GIURISPRUDENZA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 347 – dicembre 2022

La Corte di Cassazione “sdogana” l’art. 2057 c.c., da tutti dimenticato, e apre nuove strade all’assicuratore RCA

1.1Una sentenza innovativa.
Con la recente decisione 25.10.2022 n. 31574 la Corte di Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno permanente alla persona, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, “è opportuno” che sia liquidato in forma di rendita, quando i postumi permanenti siano gravi.

Ha inoltre indicato i criteri corretti per la costituzione della rendita, le garanzie da disporre a favore del creditore, le modalità di revisione della stessa. “Dov’è la novità? – si chiederanno i miei venticinque lettori -; l’art. 2057 c.c., che consente la liquidazione del danno in forma di rendita, esiste dal 1942, e dunque da ottant’anni tondi tondi!”.

Il fatto è che se nel nostro ordinamento fosse esistita l’abrogazione delle leggi per desuetudine, l’art. 2057 c.c. sa tempo sarebbe stato abrogato, tale e tanta è stata sinora l’idiosincrasia degli interpretati verso quella previsione.

Se dunque mettiamo accanto da un lato questa repulsione dei tribunali a liquidare i danni in forma di rendita, e da un lato il potente endorsement a questo tipo di liquidazione contenuto nella sentenza 31574/22, pare lecito concludere che per il giudice di legittimità non esistano dubbi su quale debba essere la forma più corretta di liquidazione dei macrodanni alla persona.

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