LA RISPOSTA DELL’ADE SUL CONTRATTO RISOLTO PER IMPOSSIBILITÀ AD ADEMPIEREdi Franco Ricca
Non è soggetta ad Iva la somma corrisposta a titolo risarcitorio, sia del danno emergente che del lucro cessante, dalla parte che risolve il contratto. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 588 del 15 dicembre 2022, in riscontro ad un quesito posto congiuntamente da due società al fine di conoscere il trattamento applicabile alle somme loro dovute, a titolo di risarcimento, da una terza società impossibilitata a proseguire nell’adempimento delle obbligazioni assunte con un contratto trilaterale, quantificate da un esperto indipendente individuato di comune accordo.

Preliminarmente, l’Agenzia osserva che l’assoggettamento all’Iva richiede l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ossia un’operazione caratterizzata dal nesso di reciprocità tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. In difetto di tale correlazione, le elargizioni di denaro sono irrilevanti per l’imposta, mancando il presupposto oggettivo.

L’Agenzia osserva poi che, in base all’art. 15, n. 1, del dpr 633/72, sono escluse dalla base imponibile dell’Iva le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi. Inoltre, come chiarito nella risoluzione n. 64/2004, le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria e sono, pertanto escluse dalla sfera dell’imposta.

Quanto all’ipotesi di risoluzione del contratto per mancata esecuzione, nella risoluzione n. 550293/1989 è stato chiarito che l’inadempimento delle obbligazioni nei contratti a prestazione corrispettiva può comportare la risoluzione del contratto ed in ogni caso il riconoscimento del danno.

Nella fattispecie, le parti prendono atto della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità ad adempiere imputabile ad una di esse, la quale ha pertanto riconosciuto di essere debitrice a favore delle altre parti di una determinata somma quale risarcimento del danno omnicomprensivo e con effetto liberatorio. Risulta quindi che tale somma rappresenta il ristoro del danno derivante dall’impossibilità ad adempiere, con risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. In tal caso, secondo l’art. 1223, il danno patrimoniale da risarcire viene determinato tenendo conto del danno emergente, quale perdita patrimoniale concretamente patita, per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione, nonché del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, inteso come il flusso patrimoniale che si sarebbe prodotto in assenza di inadempimento.

Considerato che nel caso di specie, in base all’accordo tra le parti, la somma dovuta dalla società inadempiente non è collegata ad alcuna prestazione di servizi o cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, l’Agenzia conclude che tale somma è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato art. 15.
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