CIRCOSCRITTO IL REATO DI RICICLAGGIO DELL’AMMINISTRATORE
Giulia Maria Mentasti
Nessuna responsabilità automatica nemmeno per l’amministratore di diritto: è quanto emerge dalla sentenza n. 43969 del 18 novembre, con cui la Cassazione ha affermato che, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l’amministratore di diritto non risponde, per il solo fatto di aver assunto la carica, degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.

Il caso. Nell’ambito di un procedimento per reati di associazione a delinquere, reimpiego e riciclaggio, il tribunale del riesame di Bari, in accoglimento del ricorso dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza applicativa di misure cautelari disposta dal Gip. Il tribunale della libertà aveva ritenuto che l’avere l’indagato ricoperto la carica di amministratore di diritto, quale mero prestanome delle società utilizzate per la consumazione di una serie di condotte di riciclaggio e reimpiego, non poteva da solo integrare la gravità indiziaria della partecipazione ai delitti di cui era accusato, non essendovi alcuna prova della condivisione da parte dell’indagato delle finalità elusive né della consapevolezza, al momento dell’accettazione della carica fittizia, della strumentalizzazione di quella società alla realizzazione di attività di riciclaggio e autoriciclaggio da parte di coloro che esercitavano in concreto i poteri gestori.
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