GIURIPRUDENZA

Autore: Samuele Marinello
ASSINEWS 381 – Gennaio 2026

Con la sentenza n. 170/2025, pubblicata il 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale estende al settore della responsabilità sanitaria il principio – già affermato in materia di RCA e caccia – secondo cui l’imputato può citare nel processo penale l’assicuratore quale responsabile civile

L’intervento della Corte Costituzionale colma un vuoto normativo che creava una disparità irragionevole tra processo penale e processo civile e ribadisce la “funzione plurima” della garanzia assicurativa a tutela sia del danneggiato che del professionista sanitario.

La sentenza n. 170/2025 segna così un nuovo e rilevante passaggio nell’evoluzione giurisprudenziale che ruota attorno all’art. 83 c.p.p. e alla possibilità per l’imputato di chiamare in causa l’assicuratore nel processo penale.

Dopo le storiche pronunce n. 112/1998 (RCA) e n. 159/2022 (caccia), la Corte costituzionale affronta ora il tema nell’ambito della responsabilità sanitaria, dichiarando l’illegittimità della norma nella parte in cui non consente al medico imputato di citare l’assicuratore della struttura sanitaria (o il proprio assicuratore, se libero professionista) quando la copertura sia obbligatoria per legge. Il caso trae origine da un processo per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, chiamato a rispondere della morte di un paziente.

Costituitisi parte civile i congiunti della vittima, la difesa del medico chiedeva la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria quale responsabile civile. Il giudice rimettente rilevava però che l’art. 83 c.p.p. non attribuisce all’imputato tale facoltà, salvo le due eccezioni già introdotte dalle decisioni del 1998 e del 2022.

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