GIURISPRUDENZA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 380– Dicembre

La Cassazione chiarisce oggetto ed estensione della
assicurazione “decennale postuma” ex art. 4 d. lgs. 122/05

1. Casa, che passione!

Comprare una casa, si sa, non è operazione esente da rischi. Questi possono essere di due tipi: rischi giuridici, che si verificano quando l’acquirente incolpevolmente abbia ignorato che l’immobile acquistato era gravato da ipoteche, sequestri,  pignoramenti; oppure pervenuto al venditore in modo simulato o per effetto d’un contratto colpito da azione revocatoria  (art. 2901 c.c.).

Ci sono poi i rischi materiali: un immobile può presentare  difetti occulti dipendenti da una cattiva tecnica costruttiva o  da una carente manutenzione.  Gli uni e gli altri di questi rischi non di rado finiscono per  coinvolgere un rapporto assicurativo.

1.1. Nel caso di acquisti di immobili gravati da oneri (ipoteca, pignoramento, sequestro), oppure venduti a non domino,  sorge infatti la responsabilità del notaio che ha rogato l’atto di  vendita, il quale ha l’obbligo di accertare la libertà dell’immobile da pesi e vincoli, a meno che le parti non lo esonerino (ex  multis, Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2024, n. 27709; Cass. civ.  sez. III, 17 settembre 2024, n. 25026, e via risalendo fino a  Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 1972, n. 3255, in Riv. notariato,  1973, III, 331, con nota di Triola, Sui doveri del notaio incaricato di stipulare una vendita di beni immobili).

Tuttavia la responsabilità civile del notaio è coperta dall’assicurazione di r.c. che il Consiglio Nazionale del Notariato ha  l’obbligo di stipulare a beneficio di tutti i notai (art. 19, primo  comma, l. 16 febbraio 1913 n. 89), sicché per questo tipo di  rischi vi è di norma una indiretta copertura assicurativa: indiretta perché ovviamente l’acquirente dell’immobile non ha  azione nei confronti dell’assicuratore del notaio, ma solo nei  confronti di quest’ultimo.  

1.2. Nel caso invece di acquisti  di immobili che presentino vizi  costruttivi o manutentivi, il principio generale è che il venditore risponde dei vizi della cosa venduta  (art. 1490 c.c.) e il costruttore risponde dei vizi della cosa costruita  (art. 1669 c.c.).
La tutela apprestata all’acquirente  dalle norme codicistiche, tuttavia,  in molti casi è inefficace.

La garanzia dovuta dal venditore è  soggetta infatti ad un breve temine di decadenza per denunziarne  l’esistenza (otto giorni) ed un altrettanto breve termine di prescrizione (un anno dalla consegna:  art. 1495 c.c.).  La garanzia dovuta dal costruttore è soggetta anch’essa ad un  breve termine di prescrizione (un  anno dalla denunzia del vizio: art.  1669, secondo comma, c.c.).

Nell’uno come nell’altro caso,  poi, la garanzia sarà solo un vuoto nome se il venditore è impossidente, oppure è una società commerciale che, prima della scoperta del vizio, venga dichiarata fallita o si sciolga volontariamente  (e non v’è mai stata penuria di  società a responsabilità limitata costituite per durare dans l’espace d’un matin. L’iter è sempre lo stesso: si costituisce la società, si costruisce l’immobile, si incassa il prezzo  dagli acquirenti, ci si mette in liquidazione e ci  si cancella dal registro delle imprese: questo il  vademecum del costruttore-pescecane).  

1.3. Per sopperire a queste inconvenienti  vent’anni fa intervenne il legislatore col d. lgs.  20 giugno 2005 n. 122 (emanato in attuazione  della legge delega 2 agosto 2004 n. 210, governo  “Berlusconi II”), col quale fu introdotto – oltre a  varie misure in favore degli acquirenti di immobili – anche un obbligo assicurativo a carico del  costruttore-venditore.

Questo obbligo tuttavia fu descritto in termini  così ambigui, così sibillini, così giuridicamente  insensati, che alle liti tra costruttori e acquirenti  circa l’esistenza del vizio, si sono aggiunte quelle  tra costruttori, acquirenti e assicuratori, per stabilire chi fosse l’assicurato e quale dovesse essere  il rischio coperto.
Vediamo dunque quali sono i problemi posti dal  d. lgs. 122/05, e come sono stati (finalmente)  risolti dalla giurisprudenza.

2. Una norma ambigua

L’art. del d. lgs. 122/05, cit., stabiliva nel testo  originario che il costruttore di un immobile  “è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà  una polizza assicurativa indennitaria decennale  a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data  di ultimazione dei lavori a copertura dei danni  materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo  1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi  delle opere, per vizio del suolo o per difetto della  costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di  compravendita o di assegnazione”.

Trattavasi di disposizione ridondante1  ed ambigua, che molti dubbi pose agli interpreti sin da subito2 .  La prima e più evidente aporìa d’una norma così  concepita era la sua inutilità.

Il costruttore – stabiliva infatti la norma – “ha  l’obbligo di stipulare una polizza”. Ma nessuna  sanzione o conseguenza giuridica era prevista  per la violazione di tale obbligo. Sicché se il costruttore non lo adempiva, all’acquirente non  restava in teoria che l’azione di danno.

Opzione solo teorica, in quanto delle due l’una: se  l’immobile non era viziato, il danno non c’era e nessuna azione sarebbe stata possibile; se  l’immobile fosse risultato viziato, l’acquirente  veniva a trovarsi nella medesima situazione in  cui si sarebbe trovato se il d. lgs. 122/05 non fosse esistito: domandare i danni ad un soggetto fallito o cessato.

2.1. Il legislatore ci mise tre lustri, ma alla fine  se ne accorse: e dunque con l’art 386, comma  1, lettera a), del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14  (governo “Conte I”) modificò il primo comma  dell’art. 4 d. lgs. 122/05, introducendo la previsione per cui se il costruttore, al momento della  vendita, non consegna la polizza all’acquirente,  il contratto è nullo.

Trattasi però di nullità relativa, che può essere  fatta valere solo dall’acquirente.  Tuttavia anche questa previsione, sebbene  migliorativa rispetto all’assetto precedente,  appare poco meditata.
Immaginiamo infatti che il venditore non consegni la polizza  all’acquirente e il contratto venga ugualmente  stipulato.

Quid iuris se emergono entro il decennio dalla vendita vizi strutturali?
In teoria  l’acquirente potrebbe invocare la nullità del  contratto e farsi restituire il prezzo: ma non  essendoci un assicuratore, ancora una volta il  nostro acquirente potrebbe trovarsi di fronte  un venditore fallito3 .

3.  I soggetti dell’obbligo assicurativo

L’obbligo di stipulare il contratto di assicurazione grava sul “costruttore”, definito dall’art. 1, lettera (b), d. lgs. cit. come “l’imprenditore o la  cooperativa edilizia che promettano in vendita o  che vendano un immobile da costruire, ovvero che  abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso  quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato  in favore di un acquirente della proprietà o della  titolarità di un diritto reale di godimento su di un  immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso  venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel  caso in cui la realizzazione della costruzione sia  data in appalto o comunque eseguita da terzi”.

Poiché tuttavia l’obbligo di stipulare la polizza  sorge “all’atto del trasferimento della proprietà”  (art. 4 cit. sopra trascritto), dalla collazione degli artt. 1 e 4 d. lgs. 122/05 risulta che l’obbligo  di stipulare l’assicurazione grava sul costruttore, ma è subordinato alla condicio iuris del trasferimento della proprietà.

Nessuna polizza,  dunque, dovrà essere stipulata nelle more – ad esempio – tra la stipula del contratto preliminare  e quella del definitivo, ovvero tra la “prenotazione” e l’“assegnazione” dell’alloggio al socio di una cooperativa edilizia.

 4. Presupposti dell’obbligo assicurativo

Perché sorga l’obbligo di stipulare l’assicurazione in esame sono necessari tre presupposti:
(a) che sia concluso un negozio giuridico avente  ad oggetto il trasferimento della proprietà di  un immobile;
(b) che questo immobile non sia ancora esistente  al momento della stipula del negozio sub (a);
(c) che l’immobile sia costruito dal venditore o  su suo incarico.

L’obbligo di assicurazione non sussiste dunque  nel caso di vendita di un immobile già esistente  (v. infra, § 7); come pure nel caso di vendita di  un immobile non ancora esistente, ma che non  sarà edificato dal venditore né su suo incarico  (ad es., vendita di cosa altrui futura).

Si noti che mentre l’art. 1 d. lgs. cit. definisce  “costruttore” chi trasferisce la proprietà od un  diritto reale su un immobile non ancora esistente, il successivo art. 4 sancisce l’obbligo di  consegnare la polizza all’acquirente “all’atto di  trasferimento della proprietà”.

La ratio della  legge, che è quella di tutelare l’acquirente, deve  tuttavia indurre ad interpretare tale espressione  come se dicesse “all’atto del trasferimento della  proprietà o della costituzione di altro diritto reale  di godimento”.

5. Il rischio assicurato

L’art. 4 d. lgs. 122/05 impone al costruttore di  stipulare una “polizza assicurativa indennitaria  decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto  dalla data di ultimazione dei lavori a copertura  dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile”.

Questa previsione ha dato la stura alle più diverse interpretazioni.  Secondo taluni, la legge avrebbe imposto al costruttore di stipulare una normale assicurazione  contro i danni all’immobile, a favore non solo  dell’acquirente, ma anche di tutti i terzi che dovessero patire pregiudizi in conseguenza della  rovina totale o parziale del fabbricato4 .

Secondo altri, la legge avrebbe imposto al costruttore di assicurare – oltre i danni all’immobile – la propria responsabilità civile per i danni  all’acquirente od a terzi, conseguenti a rovina  dell’immobile ex art. 1669 c.c..

Per un terzo orientamento, infine, la legge  avrebbe imposto al costruttore di immobili di  stipulare una polizza assicurativa a copertura di  due diversi tipi di rischi:
(a) la responsabilità propria per i vizi o la rovina  dell’immobile, di cui all’art. 1669 c.c.;
(b) la responsabilità del proprietario dell’immobile per i danni da quest’ultimo causati a terzi, ai sensi dell’art. 2053 c.c.5 .

Intuibili sono le differenti conseguenze pratiche  derivanti dall’adesione all’una od all’altra delle  varie teorie.
Così, per fare un esempio: se per un vizio costruttivo crollasse una porzione del fabbricato  danneggiando un passante, aderendo alla prima teoria sarebbe coperta dall’assicuratore la responsabilità del costruttore; aderendo alla  terza teoria no.  

6. L’intervento della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con due decisioni pronunciate quest’anno, ha aderito al terzo degli  orientamenti sopra indicati6 .  Per pervenire a tale conclusione la Corte ha fatto leva su due elementi: i lavori preparatori e la  lettera della legge.

6.1. Quanto ai lavori preparatori, la Corte  ha rilevato che il d. lgs. 122/05 fu emanato  in attuazione della delega di cui all’art. 3,  lettera (e), l. 2.8.2004 n. 210, il quale imponeva al Governo di “prevedere forme di tutela  dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore fornisca (…) garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente  disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto  definitivo di assegnazione”.

Dunque lo scopo della legge-delega era addossare al costruttore l’onere di fornire “garanzie per  il risarcimento”.
Ma una polizza che coprisse la  responsabilità civile del costruttore non è una  “garanzia per il risarcimento”: sia perché l’acquirente danneggiato non ha azione nei confronti  dell’assicuratore della r.c. del costruttore; sia perché l’indennizzo assicurativo dovuto dall’assicuratore della r.c. non ha certo una destinazione di  scopo: sicché, una volta incassato dall’assicurato, quell’indennizzo si confonde col patrimonio  di quest’ultimo e potrebbe essere destinato agli  scopi più diversi.

6.2. Quanto alla lettera della legge, il nucleo  dell’art. 4 è rappresentato dall’obbligo del costruttore di “contrarre e consegnare all’acquirente  (…) una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente (…) a copertura  dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui [il costruttore] sia tenuto ai  sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti  da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti  costruttivi delle opere”.

Da questo testo si desume che:
a) in primo luogo la polizza deve essere una polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c.; se così  non fosse, non avrebbe senso l’espressione “a  beneficio dell’acquirente”;
b) in secondo luogo e di conseguenza, l’acquirente non può non essere il soggetto assicurato: tanto si desume, oltre che da quanto  appena detto, anche dal fatto che la polizza  debba essere a lui consegnata. Infatti, poiché  il contratto di assicurazione richiede lo scritto ad probationem (art. 1888 c.c.), se davvero  il costruttore dovesse ritenersi “assicurato” la  previsione della consegna della polizza sarebbe priva di senso, dal momento che consegnando la polizza il (preteso) assicurato perderebbe la possibilità di provare l’esistenza  dei propri diritti scaturenti dal contratto;
c) in terzo luogo, il rischio che deve essere obbligatoriamente coperto a spese e cura del  costruttore ed a beneficio dell’acquirente è  duplice.

 6.2.1. Innanzitutto la polizza deve coprire i  danni “materiali e diretti all’immobile”: dal che  si desume che si tratta d’una assicurazione contro i danni.
Ma poiché la polizza va consegnata all’acquirente al momento della stipula e deve essere contratto “a suo beneficio”, il soggetto assicurato  non potrà che essere l’acquirente.

Non varrebbe obiettare che la legge impone la  copertura dei “danni di cui [il costruttore] sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale ecc.”, per trarne la conclusione che la  polizza copra la r.c. del costruttore.

Secondo la S.C., infatti, l’espressione “danni  di cui [il costruttore] sia tenuto ai sensi dell’art.  1669 c.c.” designa non il rischio assicurato, ma  il tipo di danni oggetto di copertura.

La norma va letta dunque come se dicesse: “i  danni coperti sono quegli stessi danni descritti  dall’art. 1669 c.c.”: dunque si tratterà dei danni ad edifici o altre cose immobili destinate per  loro natura a lunga durata, “quando nel corso di  10 anni dal compimento, l’opera, per vizio del  suolo o per difetto della costruzione, rovina in tut to o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di  rovina o gravi difetti”.

6.2.2. In secondo luogo la polizza deve coprire  non solo i danni all’immobile, ma anche la responsabilità del proprietario (non del costruttore!) per i danni a terzi causati dal vizio costruttivo dell’immobile.

Questo deve essere, secondo la S.C., il senso da  attribuire all’espressione secondo cui la polizza  debba coprire anche “i danni ai terzi”.  Rispetto al costruttore, infatti, l’acquirente  giammai potrebbe ritenersi “terzo”, dal momento che è la sua controparte contrattuale.

6.3. In conclusione, la polizza prevista dall’art.  4 d. lgs 122/05 è una polizza multirischio, stipulata dal costruttore per conto di chi spetta, ed  avente ad oggetto la copertura di:
(a) i danni all’immobile, a beneficio di chi ne risulterà proprietario al momento del danno;
(b) la responsabilità civile del proprietario per danni a terzi causati dai difetti dell’immobile rientranti nelle previsioni dell’art. 1669 c.c..

Non è coperta, invece, la responsabilità civile del costruttore (appaltatore) nei confronti  dell’acquirente, né quella del committente dei  lavori, del progettista o del direttore dei lavori.

Ciò vuol dire, da un lato, che la stipula della  polizza non impedisce all’acquirente di azionare  la garanzia di cui all’art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore; e dall’altro che quest’ultimo  non potrà pretendere che l’assicuratore lo tenga  indenne dalle pretese dell’acquirente.

Va da sé  che, in questo casso, dell’eventuale pagamento  dell’indennizzo potrà tenersi conto al fine di ridurre il risarcimento dovuto dal costruttore.

7. E il venditore?

Resta da dire dell’ipotesi in cui l’immobile sia  venduto da persona diversa dal costruttore.  In questo caso l’acquirente non ha tutele assicurative scaturenti direttamente dalla legge.

L’art. 4 d. lgs. 122/05, infatti, come s’è visto ha  un incipit che non ammette discussioni: “il costruttore è obbligato ecc.”. Nella prassi commerciale, per rafforzare la tutela  di chi acquista un immobile da venditore-noncostruttore, s’è fatto ricorso a due espedienti.

Il primo, del tutto ovvio, è esigere dal venditore  una assicurazione od una fideiussione che rafforzi la garanzia per i vizi di cui all’art. 1490 c.c.. Ma naturalmente questo strumento esige il consenso d’ambo le parti, e non sempre il venditore  è disposto ad accollarsi la relativa spesa.

Il secondo strumento è stipulare un accordo  a latere del contratto di vendita, col quale il  venditore “si obbliga a stipulare e consegnare”  all’acquirente una polizza a copertura dei danni all’immobile, ad instar della previsione di cui  all’art. 4 d. lgs. 122/05.

Ma si tratta di una tutela solo apparente. Infatti,  se il venditore venisse meno a tale obbligo, l’acquirente avrebbe altro rimedio che il risarcimento del danno, con tutti i limiti già segnalati nel  caso di incapienza del patrimonio del venditore.

Non potrebbe, invece, l’acquirente esigere dal  giudice una sentenza che obblighi il venditore a  stipulare la polizza: sia perché la volontà negoziale è incoercibile; sia perché non potrebbe certo il giudice ordinare all’assicuratore di accettare  la proposta del venditore.

Una fattispecie di questo tipo, nella prima occasione in qui – a quanto consta – è stata portata  all’attenzione della giurisprudenza, si è conclusa  col rigetto della domanda proposta dall’acquirente che chiedeva la condanna del venditore “a  stipulare e consegnare in favore del ricorrente [una]  polizza postuma decennale a garanzia dell’immobile compravenduto”.

In quel caso il Tribunale ha ritenuto che l’obbligo, volontariamente assunto dal venditore d’un  immobile, di “stipulare e consegnare una polizza” all’acquirente costituisca una promessa del  fatto del terzo ex art. 1381 c.c., dalla quale non  può sorgere alcun obbligo del terzo nei confronti del promissario, ma solo l’obbligo del promittente di risarcire il danno al promissario nel caso  di mancata prestazione da parte del terzo7 .


1 Atecnica, in particolare, è l’espressione di “polizza assicurativa  indennitaria”.
2 In questo senso anche La Marca, Cronaca di un’assicurazione  “fantasma” (ossia la decennale postuma indennitaria per gli immobili da costruire), in Dir. economia assicur. 2012, 615.
3 Sulle imperfezioni e le incongruenze della disciplina in  esame si vedano D’Arrigo, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Riv. notariato, 2006,  911; Ticozzi, Assicurazione dell’immobile, in Sicchiero (a  cura di), La tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, Padova, 2005, 104 e ss..
4 Ticozzi, Assicurazione dell’immobile, in Sicchiero (a cura di),  La tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, Padova,  2005, 100.
5 Sostanzialmente in tal senso anche Triola, Vendita di immobili  da costruire e tutela dell’acquirente, Milano, 2005, 90.
6 Cass. civ., sez. III, ord. 23 febbraio 2025 n. 4745; Cass. civ., sez.  III, 27 gennaio 2025 n. 1909.
7 Trib. Cassino, 7 maggio 2025, n. 580.


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