di Ilaria Li Vigni
Violazione da parte dell’Italia di norme comunitarie (art.6 par.1 Cedu, art. 1 Protocollo n.1 ed art. 13 Cedu) in caso di mancata esecuzione di sentenza definitiva per risarcimento danni a seguito di trasfusione. Così la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza 24 settembre 2021 (Mastroianni e Toscano contro Italia). Integra la violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, e dell’art. 1 Prot. n. 1, relativo al diritto al rispetto dei propri beni, la mancata esecuzione della decisione che aveva disposto a favore dei ricorrenti un indennizzo per i danni subiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto.

Inoltre, viola l’art. 13 Cedu la mancanza di un ricorso effettivo per denunciare le violazioni alla Convenzione. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione di una decisione interna definitiva che ha riconosciuto ai ricorrenti un diritto di essere indennizzati per l’infezione a seguito di trasfusione contratta dal primo ricorrente.
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