Riccardo Trovato
Risarcimento dei danni contro il comune solo in caso di affidamento incolpevole. La sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria 20/2021 del 29/11/2021, decide una controversia in tema di risarcibilità del danno in conseguenza dell’annullamento di permesso di costruire. Un controinteressato, confinante, impugnava in sede amministrativa il provvedimento edificatorio ottenuto dal terreno in questione grazie ad una variante generale al piano regolatore. Tale impugnazione avviva contro il dante causa del nuovo proprietario. Questo, divenuto inedificabile ed abusiva la sua costruzione, agiva in giudizio contro il comune per il risarcimento dei danni subiti per avere confidato in buona fede nella legittimità degli atti di pianificazione urbanistica e del conseguente permesso di costruire a suo favore poi annullati in sede giurisdizionale. In primo grado il ricorrente otteneva la tutela richiesta con il risarcimento del danno in suo favore con l’argomentazione che «aveva acquistato il terreno per realizzarvi una dimora estiva» e «non avrebbe verosimilmente acquistato un terreno di cui non era possibile la trasformazione edilizia».

La questione a cui è stato chiamato il Consiglio di stato era in prima specie l’individuazione della giurisdizione. Nel merito si doveva risolvere la questione di quando possa ravvisarsi un affidamento incolpevole che possa essere a base di una domanda risarcitoria, anche in relazione al fattore tempo. Infine, ove le precedente risposta fosse positiva, che ci sia o meno affidamento incolpevole e «quando si possa escludere la rimproverabilità dell’amministrazione». Il primo quesito trovava la risposta nella storia della giurisdizione amministrativa, ripercorsa dal Consiglio di stato. In questa si ravvisa la soluzione alla questione ritenendo che «a fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono pertanto sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all’utilità derivante dall’atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere per l’amministrazione fonte di responsabilità. Si tratta, quindi, di aspettative correlate ad «interessi legittimi concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm. sopra citato, la cui lesione rimane devoluta al giudice amministrativo».

Tuttavia poiché all’epoca della costruzione e della compravendita il provvedimento edificatorio era già stato impugnato, al fine di rispondere alle altre questioni il Consiglio di stato ha stabilito che «la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento». Poiché la nuova proprietà si era affidata al suo dante causa, non conoscendo presumibilmente dell’esistenza del contenzioso, il Consiglio di stato ritiene esistente la responsabilità solidale tra il comune e il precedente proprietario, parte del processo di annullamento del titolo a costruire. Affermava dunque la questione di diritto e rimetteva alla sezione adita.

Ivano Tarquini
Riccardo Trovato
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