L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE PER LE IMPRESE E PER GLI INTERMEDIARI
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 380– Dicembre
Ritorno su un tema che ritengo molto importante per la tutela dell’assicurato e di conseguenza per gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari.
Nei portafogli polizze delle imprese sono presenti in grande quantità contratti assicurativi ormai datati che si potrebbero definire e qualificare come “non adeguati”.
Mi riferisco alle polizze obsolete, cioè quelle:
• che non rispondono più alle esigenze attuali del mercato e degli assicurati
• con condizioni meno performanti rispetto alle offerte più recenti.
• che non sono più commercializzate, ma sono ancora in vigore per chi le ha sottoscritte.
Sono contratti che si rinnovano annualmente, spesso senza alcun intervento da parte degli operatori: compagnie e distributori. Si tratta di un fenomeno che conferma ulteriormente l’arretratezza del sistema assicurativo del nostro paese.
Le polizze, infatti, dovrebbero essere modificate di frequente in relazione al ciclo di vita degli assicurati, siano essi persone fisiche o aziende, adattandosi così ai cambiamenti che avvengono nel corso del tempo.
Provo ad esaminare questo fenomeno dal punto di vista sia delle imprese che degli intermediari.
Le esigenze delle compagnie
Le imprese immettono sul mercato i loro prodotti assicurativi per rispondere alle esigenze di identificati mercati di riferimento, come disposto dalla nuova disciplina POG.
Nel tempo cambiano le caratteristiche e/o le esigenze degli assicurati e si modificano le situazioni socioeconomiche e normative in cui operano le garanzie contrattuali.
I contratti devono perciò essere adattati alle mutate esigenze degli assicurati e del loro contesto sociale ed economico.
È significativa – ad esempio – l’attuale necessità per le imprese di elevare i tassi, le franchigie e gli scoperti per i danni causati dalla grandine e da eventi naturali.
Il cambiamento del clima ha infatti prodotto un peggioramento del rapporto sinistri-premi (loss ratio): si tratta di una situazione oggettiva da attenzionare, che induce le imprese ad un’estesa attività di sostituzione dei contratti.
I prodotti di nuova generazione però prevedono quasi sempre condizioni e garanzie assicurative meno favorevoli per il cliente rispetto a quelle prestate con le polizze precedenti.
In questi casi la sostituzione di un contratto porta vantaggi, di prezzo e di condizioni, solo alle imprese, quasi mai agli assicurati.
Gli obblighi degli intermediari
Per quanto esposto gli intermediari si trovano a dover gestire forzatamente una situazione sgradevole: la richiesta delle compagnie di sostituire le polizze alla scadenza annuale con altre con clausole più penalizzanti per l’assicurato.
In alternativa i contratti verranno successivamente disdettati.
Ricordo che gli intermediari operano in un “mercato aperto”: i broker e gli agenti plurimandatari possono reperire polizze alternative per cercare di mantenere inalterati i vantaggi acquisiti dagli assicurati con polizze precedentemente sottoscritte.
Anche gli agenti monomandatari possono offrire ai loro clienti prodotti diversi attraverso la collaborazione orizzontale, ormai molto diffusa. Quando viene lanciata una campagna di sostituzione massiva di contratti, le imprese di solito offrono compensi aggiuntivi per agevolare l’operazione attraverso incentivi.
Ci sono però obblighi precisi per la tutela degli assicurati e gli intermediari devono evitare conflitti di interesse.
Nel Codice delle assicurazioni, infatti, l’articolo 119 bis recita: “I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onesta, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti”.
Tralascio, per non tediare il lettore, di citare alcuni articoli del Regolamento IVASS 40/2018 che attua, ampliandolo ulteriormente, quello del CAP che definisce in modo preciso le regole di comportamento a cui l’intermediario si deve attenere nell’offerta del prodotto assicurativo “illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli (al contraente) di prendere una decisione informata”.
Solo così è possibile da parte dell’intermediario certificare al cliente la coerenza o l’adeguatezza del contratto prima della sua conclusione. Come si coniuga, quindi, questo obbligo con la realtà di tutti i giorni, ove l’intermediario è stretto tra le esigenze della compagnia e il dovere di tutela dell’assicurato e dei suoi interessi?
La normativa stessa ci fornisce la risposta: attraverso il questionario “demand and needs” è possibile far prendere atto al contraente delle nuove condizioni di polizza “in peius”.
Qualora il nuovo contratto si concluda senza una esplicita accettazione delle mutate condizioni rispetto a quelle del contratto sostituito, l’intermediario potrebbe essere chiamato a rispondere, in caso di sinistro, della differenza di indennizzo calcolato in base a nuove clausole.
Una possibile soluzione (ma dovrebbe intervenire l’IVASS)
Il processo di sostituzione di prodotti obsoleti o non adeguati alle mutate condizioni climatiche o di mercato ha subito un’accelerazione importante negli ultimi anni e ha causato un rinnovamento dei “listini prodotti” di quasi tutte le imprese del mercato.
È auspicabile che l’IVASS intervenga su questo fenomeno emanando un provvedimento per definire nuove regole in grado di tutelare effettivamente l’assicurato senza compromettere l’esito della consulenza che il distributore (agente o broker) deve prestare al cliente nella sua attività di intermediazione.
Si potrebbe, ad esempio, estendere anche ai rami danni la normativa di cui all’art.19 del Regolamento 41: “Trasformazione di contratto del ramo vita”, che si applica a tutti i contratti dei rami vita.
Si tratta di una regola molto semplice, che permette al cliente di avere informazioni chiare e dettagliate direttamente dall’impresa, che si assume così la responsabilità della comunicazione e dell’iniziativa di sostituzione del prodotto.
Queste informazioni dovrebbero essere inviate dall’impresa al cliente in forma scritta con un certo anticipo per permettergli di fare una scelta ragionata.
L’articolo prescrive attualmente che: “In ogni operazione (omissis) che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente (del ramo vita), attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali (omissis) l’impresa fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici (omissis) a cui rinuncia a seguito dell’operazione. (omissis) L’impresa consegna al contraente l’informativa standardizzata”.
(vedi il prospetto sottostante)

Conclusione
Qualora questo obbligo per le imprese, per ora previsto esclusivamente per la sostituzione di contratti del ramo vita, fosse esteso anche ai rami danni sarebbe molto utile all’attività degli intermediari.
Si tratta, in altre parole, di trasferire un obbligo informativo dall’intermediario all’impresa, che sarebbe probabilmente anche più cauta nelle azioni commerciali finalizzate alla sostituzione di intere linee di prodotti per evitare rilevanti perdite di portafoglio conseguenti ad una maggiore consapevolezza da parte degli assicurati.
Inoltre, se in caso di sostituzione di un contratto il confronto tra le diverse condizioni di prezzo e di prestazioni diventasse un obbligo di comunicazione a carico delle compagnie anche per i rami danni, solleverebbe gli intermediari – già gravati da numerosissime incombenze gestionali e regolamentari – da un onere non indifferente e da una responsabilità incombente.
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