Antonino Russo
La deducibilità della polizza key man, finalizzata a salvaguardare la società dalla eventuale premorienza del suo “uomo chiave”, può essere valutata dal giudice tributario ai fini della individuazione della sua componente assicurativa interna, poiché solo quest’ultima rileva anche dal punto di vista fiscale. Così la Cgt Piemonte con sentenza n.1038/2022. La controversia originava dalla dubbia deducibilità del costo di una polizza key man, appartenente al novero delle assicurazioni caratterizzate da componente causale mista, assicurativa e finanziaria. Il collegio piemontese, riformando parzialmente il verdetto emesso dal giudice provinciale, ha ritenuto necessaria una distinta valutazione del quantum ascrivibile sia al ramo finanziario sia al ramo vita.

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