Arrivano le retribuzioni e i riferimenti tariffari per determinare il premio assicurativo dei lavoratori sportivi, in vista dell’entrata in vigore della riforma, ad oggi prevista per il prossimo 1° gennaio. I valori sono indicati nel decreto del ministero del lavoro in concerto con il Mef, che applica quanto stabilito dalla riforma del lavoro sportivo (dlgs 36/2021, attuativo della legge delega 86/2019, poi modificato dal dlgs 163/2022).

Il decreto stabilisce che le retribuzioni e i riferimenti tariffari da utilizzare saranno quelli dei lavoratori subordinati generici (art. 29 dpr 11124/1965). I riferimenti tariffari, in particolare, vengono poi individuati per le varie tipologie di lavoratore sportivo individuate dalla riforma; per atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, l’attività è classificata alla voce 0590 della gestione industria delle tariffe e dei premi, mentre quella degli istruttori sportivi alla voce 0610. Il decreto, tuttavia, pare non considerare alcune modifiche operate dal recente dlgs 163/2022, che ha allargato ad altre figure professionali la definizione.

La voce 0590, comunque, dal 1° gennaio diventerà «Attività dei lavoratori sportivi» e, dalla stessa data, partirà l’obbligo assicurativo. Questo sempre che la riforma non sia prima prorogata; già da mesi si parla di un possibile spostamento dell’entrata in vigore, in parte confermato anche recentemente dal ministro dello sport Andrea Abodi. Alcune federazioni nazionali, oltre alle realtà dello sport di base, chiedono un rinvio almeno a luglio per rispettare il calendario della stagione sportiva. Il problema, però, si risolverebbe solo in parte, visto che alcune discipline aprono la stagione a gennaio e la chiudono al termine dell’anno solare.
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