NORMATIVA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 381 – Gennaio 2026
Dal 15 gennaio diventa operativo il nuovo istituto. E porta con sé ulteriori oneri informativi e documentali a carico degli intermediari
1. Riassunto delle puntate precedenti
Una Direttiva comunitaria del 2016, un decreto attuativo del 2018, una legge di riforma del 2020, un decreto ministeriale del 2024: in tutto, quattro fonti normative e dieci anni di tempo sono stati necessari perché vedesse la luce l’“arbitro assicurativo”, ovvero un organo cui assicurati, assicuratore ed intermediari possono rivolgersi per comporre bonariamente una controversia che coinvolga almeno due delle suddette categorie.
Di questa lunga storia e della disciplina dell’“Arbitro Assicurativo” ASSINEWS ha già dato conto nel numero 374 del 2025 (p. 15).
Come vedemmo allora, l’Arbitro Assicurativo in realtà non è un “arbitro” nel senso giuridico del termine: ovvero un privato cui eccezionalmente la legge accorda, per volontà dei litiganti, il potere di decidere una controversia con effetto vincolante e pari al giudicato (artt. 806 e ss. c.p.c.).
L’Arbitro Assicurativo è un bonario componitore della controversia, cui le parti hanno la mera facoltà e non l’obbligo di rivolgersi, concepito ad instar dell’Arbitro Bancario, e la cui decisione non è un titolo esecutivo e non è suscettibile di essere messa in esecuzione coattivamente.
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