ULTIMA CHIAMATA PER CHI NON È RIUSCITO A DEDURRE I CONTRIBUTI VERSATI A FONDI O ASSICURAZIONI
di Carla De Lellis
Chi non è riuscito a scontare sulla dichiarazione dei redditi presentata quest’anno (730/2022 o Redditi/2022) i contributi versati a un fondo pensione e/o a una compagnia di assicurazioni per la costruzione di una pensione di scorta ha tempo fino a fine mese per rimediare. Cioè per garantirsi che lo sconto fiscale non avuto in dichiarazione dei redditi si traduca in sconto fiscale sulla futura pensione di scorta.

A tal fine, deve comunicare al fondo pensione e/o alla compagnia di assicurazioni i versamenti effettuati nell’anno 2021 che non sono stati indicati in dichiarazione dei redditi. Così facendo, non verserà tasse sulla futura pensione integrativa per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti. Il dato da comunicare è indicato nella CU/2022.

Gli sconti fiscali sui contributi. La vigente disciplina fiscale stabilisce la piena deducibilità dal reddito dei contributi versati a favore della previdenza integrativa fino all’importo massimo di 5.164,57 euro per anno fiscale. Prevede, inoltre, che per la quota di contributi non dedotta, la relativa quota di prestazioni sia esclusa dalla tassazione.

In tal caso, quindi, nel momento in cui si percepisce la pensione di scorta oppure si richiede una liquidazione in capitale, la prestazione (pensione o capitale) non è tassata per la quota parte che si riferisce ai contributi che non hanno fruito di sconti fiscali.

Occhio alla CU (o al 730). Per contributi non dedotti, come detto, devono intendersi tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore (con esclusione delle quote di Tfr) per i quali il datore di lavoro non abbia proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, in via generale, per i redditi relativi allo scorso anno 2021 è rinvenibile nella casella 413 della Certificazione unica 2022.

Comunicazione entro fine anno. L’esonero della tassazione, per la quota di contributi non dedotta, è soggetto a una condizione: che il lavoratore ne dia comunicazione al proprio fondo pensione. In particolare, il lavoratore deve indicare l’importo di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, anche se riguarda la quota eccedente il limite di 5.164,57 euro. La comunicazione al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stati fatti i versamenti. Se la data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va anticipata a tale data. L’appuntamento di fine mese (un modello è in pagina, ma alcuni fondi pensione consentono di fare la comunicazione anche online) concerne i contributi che sono stati versati nell’anno 2021, che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) e che, invece, non sono stati dedotti.

Chiamata anche per i dipendenti pubblici. La comunicazione, come detto, è dovuta anche dai dipendenti pubblici. Dal 1° gennaio 2018 le regole su deducibilità dei contributi e tassazione delle prestazioni dei fondi pensioni applicate ai lavoratori dipendenti privati sono state estese anche ai lavoratori dipendenti pubblici. In base alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2017, i dipendenti pubblici potevano dedurre i contributi versati a fondi pensione per la previdenza integrativa fino all’importo minore tra:

– il doppio del Tfr conferito nell’anno al fondo pensione;

– il 12% del reddito complessivo annuo dichiarato al Fisco;

– l’importo di 5.164,57 euro (importo fisso per legge).

La tassazione dei rendimenti, invece, non prevedeva differenze rispetto al settore privato. Dal 1° gennaio 2018 (versamenti effettuati a partire da tale data) i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57; per la parte versata e non dedotta, compresa quella eccedente il predetto limite di 5.164,57, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al fine di escludere dalla tassazione la futura relativa quota di rendita (è l’adempimento in scadenza). Stessa deduzione fiscale è riconosciuta anche ai contributi pagati nell’interesse di persone a carico fiscalmente.

Quando può accadere? Vediamo alcune delle principali situazioni che possono verificare la necessità di effettuare la comunicazione al fondo pensione.

– Primo caso: familiari fiscalmente a carico senza disponibilità di reddito. La deduzione, fermo il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, spetta al soggetto/i nel/i confronto/i del/i quale/i i familiari sono a carico. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione, entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

– Secondo caso: familiari fiscalmente a carico con disponibilità di reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il suo reddito, spetta per l’eccedenza al soggetto/i di cui lo stesso risulta a carico. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i di cui si è a carico), l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

– Terzo caso: familiari con disponibilità di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (quindi da non considerare “fiscalmente a carico”). La deduzione spetta direttamente al familiare (ex soggetto fiscalmente a carico) nel rispetto del massimale di euro 5.164,57. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

Previdenza complementare scontata
Una delle caratteristiche delle pensioni integrative è l’assoggettamento a un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati sia per le prestazioni erogate. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari (così si chiamano tecnicamente i fondi pensione) è una pensione, cioè una rendita periodicamente erogata dal fondo pensione a favore dell’iscritto. Accanto alla rata mensile, i fondi pensione possono prevedere anche l’erogazione di un altro tipo di prestazione: un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa (quando cioè si pagano i contributi), si possono ottenere anche delle anticipazioni. Quale sia la prestazione erogata, le tasse sono sempre applicate mediante due quote distinte: la prima relativa alla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti maturati con i contributi versati; la seconda relativa alla quota capitale di contributi periodicamente versati. La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far “guadagnare” all’iscritto; infatti, i versamenti (Tfr e contributi) fatti a favore di un fondo pensione producono interessi (pari al guadagno ottenuto dagli investimenti), cosiddetti “rendimenti”, che pagano le tasse in misura scontata, ossia con l’aliquota dell’11% fino all’anno 2014 e del 17% dal 2015 (sono tasse versate in via definitiva, a titolo d’imposta sostitutiva dell’Irpef).
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