Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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I dazi Usa continuano a pesare in modo significativo sull’industria automobilistica tedesca. Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni di auto dalla Germania verso gli Stati Uniti sono diminuite di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il peggior risultato tra i principali comparti industriali del Paese. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto per la ricerca economica Iw di Colonia, i cui dati sono una brutta notizia anche per la componentistica italiana che in generale, oltre a Stellantis, ha come principali clienti proprio le case automobilistiche tedesche. Secondo la ricerca, il settore automotive è quello che ha sofferto maggiormente nell’ambito della guerra commerciale avviata dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. E tra le aziende più esposte ci sono i grandi costruttori tedeschi, come Volkswagen, Bmw e Mercedes-Benz, che da anni considerano il mercato statunitense uno sbocco strategico per le proprie vendite, anche di fronte alle difficoltà in un mercato cinese caratterizzato da una concorrenza in continuo aumento.

Ritorno al passato per la pensione anticipata a 64 anni dei lavoratori in regime contributivo. Il ddl di bilancio 2026, infatti, cancella la possibilità — introdotta quest’anno, ma mai divenuta operativa per mancanza del decreto attuativo — di computare, su richiesta, una o più rendite di previdenza integrativa (fondi pensioni) per raggiungere l’importo soglia richiesto per il pensionamento anticipato, pari a circa 1.616 euro mensili nel 2025. Di conseguenza viene abrogato anche l’innalzamento da 20 a 25 degli anni di contributi, previsto dal 1° gennaio 2025, e da 25 a 30 anni dal 2030, per chi si fosse avvalso di tale facoltà di cumulo tra pensione pubblica e privata. Tra le altre novità del ddl Manovra 2026, all’esame del Senato, c’è il conferimento all’Inps del Tfr delle aziende con un numero di dipendenti pari ad almeno: 60 nel biennio 2026/2027; 50 negli anni 2028/2031; 40 dall’anno 2032.
Le aziende devono ingaggiare un tutor per l’IA (Intelligenza Artificiale). È una nuova figura lavorativa, che deve fare il suo ingresso nelle organizzazioni. Le decisioni, che riguardano la vita dei lavoratori (assunzioni, premi, avanzamenti, sanzioni, trasferimenti), necessitano, infatti, della supervisione di un essere umano, che deve essere previsto nell’organigramma aziendale. E non è una questione di opportunità o di convenienza. Al contrario, la supervisione umana è una funzione obbligatoria prevista dal regolamento UE sull’intelligenza artificiale n. 2024/1689 («AI act»). A sottolinearlo sono le «Linee Guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro», definitivamente adottate dal ministro del lavoro, Marina Calderone, con il decreto n. 180 del 17/12/2025, nelle quali sono anche censiti i sistemi di IA utilizzati in azienda e nel lavoro autonomo.
Tre portali per segnalare i prodotti non sicuri, anche comprati on line, e allertare i consumatori, così da prevenire successivi acquisiti rischiosi per la salute e la sicurezza delle persone. Sono il sistema di allarme rapido “Safety Gate” (per le autorità di vigilanza), il “Safety Business Gateway” (a disposizione degli operatori economici) e il “Consumer Safety Gateway” (utilizzabile dai consumatori). Tutti e tre questi canali di veicolazione delle notizie sono destinati a essere inseriti nel codice del consumo (dlgs n. 206/2005). A prevederlo è uno schema di decreto legislativo, licenziato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22/12/2025, che adeguerà l’ordinamento italiano al regolamento UE n. 2023/988, dedicato alla sicurezza generale dei prodotti.
È esclusa la nullità del preliminare di vendita per l’appartamento nell’edificio in costruzione perché la società immobiliare non ha prestato la garanzia fideiussoria, anche se al momento dell’invito al rogito non c’è ancora il certificato di agibilità: ciò che conta è che l’immobile sia davvero completato e quindi possa o no ottenere l’abitabilità. E dunque il giudice deve anzitutto verificare lo stato in cui si trova l’edificio in quel momento per accertare se si tratti di un fabbricato in costruzione. La garanzia prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20.06.2005, n. 122, poi, va estesa agli immobili oggetto d’interventi di ristrutturazione maggiore, equiparabili a nuove costruzioni, e non minore, cioè senza demolizioni, ricostruzioni, aumenti di volumetrie e superfici. Così la Cassazione civile, sez. seconda, nell’ordinanza n. 32964 del 17/12/2025
La legittimazione passiva degli ex soci di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese non è subordinata alla percezione di somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo sociale. Il creditore può conservare un interesse giuridicamente apprezzabile, ad ottenere una pronuncia anche solo dichiarativa, ai fini dell’escussione di garanzie o in vista di sopravvenienze attive. Lo ha stabilito la Sezione terza della Cassazione Civile nell’Ordinanza n.17734/2025 depositata in cancelleria il primo luglio scorso. Con la decisione di cui al commento, la Cassazione apre nuovi scenari e stabilisce che si può essere chiamati in giudizio anche senza aver ricevuto nulla in sede di liquidazione sulla base di un interesse “dinamico” del creditore. La vertenza nasce da un decreto ingiuntivo con cui, un professionista, intimava una società a responsabilità limitata al pagamento di oltre 183.000,00 euro.

Nella manovra viene introdotto un criterio di investimento per il Tfr dei neo assunti che risulta conferito ai fondi pensione con il meccanismo del silenzio assenso dal 1° luglio 2026 (con 60 giorni di tempo per rinunciare). Si tratta del sistema “life cycle”, che nella sostanza prevede che all’inizio dell’età lavorativa i soldi siano investiti in attività a maggiore rendimento e a maggior rischio, e che questo metodo si inverta man mano che il lavoratore si avvicina alla fine dell’età lavorativa, con investimenti su strumenti meno rischiosi e a rendimento più basso. L’introduzione del “life cycle” era stata caldeggiata anche da Confindustria e dall’Ania. Le novità introdotte dalla legge Bilancio sulla previdenza complementare confermano la volontà del governo di rivedere i limiti di investimento posti ai fondi pensione affinchè possano intervenire maggiormente nell’economia reale italiana.
Le operazioni di riscatto, ricongiunzione e costituzione di rendita vitalizia che comprendono periodi soggetti al metodo retributivo, diventeranno probabilmente più onerose. Un emendamento aggiunto alla legge di Bilancio prevede infatti che vengano aggiornati i coefficienti attuariali che si utilizzano a tal fine quando c’è la necessità di valorizzare a fini pensionistici periodi non coperti da contribuzione e soggetti al metodo di calcolo retributivo. L’onere dell’operazione viene determinato sulla base della riserva matematica, che tiene conto del futuro aumento di pensione, derivante dall’operazione che si vuole compiere. Una volta determinato tale beneficio, lo si moltiplica per i coefficienti attuariali che correlati alla speranza di vita residua.