LE UIF DEI PAESI UE POTRANNO ACCEDERE AI DATI DELL’ANAGRAFE DI CIASCUNO DEI 27 STATI MEMBRI
di Matteo Rizzi
Dati dei conti correnti bancari e cassette di sicurezza con accesso europeo. Le Unità di informazione finanziaria (Uif) dei paesi Ue potranno accedere a ruota libera alle informazioni dell’anagrafe dei rapporti bancari di tutti i 27 paesi membri dell’Ue. Le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo potranno quindi ottenere immediatamente le informazioni sull’identità dei titolari di tutti i conti europei attraverso un punto di accesso comune (Bar). È una delle novità che saranno introdotte a breve all’interno della riforma dell’antiriciclaggio Ue di cui il Consiglio dell’Unione europea ha approvato gli indirizzi generali il 7 dicembre scorso. I 27 hanno trovato un’accordo per un regolamento antiriciclaggio (Aml) e una nuova direttiva (Amld6) che sostituisce l’attuale direttiva 2015/849/Ue (la quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dalla quinta). Tali provvedimenti, insieme alla riforma del regolamento sui trasferimenti di fondi, su cui è già stato raggiunto un accordo con il parlamento europeo, gettano le basi del nuovo quadro normativo Ue in materia di antiriciclaggio. Ora il Consiglio è pronto ad avviare i negoziati a tre con il parlamento europeo per concordare la versione finale dei testi. La commissione si aspetta “un processo legislativo rapido”.

Gli stati membri dovranno istituire meccanismi automatizzati centralizzati, “quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati”, spiega l’orientamento del Consiglio, che consentano di “identificare tempestivamente tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o controllano conti di pagamento o conti bancari identificati dall’Iban, nonché le cassette di sicurezza detenute da un ente creditizio nel loro territorio”.

Le informazioni saranno accessibili attraverso il punto di accesso centrale ai registri dei conti bancari (Bar), tuttavia, solo le Fiu avranno “accesso immediato e non filtrato alle informazioni”.

Un nuovo regolamento antiriciclaggio. È la prima volta che l’Unione europea ha l’intenzione di varare un regolamento in materia antiriciclaggio che sarà direttamente applicabile nelle legislazioni nazionali degli stati membri. Queste norme, infatti, non dovranno più essere recepite nel diritto nazionale, per evitare trasposizioni diversificate nelle legislazioni nazionali come è successo con le diverse direttive in passato, e stabiliscono una serie di standard tecnici di regolamentazione che dovranno essere preparati dalla futura Autorità antiriciclaggio dell’Ue, come, ad esempio, in materia di adeguata verifica della clientela.

Sempre all’interno del regolamento, è stato fissato un limite Ue massimo per i pagamenti in contanti di 10.000 euro, ma gli stati membri avranno la possibilità di imporre un limite inferiore. “L’uso di pagamenti in contanti di importo elevato è altamente vulnerabile al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”, si legge. “Ciò non è stato sufficientemente attenuato dall’obbligo per i commercianti di beni di essere soggetti alle norme antiriciclaggio quando effettuano o ricevono pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro”. Allo stesso tempo, le differenze di approccio tra gli stati membri hanno “minato la parità di condizioni nel mercato interno, a scapito delle imprese situate negli stati membri con controlli più severi”.

La titolarità effettiva. Il Consiglio ha deciso di rendere le norme più trasparenti e di armonizzare le definizioni sulla titolarità effettiva. In particolare, si chiarisce che la titolarità effettiva si basa su due componenti, proprietà e controllo, che devono essere analizzate per valutare come viene esercitato il controllo su un’entità giuridica e per identificare tutte le persone fisiche che possono essere identificati come titolari effettivi. Vengono inoltre chiarite le norme relative alle strutture di proprietà e controllo a più livelli e le modalità di identificazione e verifica dell’identità dei titolari effettivi non appartenenti all’Ue.

In aggiunta, per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, gli stati membri dovranno garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di dimostrare un interesse legittimo abbia disponibilità dei dati contenuti nei registri dei titolari effettivi: tra queste persone dovranno figurare i giornalisti e le organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tale disposizione è quindi da leggere alla luce della recente sentenza della Corte Ue che ha richiesto la chiusura dei registri pubblici.

L’autorità Ue. Il protagonista della riforma antiriciclaggio è la creazione di una nuova super-autorità Ue (Amla), di cui l’Italia è candidata per ospitarne la sede a Milano, e che nascerà nel 2024.

Le aree di attività principali saranno due: la supervisione della lotta al riciclaggio e il sostegno alle Uif dell’Ue. In particolare, l’Amla stabilirà un unico sistema integrato di supervisione antiriciclaggio Ue basato su metodi di sorveglianza comuni e sulla convergenza degli standard di vigilanza, avrà anche il compito di controllare direttamente alcune delle istituzioni finanziarie più rischiose che operano in un numero elevato di stati membri o che richiedono un’azione immediata per affrontare rischi imminenti. L’autorità dovrà monitorare e coordinare le autorità di vigilanza nazionali responsabili di altre entità finanziarie, nonché coordinare le autorità di vigilanza di entità non finanziarie; infine, dovrà sostenere la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nazionali e facilitare il coordinamento per individuare meglio i flussi finanziari illeciti di natura transfrontaliera.

Per quanto riguarda la dimensione extra-Ue e la blacklist contro il denaro sporco, i paesi terzi elencati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) saranno inclusi immediatamente dall’Ue senza necessità di un’ulteriore verifica. Un paese elencato dal Gafi sarà automaticamente inserito nella lista Ue, inoltre, se ne potranno aggiungere altri secondo un sistema di valutazione autonomo.

Una stretta al criptoriciclaggio
Stretta universale su evasione e riciclaggio con criptovalute. Dall’Unione europea, Ocse e Gafi si moltiplicano le iniziative per ingabbiare il far west dei valori virtuali. Da ultimo, la commissione europea ha pubblicato la proposta di aggiornamento della direttiva sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale Dac 8 per lo scambio delle informazioni sui beni cripto che entrerà in vigore dal 2026 simultaneamente con il nuovo strumento dell’Ocse che allarga il campo d’azione dello scambio dati automatico. Dal lato dell’antiriciclaggio, invece, la partita nell’Ue si gioca sull’obbligo di tracciabilità delle operazioni e del nuovo regolamento antiriciclaggio che estende gli obblighi di due diligence ai prestatori di servizi cripto; a livello internazionale gli standard Gafi hanno equiparato la finanza virtuale a quella tradizionale.

Evasione. Attualmente le autorità fiscali Ue non dispongono delle informazioni necessarie per monitorare i proventi ottenuti con l’uso di cripto-beni che vengono scambiati a livello transfrontaliero. La commissione europea ha quindi proposto l’aggiornamento della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac) che amplierà la segnalazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali all’interno dell’Ue per coprire i redditi o le entrate generati da utenti residenti nell’Ue che operano con cripto-beni.

In pratica, la proposta richiederà a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset dichiaranti, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, di segnalare le transazioni dei clienti residenti nell’Ue.

La proposta riguarda sia le transazioni nazionali che quelle transfrontaliere. In alcuni casi, gli obblighi di segnalazione riguarderanno anche i token non fungibili (Nft). Le istituzioni finanziarie, in aggiunta, saranno obbligare a segnalare la moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale.

La Dac 8 è stata costruita in maniera coerente con il Crypto-asset reporting framework (Carf) approvato dall’Ocse con la riforma del Common reporting standard. Il quadro di rendicontazione delinea i principi dello standard internazionale per la raccolta e lo scambio automatico di informazioni riguardanti le transazioni in criptovaluta tra i fornitori di servizi e le autorità fiscali. Saranno quindi i fornitori a dover raccogliere i dati identificativi dei clienti e inviarli alle amministrazioni fiscali, che a loro volta scambieranno le informazioni dei cittadini residenti con le controparti straniere interessate.

Oltre al Carf, l’Ocse ha anche delineato la prima revisione completa del Crs sulla base dell’esperienza acquisita dai governi e dalle società a sette anni dall’entrata in vigore. La proposta estende quindi il campo di applicazione del Crs per coprire la moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali.

Antiriciclaggio. A giugno scorso il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo con il parlamento europeo sull’aggiornamento delle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, estendendo la tracciabilità delle operazioni ai trasferimenti di criptovalute, e saranno vietati anche i portafogli anonimi.

L’introduzione della cosiddetta “regola di viaggio” garantirà la trasparenza finanziaria sugli scambi cripto allenando gli standard Ue alle raccomandazioni 15 e 16 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), l’organo di vigilanza mondiale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo è di introdurre l’obbligo per i fornitori di servizi di criptovalute di raccogliere e rendere accessibili determinate informazioni sull’ordinante e sul beneficiario dei trasferimenti di criptovalute, lo standard originario che già attualmente applicano i servizi finanziari tradizionali, come appunto le banche che conservano i dati sui bonifici.

All’interno della riforma dell’antiriciclaggio (si veda la pagina precedente) gli stati membri dovranno garantire che tutti i fornitori di servizi di criptovalute si qualifichino come soggetti obbligati ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio.

Anche questa modifica consentirà all’Ue di allinearsi alle raccomandazioni del Gafi e di uniformare le regole degli stati membri che finora hanno sviluppato approcci diversi in materia. Tutti i fornitori di servizi dovranno condurre una due diligence sui loro clienti quando effettuano transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. In aggiunta, anche gli intermediari finanziari terzi, i commercianti di metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno soggetti agli obblighi, così come gioiellieri, orologiai e orafi.

Le linee guida Gafi impongono ai fornitori dei servizi di asset virtuali di implementare gli stessi requisiti antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie tradizionali secondo quattro principi. È necessario abolire completamente l’anonimato: si dovrà identificare sia chi sta inviando fondi e sia chi è il destinatario. Secondo, i fornitori di servizi cripto dovranno sviluppare processi in cui sia possibile la condivisione delle informazioni con altri provider e con le autorità. Terzo, oltre che rendere obbligatoria l’individuazione dei clienti, si devono applicare procedure idonee di «Know your customer» attraverso una dovuta due diligence per misurare il rischio dei clienti e garantire che non siano coinvolti in attività illecite. Infine, è necessario passare attraverso una adeguata prevenzione dei rischi legati alle specifiche attività: i fornitori di servizi cripto dovranno quindi sviluppare strutture che tengano conto dei rischi dell’attività svolta.
Fonte:
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