Niente azione diretta del trasportato se l’auto va a sbattere o esce di strada da sola. Dopo l’incidente il terzo può esperire l’azione ex art. 141 Codice assicurazioni (Cda) solo se nel sinistro sono coinvolti almeno due veicoli. La disposizione offre al danneggiato una tutela rafforzata che consente di ottenere il risarcimento a prescindere dall’accertamento della colpa, escluso solo il caso fortuito. Ma il meccanismo presuppone la possibile responsabilità di due conducenti diversi: l’assicurazione del vettore anticipa il ristoro e poi può rivalersi sulla compagnia del responsabile civile. Risultato: se c’è un veicolo solo, il trasportato può ricorrere solo all’azione ex art. 144 Cda nei confronti dell’assicurazione del responsabile.
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