COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ
di Fabrizio G. Poggiani
Per beneficiare della detrazione del 110% (superbonus) sulle villette (unifamiliari) fino al prossimo 31 marzo è necessario che le spese siano sostenute (pagate per i privati) e che siano stati realizzati lavori per almeno il 30% del totale entro lo scorso 30 settembre. Da una lettura restrittiva delle norme, inoltre, appare necessario ottenere fatture con sconto o con pagamento eseguito entro il 31/12/2022 in corrispondenza di un SAL (almeno il 30% tenendo conto dell’entità di un precedente SAL) per poter effettuare l’ulteriore cessione o rinviare la cessione al 2023 eseguendo i relativi pagamenti in detto anno. Per i lavori eseguiti dai condomini, fermo restando la presenza della delibera in data anteriore al 19/11/2022, la relativa CILAS deve essere presentata entra il 31/12/2022.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno è opportuno fare il punto, soprattutto sul tema del superbonus, al fine di ottenere la detrazione massima del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, viste le recenti novità che impattano su questa già complessa disciplina.

Preliminarmente, non risulta affatto necessario procedere con la chiusura dei lavori entro la fine dell’anno se il fruitore è un privato; in tal caso se le spese sono sostenute (pagate) entro il prossimo 31/12, quelle sostenute dopo il 30/06/2022 beneficiano della detrazione massima (110%) se al 30/09/2022 la percentuale di realizzo (e non di pagamento) dei lavori è stata eseguita in misura non inferiore al 30% dell’intervento totale.

Si evidenzia che l’attestazione dei lavori deve essere rilasciata da un professionista tecnico e che, entro la detta data (30/09/2022), la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 58/2017, nella risposta n. 1/2022, ha affermato che riteneva opportuno attribuire a detta dichiarazione una “data certa”, inviando al cliente tempestivamente una comunicazione con posta elettronica certificata (PEC) o, in presenza di persone fisiche, non imprenditori e non lavoratori autonomi, una comunicazione a mezzo raccomandata, meglio con avviso di ricevimento.

In presenza, pertanto, di lavori eseguiti e attestati entro il 30/09/2022, il 110% è applicabile anche alle spese sostenute dopo il 31/12/2022 purché pagate entro la data del 31/03/2023 ed è utile ricordare, ulteriormente, che ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, per la cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, in ambito di superbonus, l’opzione deve essere esercitata, prima dell’ultimazione dei lavori, soltanto in presenza di stati di avanzamento dei lavori (due SAL, di almeno il 30% cadauno, e una chiusura dei lavori), poiché non è sufficiente (per questo tipo di detrazione, naturalmente) sostenere (pagare) i lavori se non correlati all’avanzamento degli stessi.

Quanto appena detto non si rende applicabile se il fruitore desidera portare la detrazione in dichiarazione ma si rende necessaria se il fruitore intende cedere a terzi il credito d’imposta spettante, poiché le spese agevolate del 2022, si ritiene cautelativamente e sulla base di una lettura estremamente restrittiva, debbano trovare corrispondenza in uno stato di avanzamento liquidato entro il 2022.

In estrema sintesi, se il contribuente ha effettuato un primo SAL al 30/09/2022 (esempio, 35%) ma il secondo SAL (che dovrebbe essere di almeno un ulteriore 30%) non risulta liquidato entro il 31/12/2022, in quanto non è stata raggiunta la percentuale minima del 30%, le ulteriori spese pagate senza applicazione dello sconto in fattura non potranno essere oggetto di cessione, con la conseguenza che la detrazione potrà essere utilizzata esclusivamente in dichiarazione dei redditi, con possibilità di cedere soltanto le rate residue (cessione differita).

Le spese sostenute al primo SAL, infatti, siano esse scontate e/o pagate, non comportano problemi particolari per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del dl 34/2020, mentre la situazione si complica per le ulteriori spese che non raggiungano, entro la fine dell’anno, la percentuale richiesta per il secondo SAL.

Una ulteriore problematica riguarda la possibile applicazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 per i lavori condominiali, poiché si rende necessaria la presenza di una delibera assembleare che abbia approvato i lavori con data antecedente quella del 19/11/2022 (data di entrata in vigore del dl 176/2022 – decreto Aiuti-quater) e la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) entro il prossimo 31/12/2022, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del dl 176/2022; di fatto, per fruire della detta detrazione maggiorata del 110% i condomini devono aver deliberato tempestivamente i lavori condominiali da eseguire entro il 18/11/2022, presentato la CILAS entro la fine dell’anno o aver deliberato i detti lavori tra il 19/11 e il 24/11/2022, con CILAS depositata entro lo scorso 25/11/2022.
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