Lapidaria e tranchant è la pronuncia della Corte di Cassazione: anche chi guida il monopattino elettrico inebriato dagli effluvi dell’alcol oltre i limiti di legge, è responsabile per il reato previsto dall’art. 186 codice della strada, ovvero per guida in stato di ebbrezza
di Bianca Pascotto
La sentenza della Suprema Corte (sezione penale, n. 37391 pubblicata il 7 novembre) non lascia scappatoie e non accoglie la tesi difensiva che si appellava all’impossibilità di considerare il monopattino elettrico, come facente parte della categoria dei veicoli previsti dal codice della strada che giustappunto non lo annovera tra gli stessi.
Non accoglie neppure la tesi che contesta l’equiparazione del monopattino elettrico al velocipede, quest’ultimo sì veicolo ai sensi del codice della strada.
Per il ricorrente l’art. 1 comma 75 quinquies della L. 160/2019 (che disciplina le caratteristiche e l’uso dei monopattini), non può trovare applicazione in ambito penale perché è una legge che riguarda il bilancio dello stato e non può estendere i suoi effetti fino a modificare ed ampliare le maglie delle norme penali che configurano i fatti costituenti reato.
Nulla da fare.
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