Nuove regole per il fondo di garanzia dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. L’intervento del fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al fondo.

La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l’intervento del fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal comitato.

Questo è quanto prevede il decreto Mise 3 febbraio 2015, n. 25 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015) che ha modificato il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del ministro dello sviluppo economico recante norme per l’amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.