I CHIARIMENTI INPS SUL RICONOSCIMENTO CONTRIBUTIVO DEI PERIODI SCOPERTIdi Daniele Cirioli
Il professionista può riscattare due volte la propria laurea ai fini pensionistici. Infatti, il divieto che vige all’Inps di riscattare periodi già coperti da contributi (da lavoro, figurativi, volontari, da riscatto) riguarda solo le gestioni previdenziali dell’Inps: lavoratori dipendenti; gestione speciale lavoratori autonomi; gestione separata; etc.. Non riguarda, invece, anche le casse dei professionisti, per cui un periodo di studio già riscattato presso una cassa può essere di nuovo riscattato all’Inps. Lo precisa lo stesso Inps nel messaggio 4419/2022.

Il riscatto contributivo. Il riscatto consente al lavoratore di ottenere a proprie spese (cioè pagando) il riconoscimento ai fini contributivi di periodi “scoperti” dal punto di vista previdenziale: periodi per i quali, in altre parole, non ha accrediti contributivi. Il riscatto è sempre oneroso, salvo l’agevolazione del riconoscimento di sconti fiscali, perché le somme pagate si deducono dal reddito consentendo di recuperare parte della spesa di riscatto dalle minori tasse pagate.

Il riscatto della laurea. Quello della laurea è la forma più diffusa di riscatto. Consente di recuperare ai fini contributivi il periodo del corso legale di studio universitario. Le condizioni sono due: avere già versato un contributo almeno ai fini pensionistici; avere conseguito un diploma universitario.

Pertanto, al riscatto non è ammesso chi non ha ancora cominciato a lavorare, né chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia raggiunto la laurea (la prima condizione è ora mitigata, mediante la possibilità del “riscatto in attesa di posto di lavoro”). Il riscatto riguarda gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi, con esclusione dei periodi fuori corso. Il riscatto può essere anche parziale, cioè singoli anni del corso legale di studi (esempio: due anni solo invece di quattro come previsti dal corso di laurea).

Quando la laurea concede il bis. In via di principio, spiega l’Inps, la disciplina (art. 2, comma 2, dlgs 184/1997) dispone che, ai fini del riscatto, i periodi del corso di laurea non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria, non solo nel fondo in cui è diretta la domanda ma anche negli altri regimi previdenziali: fondo lavoratori dipendenti; gestioni speciali per i lavoratori autonomi; fondi sostitutivi ed esclusivi Ago; gestione separata.

È questo il requisito di «scopertura contributiva» del periodo da riscattare, per la cui verifica, spiega l’Inps, bisogna avere riguardo alla forma di previdenza gestita dall’ente presso il quale risulti già valutato il periodo. Ne consegue, quindi, che i periodi relativi a corsi legali di studio universitari già oggetto di valutazione presso gli enti di previdenza di cui al dlgs 103/1996 (le casse private di previdenza), poiché non richiamati dall’art. 2, del dlgs 184/1997, possono essere ammessi a riscatto nell’ambito delle forme di previdenza gestite dall’Inps, in presenza degli altri requisiti di legge.

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