrattuale del venditore.

b) agli artt. 41-42:
• un regime di responsabilità oggettiva a carico del produttore
• un regime di responsabilità per colpa a carico del venditore

c) quale difetto del prodotto (art. 46):
• la situazione che crea un pericolo irragionevole, 6 per la sicurezza personale o per le cose;
• la mancata totale o parziale applicazione degli standard7 di sicurezza nazionali o industriali per la protezione della salute, della sicurezza personale o delle cose.8

d) all’art. 27 l’obbligo di porre in cinese tutte le istruzioni necessarie per evitare i pericoli che possono derivare da un uso improprio del prodotto. Tale obbligo riguarda tanto le informazioni da dare al consumatore quanto quelle da dare al venditore, se è possibile che questo abbia la possibilità di usare il prodotto. Il mancato rispetto di questa norma è sanzionato con ammende e, se del caso, anche con il blocco della produzione.

Ne consegue:

• il diritto dei consumatori di ricevere prodotti e servizi, che non ne mettano a rischio l’incolumità;
• il loro diritto ad ottenere informazioni veritiere sulla merce, che acquistano ed utilizzano, e sui servizi, che ricevono ed utilizzano;
• i consumatori hanno diritto di formare organizzazioni pubbliche, che li tutelino;
• i consumatori hanno diritto di chiedere ai produttori informazioni sui loro prodotti e i produttori e fornitori debbono dare risposte adeguate e, se del caso, prendere le misure per prevenire i danni;
• le strutture statali debbono garantire la sicurezza dei consumatori;

e che la responsabilità è in re ipsa, quando:

• la fornitura di prodotti, che non sono conformi agli standard ed alla qualità, indicata sul prodotto, sulla sua confezione o nei campioni di riferimento, e che non rispettano i requisiti per la tutela della sicurezza personale dei consumatori o che sono frutto di adulterazioni delle materie prime o di utilizzo di materie diverse da quelle dichiarate o da quelle previste come standard per quel tipo di prodotto, fa considerare il prodotto come difettoso;
• se le merci prodotte sono state ufficialmente dichiarate obsolete da parte dello Stato.

Del pari, è fonte di responsabilità la pubblicità falsa ed ingannevole.

Il danno da risarcire (Sun Shi):
• In caso di lesioni personali, devono essere risarcite le spese mediche e di cura, la riduzione di reddito derivante dalla lesione e le spese di assistenza in caso d’invalidità permanente che rende stabilmente disabili;
• In caso di morte, devono essere pagate le spese funerarie e la compensazione del danno ai parenti conviventi per la perdita di reddito derivante dalla morte della parte lesa.
• Per quanto concerne i danni morali, sono da risarcire, rientrando nella formula che introduce una «compensazione per invalidità» e una «compensazione per morte», senza, tuttavia, introdurre un massimale e un minimale per il danno morale (art. 44).

Come liberarsi dalla responsabilità (art. 41):

– Il produttore
Non è responsabile, solo se prova una di queste circostanze:

1. non ha immesso sul mercato il prodotto:
2. Il difetto che ha causato il danno non esisteva al momento dell’immissione sul mercato o
3. Le conoscenze scientifiche e tecnologiche, al momento dell’immissione sul mercato del prodotto, non erano in grado di rilevare il difetto.9

– Il venditore
Si libera dalla responsabilità dando la prova dell’assenza di colpa e che, anche se ha preso ogni ragionevole misura, il difetto non poteva essere rilevato. Se, però, non è in grado di identificare il produttore o il distributore del prodotto, la corte può considerare il venditore come se fosse il produttore. In questo caso, il venditore, essendo equiparato al produttore, può liberarsi dalla responsabilità, solo dando le prove liberatorie previste per il produttore.

Il produttore e il venditore, nel caso di azioni per responsabilità civile prodotti, possono liberarsi dalla responsabilità dando la prova della forza maggiore o della colpa esclusiva della parte lesa.

Responsabilità contrattuale
È regolata sempre dalla Product Quality Law 2000. La responsabilità può essere, anche, basata sulle norme legislative in tema di contratti. Per contratto, il venditore e l’acquirente straniero cinesi possono definire i diritti e gli obblighi e ripartire la responsabilità per i crediti tra di loro, il particolare, se il prodotto non realizza la qualità che era stata concordata.

Nell’ambito della responsabilità contrattuale, la richiesta di danno può essere avanzata solo da chi è parte contraente del contratto.

Responsabilità amministrativa
Per diritto amministrativo si intende, in Cina, prevalentemente, tutto ciò che riguarda il controllo statale e la possibilità di soddisfare le esigenze dell’amministrazione in questo campo. Per quanto riguarda i prodotti, la responsabilità amministrativa è anch’essa regolata dalla Product Quality Law 2000.
È imposta dall’ufficio tecnologico di vigilanza dello Stato e dalle amministrazioni statali di commercio e industria, che hanno giurisdizione per proteggere il pubblico da prodotti difettosi. Al produttore può essere ordinato di cessare la vendita, riparare il bene; possono essergli confiscati i beni e la licenza commerciale può essere revocata.

Dopo aver visto le norme principali di riferimento, esaminiamo, ora, il regime di prescrizione e le altre norme che completano il quadro normativo della RC prodotti:

Regime di prescrizione
Il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi è di due anni, a partire dal momento, in cui la vittima conosce o avrebbe dovuto sapere che i suoi diritti erano stati violati. Tuttavia, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, causati da prodotti difettosi, non può essere esercitato, se sono trascorsi più di 10 anni dal momento, in cui i prodotti difettosi sono stati consegnati al primo utente o il consumatore.
Il decorso della prescrizione è sospeso negli ultimi 6 mesi, se l’avente diritto non può esercitare il diritto per cause di forza maggiore o per altri ostacoli insormontabili, ma riprende a decorrere dal momento in cui tali cause vengono meno. La messa in mora, da parte del danneggiato, del responsabile del danno interrompe la prescrizione, che riparte da zero, dal momento della messa in mora.

La prassi giudiziale
Il giudice, quando riceve la richiesta di danno, controlla se è decorsa la prescrizione. Se, a suo giudizio, è decorsa, avvisa il reclamante, ma, se il reclamante insiste, sostenendo che può provare che il termine non è decorso, il giudice, di norma, accetta di avviare il procedimento. 10 Non sono, però, mancati casi in cui i giudici procedono comunque, anche se il termine è decorso,11 in quanto non ritengono “fair” respingere una causa semplicemente perché è decorsa la prescrizione…, anche se sono più rigidi nel caso si tratti di cause, che coinvolgono parti estere e vendite internazionali di prodotti, o nei casi in cui le problematiche giuridiche sono complesse.12

Con la Law of the Application of Law for Foreign- Related Civil Relations of the PRC (“the Choice of Law Statute”) del 1 aprile 2011, mentre in passato le corti applicavano sempre la legge del luogo in cui si era prodotto il danno, ora in base alla nuova disciplina il danneggiato (cinese o straniero) può scegliere che la corte cinese applichi:
• la legge del luogo dove questi ha la sua abituale residenza, o
• la legge del luogo in cui il convenuto ha la sede dei propri affari, o
• la legge del luogo dove è stato prodotto il danno.
Il danneggiato ha dunque la possibilità di scegliere la legge più favorevole al proprio caso, soprattutto per l’eventualità che la legge del luogo in cui ha sede il produttore preveda criteri più favorevoli per il risarcimento del danno, o una disciplina più favorevole in materia di onere della prova.

Tale aspetto può interessare soprattutto le aziende, ma riteniamo che possa avere poca influenza sulle scelte dei consumatori cinesi “normali”.

Altre norme di tutela dei consumatori

Standard cinesi

L’esportatore, che intende vendere in Cina, deve ottenere la conformità ai GB standard (gli standard emessi dalla Standardization Administration of China, il Comitato Nazionale Cinese di Iso e Iec. GB sta per Guobiao, che significa, in cinese, standard nazionale) certificata con marchio Ccc (China Compulsory product Certification). Quest’ultimo è un marchio obbligatorio di certificazione di sicurezza, in vigore dal maggio 2002 e basato esclusivamente sui GB standard. Il marchio “può essere rilasciato solo da 15 laboratori cinesi e tutti i test necessari sono svolti solo e soltanto in uno di questi laboratori. Valido cinque anni, esso comporta ispezioni annuali del sito produttivo eseguite da ispettori cinesi o riconosciuti dal laboratorio cinese”. La procedura base per il rilascio del Ccc prevede che sia inoltrata una domanda al laboratorio cinese autorizzato e si consegnino la documentazione richiesta e il campione, o campioni, da testare. Dopo avere eseguito il test e l’ispezione per la verifica del sistema di qualità, si procede a una valutazione complessiva e all’emissione del certificato.

Alle leggi viste in precedenza, inoltre si affiancano varie norme sul richiamo dei prodotti, ma qui, per ragioni di spazio, ci limitiamo al settore auto.13

Order of the State Administration for Entry and Exit Inspection and Quarantine No.1 del 22.11.1999 sulle misure di controllo ed ispezione dei veicoli a motore importati,14 che prevede l’obbligo di controllo sui veicoli, se sono in stock di più di 300 o di valore superiore a USD 1.000.000; mentre tale controllo è facoltativo per quantità inferiori, nei termini concordati fra le parti. Il risultato del controllo viene allegato ad ogni veicolo ed è a disposizione degli utilizzatori.

Disposizioni in materia di Amministrazione del richiamo di prodotti difettosi auto

Ordine dell’Amministrazione statale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena (AQSIQ), il National Development and Reform Commission, il Ministero del Commercio e l’Amministrazione generale delle dogane n. 60 del 12 marzo 2004, che fissa questi punti:
• “difetto”, che deve dare origine ad un richiamo: l’esistenza di un pericolo irragionevole, presente in un tipo di lotto o classe di auto, causato da errori di progettazione o fabbricazione, che possono compromettere la sicurezza del corpo o dei beni, o di un lotto o classe di auto, non conforme alle norme statali di riferimento per la sicurezza delle auto.
• “prodotto auto”: veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
• L’importatore è considerato quale produttore dell’auto.
• L’Amministrazione statale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena (di seguito competenti di cui il dipartimento in carica) è responsabile per il lavoro organizzativo e la gestione del richiamo a livello nazionale delle auto difettose, supportato dalle sedi provinciali.
• Il richiamo può essere volontario o imposto dall’Autorità.
• I produttori delle auto debbono dare ai consumatori notizie chiare e complete in merito all’operazione di richiamo.
• Di particolare rilievo l’art. 16, che recita: “I produttori devono, conformemente alle prescrizioni della norma statale di “Numero di identificazione di veicoli stradali” (GB/T16735-16738), apporre il numero permanente di identificazione del veicolo (VIN) per ogni veicolo prima di lasciare fabbrica….I produttori devono stabilire sistemi di gestione per la raccolta di qualità del prodotto per l’analisi sui problemi e difetti del prodotto, e mantenere i documenti pertinenti. I produttori devono stabilire un sistema di notifica per le informazioni di servizio tecnico sui prodotti auto, specificando i metodi per eliminare i problemi di veicolo, manutenzione o riparazione del veicolo, in modo da servire i proprietari di veicoli, rivenditori, riparatori o affittuari. Il contenuto della comunicazione deve essere messo a verbale, presso le istituzioni designate dai servizi competenti in carica. I produttori devono collaborare con i Dipartimenti competenti, incaricati di svolgere indagini sui possibili difetti dei prodotti, fornire i dati utili e necessari per l’investigazione e di contribuire a rendere necessarie ispezioni tecniche…”.

Questa legge è in corso di riesame, già dal 2005, e stiamo arrivando all’approvazione di una nuova normativa sulle garanzie da dare per ogni “prodotto auto”, in realtà prevista per la prima metà del 2011, ma non ancora andata in porto…

La nuova normativa va, per ora, sotto la denominazione di Auto 3R Regulation (Domestic Use Automotive Products Repair, Replace and Repair Responsibility Regulation).15 ed appare più come la definizione, per legge, dei contenuti di una garanzia contrattuale obbligatoria. L’obiettivo principale del progetto è quello di proteggere il consumatore e di provvedere ri medi quali la riparazione, la sostituzione o la resa dei prodotti auto.

Il progetto impone ai produttori di allegare al veicolo un “3R Guarantee Certificate”, che deve contenere le informazioni complete sulle garanzie, previste dal progetto stesso e fissa dei limiti di tempo assai stringenti per provvedere in merito. Il periodo minimo di garanzia da dare, per l’intero veicolo, è di 2 anni o 40.000 km dalla data del primo acquisto. Il periodo minimo di garanzia per la qualità per l’assemblaggio principale ed i sistemi di funzionamento è di 3 anni o 60.000 km, dal momento del primo acquisto. L’offerta di un periodo di garanzia per eventuali problemi di logoramento delle componenti è facoltativa. In aggiunta, durante il periodo di garanzia, il consumatore ha diritto ad un “tagliando completo” gratuito per non meno di due volte.

Entro i 30 giorni successivi alla consegna, se si verifica un malfunzionamento quale la rottura del corpo del veicolo, il guasto dei freni, del sistema di guida o dell’olio, il consumatore ha diritto di chiedere la sostituzione del veicolo acquistato.
Se il tempo necessario per eventuali riparazioni nel periodo di garanzia è superiore a 35 giorni ed il consumatore è stato costretto a riparare il veicolo più di 5 volte per lo stesso difetto, egli ha diritto alla sostituzione del veicolo. In tal caso, il riparatore dovrà fornire un veicolo sostitutivo, fino alla consegna di quello nuovo o a pagare i costi di viaggio sostitutivi.
Class action o mass action?
Gli studi internazionali parlano di class action per farsi meglio capire; credo, però, che sia più corretto, per il momento, di parlare di “azioni collettive”, senza dare una definizione così stringente. Le azioni collettive sono regolate nel codice di procedura civile,16 in relazione ad azioni portate avanti da più di 2 reclamanti. Tali azioni sono ammesse, quando:
1. le richieste sono le stesse o della stessa categoria;
2. i reclamanti concordano nel portare avanti le loro richieste insieme;
3. la corte concorda con questa impostazione ed ha competenza per le richieste avanzate.
Nel caso in cui i reclamanti siano tanti, essi possono nominare un loro rappresentante per la gestione dell’azione. In tal caso, ogni eventuale modifica o rinuncia all’azione, deve comunque essere approvata da tutti i partecipanti all’azione collettiva. La procedura è “opt-in” con adesione espressa. Se il numero dei potenziali interessati è ampio ma incerto, la Corte può emanare un avviso pubblico, per favorire l’adesione da parte dei potenziali interessati, ma l’eventuale sentenza può essere applicata a favore anche di chi, pur non essendosi registrato, ha, però, iniziato un’azione simile, prima del decorso della prescrizione.

Dato che abbiamo appena parlato di codice di procedura civile, passiamo ad esaminare

Il sistema processuale cinese

Prima l’azione civile o quella penale?
La Tort Law prevede espressamente la priorità della causa civile su quelle penali o amministrative, rovesciando il principio normalmente adottato in Cina della priorità del processo penale, principio, però, di fatto, già “temperato” dalle decisioni prese da alcune Intermediate Peoples Court, in tema di proprietà intellettuale, già nel 2009,17 di dare priorità al regime di procedura civile, per arrivare poi al c.d. sistema processuale “3-in-1” autorizzato dalla Suprema Corte18 e diffuso tra il 2010 ed il 2011.
Suddivisione dei poteri19
L’organo legislativo cinese è l’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) e il suo Comitato Permanente; l’organo esecutivo cinese è il Consiglio di Stato, che ha funzioni di governo del paese; il potere giudiziario è svolto dai giudici e, il presidente della Repubblica, eletto dall’ANP, ha funzioni di rappresentanza nazionale. Tuttavia, non possiamo paragonare tale suddivisione dei poteri con la «divisione dei tre poteri dello stato» occidentale. Non esiste in Cina, ad es., una Corte Costituzionale. Il controllo sulla costituzionalità è svolta, in realtà, dalla stessa ANP che emana la legge. Infatti, tutti i poteri sono del Popolo e tutti gli organi del potere amministrativo o giudiziale derivano dalle assemblee popolari e locali e sono sottoposti a controllo di queste ultime.

Inoltre, in Cina, il potere giudiziario in senso ampio è svolto dalla Corte Popolare, dalla Procura Popolare, dall’Ufficio di pubblica sicurezza, dall’Ufficio di sicurezza dello Stato e dall’Ufficio amministrativo degli affari legali. Le Corte Popolari e le Procure Popolari sono gli organi giudiziali fondamentali: le prime esercitano il potere giudiziale in senso stretto e le seconde esercitano il potere di sorveglianza giudiziale, nonché il potere di supervisione sull’attività dei giudici (art. 14 della Legge procedura civile cinese).

Struttura20
Il sistema cinese è diverso dal sistema italiano, dove la procura presso il tribunale e il P.M. e il giudice fanno parte della stessa categoria con funzioni diverse: in Cina la Procura Popolare è indipendente dalla Corte Popolare.
Le Corti Popolari Cinesi si dividono in due:
• Corte Popolare cinese ordinaria e
• Corte Popolare speciale (sugli affari militari, marittimi, ferroviari e forestali).

Le Corti Popolari cinesi sono strutturalmente divise in questi livelli:ass239_rc_composizione

di cui 4, per quelle ordinarie:

1. le Corti popolari di base nelle contee o nei distretti, che abbiano una città a livello di prefettura;
2. le Corti popolari intermedie, presso ogni città a livello di prefettura e in ogni capoluogo di provincia;
3. le Corti popolari superiori, in ogni provincia, regione autonoma o municipalità che sia sotto il controllo diretto del Governo Centrale;
4. la Corte Popolare Suprema (Zui Gao Ren Min Fa Yuan), organo analogo alla Corte di Cassazione italiana. 21

La competenza delle Corti è stabilita in base a criteri territoriali, valore o natura di causa. Più del 90% dei casi è risolto dalle Corti di base e da quelle intermedie. Per ragioni storiche, la qualità e l’esperienza dei giudici può variare molto, a seconda dei livelli della Corte.
Per le cause, in cui una delle parti è straniera, le Corti intermedie sono, normalmente, competenti a trattare il caso in primo grado, ma, dal 2002, la Corte Suprema ha allargato, a queste cause, le competenze delle Corti di base nelle zone di sviluppo tecnologico ed economico, per esempio in Dongguan, nella provincia del Guangdong, Yiwu, Zhejiang e Pudong, e a Shanghai, etc.
Gli studi legali internazionali consigliano le ditte estere, quando debbono iniziare delle cause in Cina, di esagerarne l’ammontare, in modo da poterle discutere di fronte alle più preparate Corti di grado superiore, anche se ciò comporta un maggior esborso di spese iniziali.
Il sistema di procedura civile prevede normalmente due gradi di giudizio e l’organo giudicante può essere composto da un collegio di almeno tre giudici o da un giudice monocratico; mentre l’istituto del giudice di pace non esiste in Cina. La competenza è, di norma, stabilita sulla residenza della parte chiamata in causa, ma, in vari casi, è stabilita in base al posto dove ha avuto luogo la violazione dei diritti o dove si sono determinate le conseguenze di tale violazione.
Ovviamente, se viene chiamata in causa una società straniera, la parte cinese sceglierà la corte con cui intrattiene i migliori rapporti,22 anche se non è esattamente quella competente: bisogna, quindi, fare molta attenzione ed intervenire subito, prima che la Corte accetti il caso, altrimenti non si può far più nulla.
Come le Corti Popolari, le Procure Popolari sono divise anche in quattro livelli, cioè, la Procura Popolare Suprema, le Procure Popolari Provinciali, le branche delle Procure Popolari Provinciali e le Procure Popolari locali.
A prescindere dall’influenza del governo locale e del partito comunista, pure sotto il profilo operativo, l’attuale sistema legale è molto discusso per la questione della dipendenza o indipendenza dei giudici cinesi.
Come per tutte le attività statali, anche per quella giudiziale vige lo stesso principio del c.d. “centralismo democratico” (Lenin). Il principio suddetto sottolinea che i membri del gruppo hanno la libertà di discutere e dibattere le questioni, ma devono sostenere la decisione finale una volta che si raggiunga attraverso un voto di maggioranza.
Tale principio non è rappresentato solo nel caso di giudizio collegiale, ma anche nel caso della sorveglianza della Corte di alto livello su quella di basso, che è previsto addirittura dalla Costituzione cinese (art. 127). Sotto tale profilo, in Cina esiste una sistema speciale, il c.d. Qing Shi Zhi Du (Domanda di consiglio). Qualora un giudice si trovi “in difficoltà” a fare una sentenza, prima di tutto, può chiedere alla Corte di più alto livello di “dare un consiglio”. In pratica, il diffuso fenomeno della «domanda di consiglio » nasce probabilmente non solo perché il caso da risolvere sia giuridicamente difficile, ma anche perché si tratterebbe degli interessi del governo locale, oppure si fa per il semplice motivo di evitare che la sentenza di primo grado sia respinta dalla Corte di secondo grado.
Si deve tenere conto che il numero delle sentenze, respinte dalla Corte d’appello, molto spesso, diventa un elemento rilevante per la valutazione e la retribuzione del giudice di primo grado. Tale sistema, sostanzialmente, incide sull’indipendenza del giudice e potrebbe vanificare il processo di appello e revisione, per cui è sotto discussione da lungo tempo.
Sul rapporto tra diversi livelli di Procura, non si pone il problema della dipendenza. È previsto espressamente dalla legge che la procura in altro livello assume il governo di quella bassa. In altri termini, questa ultima è sottoposta ad un duplice controllo, sia da parte dell’Assembra popolare dello stesso livello, che da parte della Procura di più alto livello.
Un’altra specialità del sistema legale cinese è la c.d. Si Fa Jie Shi (interpretazione operativa di legge – ), emanata dalla Corte Popolare Suprema e dalla Procura Popolare Suprema.
Non si deve confondere tale «interpretazione operativa di legge» con una vera interpretazione di legge. Infatti, dal punto di vista costituzionale, solo l’ANP e il suo Comitato Permanente hanno i poteri legislativi, nonché i poteri di interpretare le leggi.
In questo senso, l’«interpretazione operativa di legge» non ha valore legislativo, ma ha, comunque, la funzione operativa di interpretare e persino modificare una certa legge vigente, in modo di dare una direttiva per i giudici e i procuratori all’applicazione, in concreto, delle relative leggi in questione.23
Conciliazione e arbitrato24 (Tiao Jie)
Nell’ordinamento italiano, salve alcune eccezioni (ad es., nel settore del lavoro e l’attuale sistema della mediazione obbligatoria), la conciliazione ha carattere sussidiario e natura facoltativa, mentre nel sistema legale cinese la conciliazione ha un ruolo molto importante. Nella procedura civile, il giudice cinese, prima di giudicare, esperisce spesso il tentativo di conciliazione, anche se, per lo più, non obbligatorio. Il sistema cinese di conciliazione può essere diviso in quattro settori:
1. conciliazione popolare, che ha natura stragiudiziale ed è svolta dagli istituti locali c.d. Commissione Popolare di conciliazione;
2. conciliazione giudiziale, che è organizzata dal giudice per i casi civili e commerciali e persino i casi penali di scarsa gravità. Nel caso del matrimonio la conciliazione è obbligatoria, mentre per gli altri casi civili, la conciliazione è facoltativa;
3. conciliazione amministrativa, che si distingue fra la conciliazione organizzata dal governo locale e quella organizzata da determinati uffici amministrativi per alcuni contenziosi civili e di lavoro;
4. conciliazione arbitrale, che è organizzata dal Collegio di Arbitrato. Se, alla fine, non si può raggiungere la transazione tra le parti, il Collegio deve dare la decisione.

La conciliazione è connessa al concetto dell’ «armonizzazione», che è fondamentale per la cultura cinese.25
Si deve anche fare i conti con il fatto che, lo sviluppo economico, politico e legale non è equilibrato in Cina.
In molte zone, soprattutto in campagna, il capo (amministrativo) dei paesi o comuni locali svolge anche un ruolo, sostanzialmente simile a quello di giudice di pace in Italia.
Molte volte, si cercano di risolvere i contenziosi tramite la mediazione e la conciliazione, anziché una sentenza di giudice.
In pratica, succede spesso che gli investitori stranieri, non avendo una grande fiducia nell’indipendenza del giudice cinese, anticipatamente scelgono un arbitrato (cinese e internazionale) per risolvere il contenzioso. Questa soluzione è senza dubbio consigliabile, nonostante sussistano ancora delle difficoltà, soprattutto per l’intervento indiretto dal governo locale o altre organizzazioni sociali.

Protezionismo locale
Infatti, il protezionismo locale è quasi inevitabile, in quanto il presidente della Corte è eletto dal Congresso locale, che ne può decidere in qualsiasi momento la rimozione. Inoltre, il presidente della Corte ed i giudici da lui scelti sono pagati dal governo locale, per cui tendono a seguirne le indicazioni.
Il fenomeno, per ragioni di opportunità politica e commerciale, è molto meno accentuato presso le Corti delle città costiere e presso quelle di alto livello. Da qui l’opportunità, già segnalata, di fare in modo che la causa sia di competenza di queste corti e, comunque, di scegliere un avvocato-partner locale, che sia ben “ammanigliato” con la Corte (vi ricordate il guanxi?) e la necessità, segnalata all’inizio, di scegliere con attenzione la provincia in cui operare.

Durata del processo26
Di norma, la corte fissa la prima udienza entro un mese dalla citazione.
Per le cause RC prodotti, che coinvolgano solo parti locali, il processo deve terminare entro 6 mesi dalla data in cui è stato accettato dalla Corte di prima istanza, ma può essere data una proroga di 6 mesi. Eventuali ulteriori proroghe possono essere autorizzate solo dalla Corte di livello superiore.
Per le cause RC prodotti, che coinvolgano parti straniere, non sono previsti questi limiti, ma il caso di chiusura nel termine di un anno o di pochi anni è comunque abbastanza frequente.

Chi paga?
Chi perde, paga il proprio legale e i costi, che, chi vince, può recuperare, cioè, le spese della corte e le spese di accertamento.
Anche chi vince, paga il proprio legale, ma, nelle cause di RC prodotti, la Corte può anche decidere di porre, a carico della parte soccombente, i ragionevoli onorari legali, pagati dal consumatore, che ha vinto la causa, sulla base delle tariffe fissate dalla locale associazione di avvocati.
Nelle cause civili è ammesso anche un “contingency fees agreement”, purché la quota percentuale (che non può comunque superare il 30% del valore della causa) sia indicata con chiarezza all’inizio, prima della causa.

Responsabilità penale
In RC prodotti, ovviamente, può ricorrere anche la responsabilità penale, qui regolata da un capitolo della legge penale, che riguarda espressamente i crimini connessi al produzione e vendita di prodotti non conformi o di scarto. Le sanzioni penali arrivano fino alla pena di morte, prevista27 nel caso di prodotti che hanno provocato, in molte persone, danni seri,come la morte, invalidità permanente o malattie incurabili.

Conclusioni

Gli esperti locali e gli avvocati internazionali che hanno esperienza di Cina, ritengono – quasi all’unanimità – che il rischio RC prodotti, sempre più strettamente regolato con un regime di strict liability of tort (che, sul piano formale, ha poco da invidiare a quella USA), sia un rischio in crescita nella Repubblica popolare cinese, anche per la sempre maggiore attenzione dei media e dei consumatori: anche “solo” 60 milioni di benestanti e 1 milione di ricchi non sono pochi e sono certamente consumatori, attenti e pronti a difendere i loro diritti:28 Molte notizie sui blog danno la sensazione netta che il vento stia cambiando, come, per fare solo un esempio, il fatto che, nel 2011, più di 170 consumatori hanno iniziato un’azione di massa presso la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine della Repubblica Popolare Cinese per chiedere il ritiro di laptop della Hewlett-Packard, ritenuti difettosi.
Nel 2004, la Corte Suprema ha emesso una “Notice on Legally Punishing the Crimes of Seriously Underming the order of the Market Economy Such as the Crime of Manufacturing or Selling of Fake and shoddy Foods or Drugs”, in cui ha dato precise istruzioni, alle Corti di tutti i livelli, di porre una particolare attenzione (e severità) ai casi di danni da prodotti. Non solo!
Nel 2011, si sono svolte ben 82 campagne di richiamo, che hanno interessato 1,8 milioni di veicoli, di cui 1,4 milioni della Guangqi Honda; 38 hanno interessato veicoli prodotti in Cina, per lo più da multinazionali; 44, veicoli importati (nel 2010 le campagne di richiamo sono state 123, ma concernenti “solo” 1 milione di veicoli). La lista dei produttori comprende Guangqi Honda (1,14 milioni I veicoli), Shanghai GM (246.468), Chang’an Ford Mazda (88.082), Beijing Hyundai (72.868) and Dongfeng PSA (63.491).
Nel settore alimentare, il caso più grave è stato quello che, nel 2008, ha riguardato latte in polvere, inquinato da melamina, che ha provocato la morte di 6 bambini, l’ospedalizzazione di altri 860 e la pena di morte per i due responsabili principali.
A dicembre 2011, è stata messa in discussione la Coca Cola, perché è stato rilevato un caso mortale ed alcuni ricoveri, dovuti alla supposta presenza di un pesticida tossico, il fosforo organico nel suo “Pulpy Milk”. La Coca Cola respinge ogni responsabilità, ma gli investigatori insistono sulla presenza del pesticida.29
Non a caso, a giudizio di tutti, l’incremento di rischio è concentrato sui settori:
• automotive;
• alimentare;
• elettronica;
• prodotti medici e medicali;
che, per le loro caratteristiche d’impatto diretto sull’incolumità personale dei consumatori, sono oggetto della massima attenzione e del massimo controllo da parte dei politici, in particolare se provengono da ditte non cinesi,30 cosicché queste, più ancora di quelle cinesi, devono fare la massima attenzione e curare moltissimo i rapporti con le autorità locali, che possono essere determinanti per il loro successo o insuccesso.

Se siete sopravvissuti fin qui, è il momento del Commiato:
Il sentiero passa in mezzo alle nubi e si sperde, la primavera appare lungo il chiaro ruscello. Giungono a volte i fiori caduti, lontano il profumo li segue nell’acqua che corre. In ozio siedo alla soglia verso la via di montagna. Tra i folti salici sta una cassetta per la lettura. Nel segreto sempre risplende il bianco sole, i chiari raggi si specchiano sulle vesti.
31


1 Il testo è disponibile su: http://www.procedurallaw.cn/
english/law/201001/t20100110_300173.html
2 Avv. Yu Du – http:/www.hg.org/article.asp?id=18699
del 23.04.2010
3 1 Renmimbi Cinese = 0,120535348 Euro al 15.02.12
4 Dalla versione ufficiale in inglese:
Chapter V Product Liability
Article 41 Where a defective product causes any harm
to another person, the manufacturer shall assume the
tort liability.
Article 42 Where a product with any defect caused by
the fault of the seller causes any harm to another person,
the seller shall assume the tort liability.
W here a seller can neither specify the manufacturer of
a defective product nor specify the supplier of the defective
product, the seller shall assume the tort liability.
Article 43 Where any harm is caused by a defective
product, the victim may require compensation to be
made by the manufacturer of the product or the seller
of the product.
If the defect of the product is caused by the manufacturer
and the seller has made the compensation for the
defect, the seller shall be entitled to be reimbursed by
the manufacturer.
If the defect of the product is caused by the fault of the
seller and the manufacturer has made the compensation
for the defect, the manufacturer shall be entitled to be
reimbursed by the seller.
Article 44 Where any harm is caused to another person
by a defective product and the defect is caused by the
fault of a third party such as carrier or warehouseman,
the manufacturer or seller of the product that has paid
the compensation shall be entitled to be reimbursed
by the third party.
Article 45 Where the defect of a product endangers the
personal or property safety of another person, the victim
shall be entitled to require the manufacturer or seller to
assume the tort liabilities by removing the obstruction
or eliminating the danger.
Article 46 Where any defect of a product is found after
the product is put into circulation, the manufacturer or
seller shall take such remedial measures as warning
and recall in a timely manner. The manufacturer or
seller who fails to take remedial measures in a timely
manner or take sufficient and effective measures and
has caused any harm shall assume the tort liability.
Article 47 Where a manufacturer or seller knowing any
defect of a product continues to manufacture or sell the
product and the defect causes a death or any serious
damage to the health of another person, the victim
shall be entitled to require the corresponding punitive
compensation.
5 Da
http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/
junhong_responsabilita.pdf
6 Con ampio margine di discrezionalità interpretativa, per
le Corti…..
7 Ma… Il 18 luglio 2001, il signor Gao del Comune
Tangshan della Provincia di Hebei aveva riportato gravi
danni a seguito della scossa elettrica da cui era stato
colpito mentre faceva la doccia utilizzando il bollitore
d’acqua ermetico comprato due anni prima e installato
dal personale della fabbrica. Anche il figlio del signor
Gao era rimasto colpito dalla scossa elettrica nel tentativo
di aiutare il padre. Fortunatamente, l’intervento
della moglie del signor Gao, la quale aveva provveduto
a interrompere la sorgente di energia elettrica, aveva
evitato danni ulteriori. Nel corso della causa è stato
accertato che il bollitore, ispezionato in condizioni
normali, era conforme alle specifiche tecniche richieste
dagli standard nazionali; tuttavia, ispezionato in condizioni
analoghe a quelle presenti nella casa del signor
Gao, esso presentava una dispersione elettrica a causa
del diametro del buco della scorza esterna, che risultava
più grande del diametro del filo elettrico. Lo spazio
creatosi, privo di chiusura ermetica, aveva consentito
il passaggio di acqua e aria nella cavità di controllo
dell’elettricità, causando così la dispersione elettrica.
Pur non essendo prevista una specifica norma standard
in proposito e pur essendo state rispettate le norme
standard esistenti, la fabbrica del bollitore d’acqua ha
dovuto risarcire il danno, pagando le spese delle cure
mediche del signor Gao e di suo figlio, nonché il reddito
diminuito del signor Gao a causa dell’assenza del
lavoro, per un totale complessivo di 15 mila yuan (US$
2000). Inoltre, il produttore ha provveduto a fornire un
nuovo bollitore d’acqua. (cfr.
http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/
junhong_responsabilita.pdf).
8 A questo proposito, l’opinione prevalente è che il
legislatore cinese – come la maggior parte dei legislatori
dei Paesi dell’Unione europea – ha optato per un
concetto generico e indeterminato, ponendo in connessione
difetto e mancanza di sicurezza. Tuttavia, e
questa volta ben diversamente dalla maggior parte dei
legislatori dell’Unione europea, il legislatore cinese non
ha indicato i criteri operativi con i quali tale generica
definizione deve essere relazionata.
9 Appare evidente la somiglianza con la normativa
europea in materia di RC Prodotti, ma, come si vede,
le fattispecie liberatorie sono più “ristrette” rispetto al
sistema europeo..
10 China’s “General Rules of Civil Law” stipulate that once
the statute has expired, the party loses its right to win
a lawsuit, but it does not lose its substantive rights or
its right to bring a lawsuit. Regardless of whether the
party understands the statute of limitations or raises
an objection to it, the administrative body should,
according to its official powers, investigate the issues
surrounding the statute of limitations. If the statute applies
to the plaintiff’s petition or rights and has already
expired, and no circumstances exist that would call for
its extension, the court should not grant protection to
the plaintiff’s rights.
Da: http://www.cietac.org/index/references/cases/
11 Specialmente nelle cause di lavoro o riguardanti immobili.
12 Cfr. Feng Jinwei and Zhang Decai Yi Wen Law Firm,
Beijing – gennaio 2001
13 Per informazioni sulle altre normative si consiglia il
sito: http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/
laws-and-regulations. Le normative che disciplinano
la sicurezza dei prodotti per settori specifici emanate
negli ultimi anni, sono discipline di carattere verticale,
quali l’Agricultural Product Quality and Safety
Law (2006), e la Food Safety Law (2009). In Cina, le
principali amministrazioni pubbliche, competenti, per
materia, ad effettuare la supervisione e il controllo
dei prodotti, sono: l’Autorità di Supervisione per la
Qualità di prodotti, l’Amministrazione dell’Industria e
del Commercio, l’Amministrazione per Alimentari e le
Medicine (SFDA), l’autorità preposta ai farmaci, la State
Drug Administration (SDA), che gestisce i richiami dei
prodotti farmaceutici; l’Amministrazione della Salute
Pubblica locale.
14 http://www.chineselawyer.biz/china-laws/72-measures-
for-the-inspection-on-importe.
15 Cfr. The International Comparative Legal Guide to:
Product Liability 2011 – China e http://www.chineselawyer.
biz/product-liability-and-recall/67-automotive-
3r-regulation-in-china-.html – 2011
16 Cfr. The International Comparative Legal Guide to:
Product Liability 2011 – China
17 Xi’an e Shandong
18 3-in-1 is a trial mechanism under the rules of Civil
Procedural Law, Administrative Procedural Law and
Criminal Procedural Law; where the actual practice
focused on the trial of all civil cases, criminal cases
and administrative cases by the Intellectual Property
Tribunal. At the initial operation, the Intellectual
Property Tribunal was allowed to invite judges from
Administrative Tribunal and No.2 Criminal Tribunal
to form a collegial panel to conduct the trial. Da:
Intellectual property: “3-in-1” trial mode – 2011-05-24
16:47:10 Source:IPR in China.
19 Cfr. IL PROFILO GENERALE SUL SISTEMA LEGALE
CINESE – http://luqing.fyfz.cn
20 Ibidem e Litigation and Arbitration in China December 22, 2009
By China Sunbow & Associates
21 Lo schema successivo è tratto da: Cina Internet Information Center
22 …Guanxi…
23 La nascita dell’istituto suddetto ha il suo contesto storico.
Non si può trascurare il fatto che, prima della riforma
dopo l’epoca di Mao, la Cina era ancora un paese
virtualmente privo di un appartato giuridico formale.
In realtà, fino ad oggi, non abbiamo in Cina un codice
civile, anche se, come sappiamo, il diritto cinese appartiene
alla famiglia dei sistemi giuridici di tradizione
romano – germanica. Sotto tale contesto, è importante
notare che i Principi del Diritto Civile, emanati nel 1986
ed entrati in vigore l’anno successivo, sono una sorta di
«legge quadro», dal momento che il legislatore cinese ha
intenzionalmente posto solo i principi di base di questo
ramo del diritto, in modo di poter emanare, di volta in
volta, nuove leggi su determinati rami del diritto, per
evitare che si possano creare contrasti interpretativi e
applicativi. Tale scelta ha comportato, e comporta tutt’ora,
un’ampia flessibilità nell’interpretazione sistematica
delle leggi, soprattutto se si tiene conto del continuo
mutamento e ammodernamento della realtà cinese.
Tuttavia, l’emanazione dei principi (in realtà, anche delle
numerose leggi) così generali, ha comportato un’ampia
creazione legislativa in specifiche materie di diritto e
un’ampia attività interpretativa della Corte Suprema e
della Procura Suprema. L’inevitabile conseguenza è che
risulta spesso difficile reperire informazioni aggiornate
e chiare nelle specifiche materie. Anche se, a dire il
vero, in teoria le «interpretazioni operative» fornite non
sono vincolanti, esse assumono grande importanza
all’interno del sistema giuridico cinese, fino a diventare
vere e proprie direttive o una sorta di «quasi legge» da
seguire. Da: IL PROFILO GENERALE SUL SISTEMA
LEGALE CINESE – http://luqing.fyfz.cn
24 IL PROFILO GENERALE SUL SISTEMA LEGALE CINESE
– http://luqing.fyfz.cn
25 Un’opinione molto speciale: “Le controversie giudiziarie tenderebbero a moltiplicarsi smisuratamente se il popolo
non avesse timore dei tribunali e confidasse di trovare in essi una perfetta e rapida giustizia… Pertanto, io desidero
che coloro che si rivolgono ai tribunali siano trattati senza pietà e in tal modo che essi sentano un’avversione verso
la legge e tremino al pensiero di comparire dinnanzi ad un magistrato. In tal modo, il male sarà tagliato alle radici,
i buoni cittadini che abbiano tra loro delle controversie le comporranno come fratelli, ricorrendo all’arbitrato di un
uomo anziano o del capo del villaggio. Per quanto riguarda i turbolenti, gli ostinati e i litigiosi, lasciate che si rovinino
nei tribunali: questa è la giustizia che meritano”. K’ang Hsi, Imperatore della Cina, XVII sec.
La via dell’equilibrio sociale, il “dao” del confucianesimo, era rappresentato dai “riti” comportamentali regolatori della
pace sociale. In tale contesto sociale la legge scritta e imposta è sempre stata considerata una “extrema ratio”, complementare
del rapporto tra sovrano, saggi e cittadini e subordinata, e surrogatoria, rispetto alla morale intensa come
accordo finalizzato alla pace ed al benessere sociale. Questo orientamento – non giuridico – della società cinese è vivo
ancora oggi nella Cina contemporanea, ove per esempio in caso di controversia commerciale, pur dovendosi aderire alle
prassi internazionali della WTO (World Trade Organization) ed ai Codici di diritto commerciale internazionale, i cinesi
preferiscono, comunque, ricorrere a pratiche quali l’Arbitrato o la Conciliazione. Su queste basi ideologiche, proprie di
una società fondata, su una morale sempre in evoluzione e non su leggi statiche, si è retto per secoli l’Impero cinese,
sopravvivendo a ogni cambio dinastico e persino al passaggio dall’età imperiale a quella repubblicana, ove questi valori
permangono, soprattutto, come collante della società, anche nella odierna Repubblica Popolare. Secondo lo spirito del
Confucianesimo, nella soluzione dei conflitti la migliore via non è data da modelli astratti quali leggi, norme, regole,
ma dalla capacità di trarre profitto dalle situazioni (anche negative) in atto. Vale sempre di più ciò che è appropriato
nel particolare, piuttosto che la “modellizzazione” dei comportamenti, ossia l’imposizione. Comportamenti corretti,
appropriati dopo la valutazione (e anche dopo un calcolo) devono trovare un equilibrio, e questo equilibrio deve
resistere se reinterpretato dopo la conciliazione, perché una visione statica dei rapporti non può portare all’armonia.
Alla prospettiva finalistica del pensiero greco, e quindi Occidentale, la Cina sostituisce il concetto di “propensione”,
ossia “procedere dalla condizione alla conseguenza”, invece che dal modello alla sua realizzazione. In una vertenza si
dovrà, secondo lo spirito della giustizia del Confucianesimo, – ma pensiamo, anche, di una corretta Mediazione – fare
riferimento non all’applicazione astratta di norme e di modelli, ma alla regola della convergenza delle diverse posizioni.
Compito di un mediatore è sicuramente ascoltare e armonizzare le parti e guidarle, quindi, a una conciliazione
conseguente l’armonizzazione e non scegliere, anche saggiamente e con imparzialità, derivante dalla propria visione
del problema. “Non c’è una Giustizia, ma tante Giustizie”. Tratto da “Da Confucio alla Mediazione giuridica in Italia”
di Domenico Mugnano – Avvocato – Progetto CONCILIAMO.
26 Cfr. The International Comparative Legal Guide to: Product Liability 2011 – China
27 E realmente applicata….
28 Un esempio: il 31gennaio 1999, il figlio del signor Cai,
alla guida di una macchina importata dalla Germania,
decedeva in un incidente stradale. Le perizie effettuate
avevano evidenziato il difettoso funzionamento sia della
cintura di sicurezza sia dell’airbag, che non si era aperto.
Nel gennaio 2000, il signor Cai e sua moglie Huang
agivano contro il venditore dell’auto, Società Furong di
Hong Kong, e il suo produttore, la tedesca Mercedes-
Benz, citandoli dinnanzi al Corte Popolare intermedia
del Comune di Dongwan, per ottenere il risarcimento
del danno. Nel settembre 2004, il Tribunale condannava
in solido a risarcire il danno (quantificato 280,000 yuan
(U$ 40,000) sia la tedesca Mercedes-Benz, sia il venditore
dell’auto. Tratto da http://www.comparazionedirittocivile.
it/prova/files/junhong_responsabilita.pdf
29 China News Service
30 Cfr. anche Product Liability in Asia: meeting the rising
challenge in 2001 – 23.05.11 Avv. Bob Yan in http:/www.
chineselawyer.biz/product-liability-and-recall.html
31 Liu Shen-Shü (750 d.c. circa) – dalle “Trecento Poesie
T’ang” – Einaudi Editore.


Riccardo Tacconi
Esperto assicurativo, già direttore del Casualty Dept
della Rappresentanza Italiana di HDI-Gerling