Antonino Russo
Lo spedizioniere, rappresentante diretto dell’importatore, è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201, par. 3, seconda proposizione, del Codice doganale comunitario. Così la Cgt di II° grado di Napoli (sentenza 6139/15 del 16/9/2022). La fattispecie si realizza quando lo stesso spedizioniere abbia fornito dati o documenti necessari alla redazione della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l’iscrizione in un apposito albo professionale ex legge 1612/1960 e successiva 213/2000. L’Agenzia delle dogane era riuscita a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la negligenza dello spedizioniere avesse contribuito in modo determinante alla sottofatturazione realizzatasi ai danni dell’erario. Nei fatti, la parte contribuente non aveva collaborato con l’Autorità doganale di controllo nel fornire la documentazione inerente elementi fondamentali nella formazione della base imponibile e si era resa responsabile, attraverso la sua scarsa diligenza professionale, della dichiarazione doganale errata. Il collegio partenopeo è pervenuto alla descritta conclusione, condividendo quanto espresso nel grado provinciale, osservando inoltre come la Suprema corte, con tre sentenze pronunciate ad una medesima udienza dell’anno 2021, avesse rigettato i ricorsi del contribuente stesso avverso analoghi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, rilevando altresì come l’Agenzia delle dogane aveva assolto l’onere probatorio su di essa incombente (basato su contestazioni analoghe a quelle formulate nella vicenda di cui al giudizio regionale in itinere) e che viceversa il contribuente si era sottratto all’onere probatorio di addurre fatti concreti con i quali prospettare la scusabilità di un suo eventuale errore negando in nuce la propria responsabilità con argomenti di carattere generico.

Antonino Russo
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