RISK ASSESSMENT E ADEGUATEZZA
Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 380– Dicembre 2025
Per analizzare se la polizza D&O sia operativa per lesioni a persone è opportuno suddividere l’analisi tra i danni diretti e i danni riflessi1, ovverosia quelli che riguardano le conseguenze patrimoniali di un danno diretto, manifestabili anche a distanza di tempo dall’evento dannoso diretto ed esperibili attraverso un’azione sociale di responsabilità2 .
Una nota preliminare è indispensabile: per la responsabilità degli amministratori non si può parlare di polizza-tipo, a cui i vari assicuratori applicano di volta in volta eventuali deroghe ed estensioni.
Ciascun contratto dev’essere analizzato ex novo – e analiticamente – per comprenderne l’ampiezza della copertura, in quanto la trasposizione dalla struttura anglosassone ha reso complessa la struttura del contratto3 .
Nell’interpretazione del contratto si intersecano:
Le deroghe a una garanzia o ad un articolo sono talvolta in contraddizione con quelle di un’altra sezione.
A complicare la situazione, alcune compagnie4 adottano sino a quattro stampati diversi, a seconda del target di clientela, con garanzie progressivamente ampliate:
Nell’esposizione seguente faremo dunque riferimento al contratto medio dei segmenti commercial e corporate.
I – Lesioni a persone: danni diretti
Nella maggior parte delle polizze D&O l’oggetto del contratto fa riferimento a:
1. perdita o (in alternativa) perdite patrimoniali
2. danno o danni patrimoniali
Queste terminologie sono indicate nelle definizioni che regolano il contratto di assicurazione. E, in ambedue i casi, molti stampati escludono specificamente le lesioni a persone.
È quindi ovvio che se troviamo l’esclusione delle lesioni a persone dalla definizione di perdita o danno riportata nel contratto di assicurazione, diviene irrilevante l’analisi dell’articolo esclusioni: sono esclusi a priori sia i danni diretti sia quelli indiretti (es. ASR), in quanto al difuori dell’oggetto del contratto.
Laddove non esista la definizione di perdita o danno, occorre analizzare l’articolo Esclusioni, dove è comunque sempre presente la frase “danni materiali a cose e lesioni a persone.
II – Lesioni a persone: danni indiretti
I danni indiretti (riflessi, nel diritto italiano) in conseguenza del sinistro possono manifestarsi in varie forme: ad esempio dissesto patrimoniale, blocco dei lavori in corso e perdita di nuovi appalti.
Possono essere avviate procedure giudiziarie dirette, azioni di singoli soci, azioni sociali di responsabilità.
Pertanto, nel caso esaminato, l’unica strada percorribile per attivare la copertura D&O è verificare se un’ASR avviata per negligenza gestionale degli amministratori (che ha ‘permesso’ la manifestazione del sinistro, ovverosia il danno riflesso per perdita del patrimonio sociale) può essere compresa.
III – L’Azione sociale di responsabilità per lesioni a persone è compresa nella D&O?
III.1 Un primo livello di approfondimento è la verifica se, in linea generale, l’azione sociale di responsabilità sia coperta dalla D&O.
La risposta è affermativa e deriva da una serie di analisi correlate ai diversi impianti giuridici delle polizze:
a) alcune (minoritarie) fanno riferimento alla “responsabilità ai sensi di legge”, dove l’ASR è esplicitamente prevista dal Codice civile: l’amministratore è responsabile dei danni arrecati al patrimonio dell’impresa di appartenenza
b) altre richiamano direttamente tra le responsabilità assicurate i principali articoli del Codice civile sulla responsabilità civile degli amministratori, elencandoli5 ; le principali leggi che consentono al legale rappresentante di delegare alcune responsabilità a terzi (es. sicurezza sul lavoro, redazione di documenti contabili) e leggi che istituiscono organi esterni equiparati a quelli societari (es.: Legge 231)
c) la maggioranza, per motivi anche di marketing, tende ad introdurre una definizione di sinistro che include qualsiasi azione avviata da un’Autorità6 , non necessariamente di giustizia civile, o richiesta scritta di risarcimento
d) molte note informative specificano che la polizza comprende le ASR.
Pertanto, possiamo tranquillamente affermare che l’ASR è compresa nell’oggetto del contratto D&O. Vi possono essere delle eccezioni:
• caso a) viene esclusa l’ASR7
• caso b) viene esclusa dal novero dei terzi la società8
III. 2 Laddove dalle definizioni non si rilevino esclusioni specifiche delle lesioni a persone, il secondo livello di analisi riguarda l’articolo Esclusioni.
Nel settore D&O i wording presentano almeno tre impostazioni-tipo dell’articolo Esclusioni.
In genere l’elenco dei rischi esclusi viene preceduto da una fase introduttiva:

Pertanto, l’azione sociale di responsabilità per lesioni a persone non è esclusa solo nel caso esposto nella II riga della tabella10.
Tuttavia, la maggioranza delle polizze predisposte unilateralmente dalle compagnie riporta la frase della prima riga.
Tutte le polizze D&O riportano le esclusioni delle lesioni a persone e dei danni a cose, al fine di non far rientrare in questa copertura eventuali carenze di coperture assicurative sottoscritte dall’impresa.
Dunque, laddove siano escluse le conseguenze indirette dei rischi esclusi direttamente, sono parimenti escluse le ASR (danno riflesso) relative ai rischi esclusi.
Per alcune di queste sono previste delle deroghe parziali, definite gergalmente Carve Back, relative ad inquinamento, prestazioni di servizi a favore di terzi e più raramente, imposte, tasse e sanzioni irrogate alla società.
IV – Estensione alla sezione B: è ancora coperta l’ASR prevista dalla sezione A) responsabilità degli amministratori, o viene vanificata questa garanzia?
Un’ulteriore complessità interpretativa sorge quando vi è l’estensione alla sezione B (side B) della polizza, in cui viene indennizzata la società qualora manlevi gli amministratori a seguito di loro accertata responsabilità.
Di seguito le modalità con cui viene trattata l’attivazione della sezione B)11:

V – Società contraente- assicurata e azione sociale di responsabilità (ASR): conflitto di ruoli?
Nei casi di estensione alla sezione B di polizza, avvenuta con le modalità 1), 2) e 3) non si modificano la struttura né l’equilibrio interno della polizza D&O, e pertanto non sorgono conflitti interpretativi.
Nel caso d), la polizza prevede che la società contraente assuma la qualifica di «assicurata» nella sezione B (side B) della copertura.
Ciò determina che la società, anziché essere esclusivamente il contraente che stipula la polizza per conto degli amministratori, diventi anch’essa soggetto protetto dalla copertura.
Tuttavia, nell’ipotesi dell’azione sociale di responsabilità (ASR) ex art. 2393 c.c. (o ex art. 2476 c.c. per la s.r.l.), la società agisce nei confronti degli amministratori quale soggetto danneggiato.
Se la società è al contempo «assicurata», si pone la questione se possa ancora rivestire la qualifica di «terzo danneggiato» ai fini della copertura assicurativa, oppure se tale sovrapposizione di ruoli determini automaticamente l’esclusione della garanzia.
Da un lato la dottrina sottolinea che la polizza D&O è essenzialmente stipulata dalla società (contraente) per tutelare gli amministratori12.
Dall’altro, la qualificazione della società come «assicurata» non comporta di per sé che venga esclusa dal novero dei danneggiati passivi.
Occorre verificare il wording contrattuale, ossia chi la polizza indica come «assicurato», chi come «terzo danneggiato», e se la sezione B prevede l’effettivo risarcimento della società in qualità di danneggiata.
In definitiva, non è sufficiente la sola sovrapposizione di ruoli (società = assicurata + società = danneggiata) per affermare automaticamente l’esclusione dell’ASR dalla copertura.
Va svolta una valutazione puntuale sulle definizioni contrattuali, sulla struttura delle sezioni della polizza e sulle condizioni di attivazione.
VI – Sezione B): la società diviene “assicurata” – La società è esclusa dal novero dei terzi nella sezione A)?
Una prima questione cruciale riguarda se la società, pur essendo designata come «assicurata» nell’ambito della sezione B della polizza, sia in realtà esclusa — o possa essere esclusa — dal novero dei «terzi danneggiati» ai fini dell’azione sociale di responsabilità (ASR).
Se la polizza prevede una garanzia «B) Rimborso alla società» (che tutela la società da quanto essa è obbligata a pagare per conto degli amministratori), tale struttura attesta che la società può essere assicurata ed essere destinataria di rimborso, ma l’esclusione del caso in cui la società agisca come danneggiata contro gli amministratori (ASR) dipende dalla presenza o meno di una definizione di «terzo» che la escluda.
Infatti, la mera sovrapposizione di ruoli (società contraente = assicurata + società potenzialmente danneggiata) non comporta automaticamente l’esclusione della copertura: ciò che conta è il wording contrattuale concreto, le definizioni della polizza e come la società è qualificata (contraente, assicurata, beneficiaria, terzo).
Se la polizza definisce il «terzo» escludendo espressamente la società contraente e/o la società assicurata, allora quest’ultima non potrà rivestire il ruolo di soggetto danneggiato – e in tal caso la copertura relativa all’ASR rischia di non operare.
In definitiva: l’estensione alla sezione B) di polizza non comporta automaticamente l’esclusione della società dal novero dei terzi danneggiati bensì deve essere contrattualmente determinata.
VII – La deroga agli artt. 2392- 2393 c.c. (e art. 2476 c.c.): impatti sulla copertura
Gli articoli 2392 e 2393 del Codice civile rappresentano la cornice normativa fondamentale della responsabilità degli amministratori verso la società e dell’azione sociale di responsabilità promossa dalla società nei loro confronti.
L’art. 2476 c.c. estende in analogia questi principi alle società a responsabilità limitata.
Molte polizze D&O indicano nel corpo del contratto che tra le responsabilità coperte vi sono quelle “ai sensi degli artt. 2392, 2393 c.c.” o analoghe.
Ciò significa che la copertura è in linea di principio predisposta per far fronte a un’azione promossa dalla società contro gli amministratori.
Tuttavia, se la polizza contiene una deroga esplicita che esclude dall’operatività della garanzia le azioni promosse dalla società (ASR), allora sorge un dubbio circa la piena operatività della sezione A) in favore della società quale terzo danneggiato.
In questi casi, l’effetto della deroga va analizzato. Se la deroga è formulata in termini chiari e accettati, può essere applicabile e quindi la copertura può venir esclusa per le ASR.
Se invece la deroga è ambigua, contraddittoria o non evidenziata, potrebbero sorgere profili di invalidità o contestabilità.
Una questione significativa riguarda la validità delle clausole che limitano l’operatività della copertura relativamente all’ASR della società, quando questa è anche assicurata.
L’art. 1917 c.c. disciplina l’assicurazione della responsabilità civile e stabilisce che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato delle somme che questi debba corrispondere a terzi danneggiati.
Se una clausola contrattuale esclude o limita in modo rilevante l’azione della società quale terzo danneggiato, tale disposizione può configurarsi come deroga in peius rispetto al modello tipico della responsabilità civile, con conseguente rischio di essere considerata vessatoria o, addirittura, nulla.
La dottrina segnala che la vessatorietà può emergere anche nel contesto delle assicurazioni, se la clausola comporta uno squilibrio significativo tra le prestazioni dell’assicurato e gli obblighi dell’assicuratore.
Va comunque osservato che la disciplina delle clausole vessatorie (artt. 1341, 1342 c.c.) è principalmente finalizzata ai contratti conclusi con consumatori, mentre nelle polizze stipulate da società quest’ambito può essere meno diretto.
Nonostante ciò, resta centrale il principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e l’obbligo di trasparenza dell’assicuratore.
VIII – Trasparenza nella nota informativa e rischi per l’assicuratore e l’intermediario
Un ultimo profilo – ma non certo secondario – riguarda la trasparenza informativa al momento della sottoscrizione della polizza e la coerenza tra quanto comunicato nella nota informativa e quanto effettivamente previsto dalla polizza stessa.
Nel contesto di una polizza D&O articolata in sezioni A) (responsabilità delle persone fisiche) e B) (rimborso alla società), se la nota informativa o la scheda prodotto indicano genericamente che l’ASR è «compresa» nella sezione A) o non precisano che la società – pur essendo assicurata – è esclusa dal ruolo di terzo danneggiato, si può configurare un’informazione fuorviante o comunque incompleta.
La dottrina segnala che la complessità di queste polizze impone un elevato standard di chiarezza ai fini della valutazione del rischio.
La mancata chiarezza può generare un errore del contraente nella valutazione del contratto e può dar luogo a contestazioni della copertura in caso di sinistro.
La trasparenza si traduce, quindi, in un obbligo dell’assicuratore di comunicare in modo comprensibile: (i) chi è l’assicurato; (ii) chi è “terzo” danneggiato; (iii) se la società può o meno agire come danneggiata; (iv) se esistono clausole che limitano l’ASR o la legittimazione della società ad agire.
In definitiva, anche se la clausola escludente fosse formalmente valida, la sua efficacia potrebbe essere compromessa se non sia stata adeguatamente comunicata e accettata.
Per la società contraente e gli amministratori assicurati diviene essenziale verificare che l’informativa precontrattuale rispecchi il reale contenuto della polizza.
Sintesi: aldilà della complessità interpretativa della polizza D&O, aggravata talvolta dalla presenza della sezione B), nella maggioranza dei casi l’ASR per i danni riflessi conseguenti a lesioni a persone è esclusa dalla copertura.
1 Danni indiretti, nel gergo assicurativo; derivativi, in alcune traduzioni dall’anglosassone.
2 O un’azione diretta di uno o più soci.
3 Innanzitutto non vi è una sequenza predefinita delle sezioni contrattuali: le definizioni talvolta sono all’inizio del testo, talvolta alla fine; le condizioni particolari spesso sono antecedenti alle condizioni generali.
4 Almeno tre tra i principali operatori.
5 Tra gli altri, il 2392 e 2393.
6 Ad esempio, indagini di Authorities, indagini penali (spesso solo in apparenza).
7 Tralasciamo in questa fase le analisi di legittimità sulla forma dell’esclusione.
8 L’impresa amministrata dagli assicurati: nel recente passato risultavano esserci due stampati base con questa limitazione.
9 Perché questa affermazione apparentemente radicale? È compito dell’intermediario valutare la trasparenza dei contratti: in assenza di consolidata interpretazione operativa e/o giurisprudenziale, questi dovrebbe considerare l’ipotesi negativa più sfavorevole per l’assicurato. Se si arriva ad invocare la buona fede nell’interpretazione del contratto, principio previsto anche dal Codice civile, significa che siamo già giunti alla fase in cui sinistro è già stato contestato. Pertanto, nelle clausole ambigue l’intervento dell’intermediario dovrebbe attuarsi nella fase precontrattuale, modificando tutte quelle formulazioni che si potrebbero prestare ad interpretazioni discrezionali.
10 Questo impianto si riscontrava in due società leader ma è stato gradualmente abbandonato nelle polizze più recenti.
11 Di dubbia liceità, secondo l’opinione dottrinaria prevalente, n.d.r.
12 Una buona presentazione della copertura D&O: “I principi dell’assicurazione D&O”, www.hecamga.it
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