DI MAURIZIO TOZZI E CRISTINA BARTELLI

Detrazioni fiscali al capolinea e retroattive. Le nuove regole si applicheranno con riferimento all’anno di imposta 2012 ma gli effetti di cassa partiranno dal 1° gennaio 2013. Ieri Vittorio Grilli, ministro all’economia, da Tokyo, ha precisato che: «Il nuovo sistema di detrazioni, “dal punto di vista di cassa”, funzionerà dal 1° gennaio 2013». Grilli, non ha mancato comunque di sottolineare che stabilire se il meccanismo sia retroattivo è una «tecnicalità complessa, che si ripresenta ogni volta che si toccano le aliquote, perché nel 2013 si pagano anticipi sul 2014 e saldi sul 2012». Per le detrazioni fiscali (a esclusione delle ristrutturazioni edilizie e del risparmio energetico), per intenderci quelle che risiedono nell’articolo 15 del Tuir (testo unico sulle imposte dei redditi) la tagliola dei tecnici del ministero dell’economia nel disegno di legge di stabilità è calata netta. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, benché la formulazione letterale delle bozze circolate vada in una direzione diversa, l’intento e l’obiettivo della norma sono quelli di far rientrare nel tetto dei 3.000 euro la somma dei singoli oneri, e cioè delle spese. In soldoni già solo una spesa, per esempio quella per gli interessi passivi del mutuo di 3.000 euro, a cui si applica l’aliquota del 19%, e quindi 570 euro esaurisce il plafond delle detrazioni disponibili. Insomma l’erario concede al contribuente, come importo massimo detraibile, il 19% di 3.000 euro: 570 euro. Tutto il resto resta tassato ed è indetraibile. In più, sempre secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l’obiettivo del legislatore va oltre il dettato normativo per quanto riguarda la franchigia dei 250 euro. Non è, infatti, da intendersi come franchigia che agisce sul totale degli oneri ma, bensì, per ciascun singolo onere; con la conseguenza di far perdere il benefi cio per molte tipologie di oneri il cui limite è inferiore alla soglia (per esempio le palestre). Per Grilli il taglio delle detrazioni vale un miliardo di euro a fronte di 6,5 miliardi che derivano dalla sforbiciata di un punto alle aliquote più basse dell’Irpef. «C’è», osserva, «un netto di 5,5 miliardi che entrano nelle tasche degli italiani tra riduzione delle detrazioni e . Tornando poi al tetto dei 3.000 euro, il signifi cato letterale della norma va nella direzione della detrazione massima di 3.000 euro riferito all’imposta lorda, prestando in questo modo il fi anco anche a un ulteriore inghippo interpretativo. Potrebbe infatti essere inteso che il tetto si riferisca a ogni singolo onere detraibile con la conseguenza, diametralmente opposta rispetto a quanto si diceva in precedenza, di allargare a dismisura la soglia di detrazione. Infi ne c’è il rischio di una doppia franchigia per quanto riguarda le spese mediche su cui agisce la soglia, non abrogata, del Tuir di 129 euro e la nuova franchigia di 250 euro. Mentre nel caso degli interessi per il mutuo, la norma attualmente in vigore prevede un tetto di 4.000 euro da portare in detrazione. La legge di stabilità non modifi ca, anche in questo caso, tale tetto ma inserisce la soglia nuova dei 3.000 euro, insomma sullo stesso onere insistono due cifre. La norma. Il dato di partenza è semplice. Il contribuente che ha un reddito fi no a 15 mila euro risparmia l’1% di imposte, ossia al massimo 150 euro, che però saranno incisi dagli aumenti delle aliquote Iva. Chi va oltre i 15 mila euro, fermo restando il suo risparmio dell’1% del reddito fi no a un massimo di 280 euro, sarà letteralmente tartassato non soltanto dall’Iva, ma anche dalle detrazioni e dalle deduzioni. 200 mila euro di reddito resta indifferente sia al «regalo» di 280 euro (assolutamente inutile in tal caso visto proprio l’elevato reddito), che ai limiti sugli oneri, altri soggetti con redditi bassi ma superiori a 15 mila euro si trovano innanzi a risultati diffi cili da digerire. La prima anomalia di fondo è che si continua a ignorare il reddito familiare. Gli sbarramenti alle deduzioni e alle detrazioni sono applicabili solo ai soggetti con redditi superiori a 15 mila euro e peraltro saranno già operativi per l’anno 2012 in corso grazie alla solita simpatica formula di «derogare» allo Statuto del contribuente. Al che avremo magari famiglie con due percettori di reddito pari a 13 mila euro ciascuno, per un totale di 26 mila euro, che otterranno un miglioramento (sia pur risibile) di 260 euro (comunque esposto agli incrementi Iva), mentre la famiglia monoreddito, per esempio di 18 mila euro, è lasciata esposta alle intemperie potendo fare affi damento solo sul bonus di 180 euro. Le deduzioni. Sul fronte delle deduzioni la «follia» più clamorosa è di includere nella franchigia di 250 euro anche gli oneri sostenuti per le spese mediche generiche e l’assistenza specifi ca a favore dei portatori di handicap. Le anomalie però non sono finite. Nell’ambito delle deduzioni, il blocco della franchigia di 250 euro è esteso anche alle erogazioni alle Ong. detrazioni, blocco riguarda quasi tutti gli oneri elencati nell’articolo 15 del Tuir, incluse le erogazioni alle onlus, in cui si rammenta rientrano tutte le Ong. Analoga franchigia non riguarda l’articolo 14 del dl. 35/05 (10 % in deduzione del reddito complessivo dichiarato nella misura massima di 70 mila euro), con l’esito paradossale che dunque nessun blocco esiste per le erogazioni alle onlus e alle Ong. Le detrazioni. Per la franchigia di 250 euro non vi sono distinzioni rispetto a spese assolutamente primarie, quali quelle mediche e i mutui per l’abitazione principale. Le detrazioni, infatti, intanto hanno un senso non per l’onerosità delle stesse, ma per l’importanza sociale dell’onere sostenuto. Peraltro, avendo limitato la franchigia al solo articolo 15 del Tuir, restano immune sia la detrazione per le locazioni, che quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico. E allora il povero padre di famiglia con un reddito di 18 mila euro, che magari paga anche un mutuo o che ancora, per il familiare portatore di handicap, si ritrova a spendere qualcosa per altre cure mediche diverse da quelle deducibili, si ritrova innanzi a una nuova penalizzazione, questa volta pari al 19% di 250 euro, ossia 47,5 euro. A leggere, poi, l’attuale disposizione si giunge all’ulteriore paradosso che qualsiasi contribuente, se sostiene solo spese mediche per un importo di 1.000 euro, deve prima incappare nella franchigia di 129,11 euro e poi nell’ulteriore sbarramento generale di 250 euro, per un totale di 379,11 euro con perdita di agevolazione fi scale pari a 72 euro! Il tutto ovviamente vedendo che il suo amico ricco, titolare di 200 mila euro di reddito, che se oltre all’erogazione all’istituto religioso di cui sopra decide anche di fare qualche intervento di recupero edilizio, riesce tranquillamente a recuperare anche il 50% di 250 euro, ossia 125 euro. È appena il caso di rilevare, peraltro, che in considerazione della franchigia di 250 euro alcuni oneri, se sostenuti in maniera isolata, non daranno più benefi ci. Si tratta delle spese veterinarie e delle spese per la frequenza delle palestre. Per quanto concerne le palestre, infatti, l’ammontare della spesa massima è pari a 210 euro, importo inferiore alla franchigia. Nel caso delle spese veterinarie, se opera anche il «muro» di 129,11 euro previsto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir, allora il differenziale su cui calcolare la detrazione, pari a 258,23 euro, è sostanzialmente evaporato. © Riproduzione riservata