IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 380– Dicembre
Una breve disamina tra superiorità probatoria del certificato assicurativo rispetto alla mera estrazione delle informazioni dalla banca-dati e l’obbligo di previa verifica da parte dell’autorità di polizia
1. Il caso
La società Alfa s.p.a., lavanderia industriale che opera in quattro regioni italiane, è anche proprietaria di una flotta di oltre cinquanta furgoni, quotidianamente impegnati nell’attività di ritiro e riconsegna delle merci presso i clienti.
I furgoni sono variamente dislocati presso le sei sedi della società e iniziano l’attività alle prime ore di ciascun mattino.
L’intera flotta aziendale risultava assicurata, fino alla fine del mese di settembre, mediante un apposito libro matricola, le cui condizioni di rinnovo, già note da tempo ad Alfa s.p.a., non erano gradite; pertanto, per il tramite del proprio broker, la società optava per una soluzione alternativa, proposta da un’altra compagnia assicurativa.
Tuttavia, a causa di molteplici vicissitudini, la cliente non riusciva a sciogliere la riserva rispetto alle coperture assicurative proposte dal broker, confermando l’adesione ad una specifica soluzione solo in concomitanza con la scadenza dei termini di copertura del precedente libro matricola.
Il broker, recepita l’adesione di Alfa s.p.a., trasmetteva tempestivamente l’ordine fermo di copertura al nuovo garante della RCA e, immediatamente dopo, notificava altresì la documentazione contabile a comprova dell’avvenuto pagamento del premio da parte dell’impresa cliente.
Il mattino successivo, alcuni furgoni venivano fermati da parte delle autorità di polizia che, tramite l’impiego di appositi lettori di targa, rilevavano la mancata copertura assicurativa dei mezzi.
Alcuni dei furgoni fermati erano già stati dotati della copia cartacea del certificato di assicurazione che, esibito all’autorità di polizia, permetteva di proseguire il transito.
In due casi, il certificato cartaceo non era ancora stato stampato da parte di Alfa s.p.a. Pertanto, l’autorità procedeva ad irrogare le sanzioni, anche accessorie, previste dalla legge.
In seguito ad una rapida verifica operata dal broker presso la compagnia, si appurava che quest’ultima, a fronte dell’importante quantità di mezzi da assicurare, non riusciva a trasmettere alla banca-dati tutte le disposizioni di copertura dei veicoli di proprietà di Alfa s.p.a., nonostante questa avesse regolarmente provveduto al pagamento del premio.
2. Il principio della prevalenza delle risultanze cartacee nell’era della dematerializzazione
Coerentemente all’ormai pacifica interpretazione del combinato disposto degli artt. 180, 181 e 193 c.d.s., ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa della RCA, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento prevale, in ogni caso, rispetto a quanto accertato o contestato a seguito della mera consultazione della banca dati ANIA-SIC.
Un tanto risulta, peraltro ed espressamente, dal disposto di cui all’art. 31, c. 2-bis del d.l. 1/2012 (convertito in l. 27/2012) in base al quale «le compagnie di assicurazione rilasciano (…) attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3».
I già citati commi 1, 2 e 3 di cui s’è fatta menzione disciplinano la cd. “dematerializzazione del contrassegno”, prevedendo gli stessi l’introduzione di una serie di sistemi telematici di controllo.
In particolare, il c. 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, formi periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la RCA.
Tuttavia – e proprio a fronte di questa innovazione che introduce la regola della materializzazione quale strumento per la verifica della regolare copertura della RCA – permane il dubbio circa la prevalenza probatoria del controllo effettuato alla luce del portale ANIA-SIC su quello cartaceo e viceversa.
Anche la recente giurisprudenza di merito è stata chiamata a conoscere – nuovamente – di un caso affine a quello esposto al punto precedente.
Infatti, in una recente pronuncia di merito (Corte d’Appello di Catania, sez. I civ., sent. n. 622/2025), i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine al sequestro di un veicolo ad opera della Guardia di Finanza che, in esito ad un controllo, riscontrava la presunta mancanza di copertura assicurativa RCA sulla base dei dati resi dalla banca-dati ANIA-SIC; ciò occorreva nonostante il conducente disponesse ed esibisse un regolare certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia che attestava la regolare copertura.
Visto il caso e il ricorso interposto dall’amministrazione soccombente in primo grado, i giudici del gravame, richiamando l’art. 31, comma 2-bis, del d.l. 1/2012 (convertito in l. 27/2012), confermavano che l’attestazione cartacea rilasciata dalla compagnia assicurativa prevalesse, in ogni caso, sulle risultanze telematiche.
Al di là dell’orientamento giurisprudenziale in materia, si segnala che il tema è stato anche oggetto di attenzione da parte di IVASS, che è intervenuta mediante il Provvedimento n. 41/2015.
Infatti, l’Istituto precisa che, nel caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e l’assicurato deve procedere in proprio alla stampa del certificato che deve essere conservato nel veicolo; la documentazione così detenuta possiede i requisiti di legittimità, per gli effetti di cui all’art. 180, comma 1, lettera d), c.d.s. in quanto comunque emanata e trasmessa dall’impresa di assicurazione.
3. La condotta esigibile da parte dell’autorità accertatrice
Se, sul piano giuridico, si può postulare il principio della prevalenza del certificato cartaceo, si dovrà comunque ammettere che, sul piano operativo, potrebbero residuare perplessità, soprattutto da parte degli agenti accertatori.
Ancora una volta, l’IVASS contribuisce a chiarire l’interpretazione del disposto normativo; ma non solo. Di rilievo è la comunicazione di IVASS protocollata 0111471716 del 01.06.2016, trasmessa da IVASS al Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.
Con la comunicazione, l’Istituto spiega come, «in considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati» e «al fine di addivenire a comportamenti omogenei da parte delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, si richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge» (i.e. il certificato di assicurazione).
Solo «qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno» – in ogni caso – «invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo qualora non risulti coperto da assicurazione».
Consta quindi che la norma imponga all’organo accertatore concrete modalità operative per verificare l’effettiva violazione di cui all’art. 193 cds.
In generale, le modalità di accertamento dovranno osservare il fondamentale principio – di rango costituzionale – della proporzionalità dell’azione amministrativa di accertamento.
4. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, si potrà certamente sostenere l’assoluta regolarità della condotta tenuta da parte di alcuni degli accertatori.
In particolare, si ritiene condivisibile l’operato di quegli agenti che, pur a fronte di una scopertura risultante dalla banca-dati ANIA-SIC, ritenevano opportuno accertare l’esistenza del certificato cartaceo.
Più complessa appare l’operazione di accertamento condotta da parte di quegli agenti che, riscontrata la mancata copertura banca-dati ANIA-SIC, non potevano verificare la garanzia RCA nemmeno alla luce del certificato cartaceo.
In questo specifico e particolare caso, corre l’obbligo di ricordare che la società Alfa s.p.a. provvedeva al regolare pagamento del premio pattuito entro i termini concordati per godere della formale continuità della copertura assicurativa.
Espresso altrimenti, possiamo affermare che il trasferimento del rischio dall’assicurata all’assicuratrice avveniva regolarmente e in tempo utile.
Pertanto, non potrà censurarsi l’assenza della garanzia RCA e non potrà nemmeno considerarsi realizzata la fattispecie tipizzata dall’art. 193 c.d.s. che vieta la «circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi»; per contro, potrà – semmai – contestarsi l’assenza dell’elemento che prova la regolarità della copertura assicurativa stessa.
Pertanto, si ritiene che laddove l’agente accertatore abbia comunque provveduto ad effettuare ogni genere di accertamento utile a verificare l’effettiva assenza di copertura assicurativa, la sua condotta sia lecita.
Resta da chiedersi quale possa essere il (ragionevole) limite di un siffatto accertamento: richiesta di accertamenti e riscontri presso l’intermediario assicurativo, richiesta di approfondimento presso gli uffici della società proprietaria dei mezzi o richiesta di verifica delle comunicazione e-mail appaiono tutti approcci che – oggi – sono agevolmente percorribili e certamente utili ed evitare l’inutile insorgere di contenziosi.
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