PER L’UNGDCEC GLI ULTIMI CHIARIMENTI IMPONGONO UN’ATTENTA VALUTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
di Giancarlo Falco
Tra i vari bonus edilizi uno dei quadri normativi più complessi è sicuramente quello relativo alle spese che possono beneficiare del Sismabonus, di cui all’art. 16 del dl n. 63/2013 (e successive modifiche apportate dall’art. 1 co. 2 lett. c) n. 2 della l. 11.12.2016 n. 232), sia per la storicità dell’agevolazione che per i tanti chiarimenti interpretativi che si sono susseguiti nel corso degli anni.

In estrema sintesi ai fini della detrazione in commento è necessario che:

– le spese siano sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 (in attesa dell’ufficializzazione delle proroghe previste in Legge di bilancio);

– gli edifici siano ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o nella zona sismica 3 (di cui all’Ord. pcm n. 3274 del 20 marzo 2003);

– gli interventi riguardino immobili abitativi o produttivi;

– le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017;

– l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lett. d) del dpr n. 380/2001)

– nel caso di riduzione del rischio sismico: il progetto degli interventi e l’asseverazione siano presentate contestualmente al titolo abilitativo richiesto per l’intervento (dal 16.01.2020 «comunque entro l’inizio dei lavori»).

Dalla semplice lettura degli obblighi previsti ai fini della detrazione emerge in maniera lampante l’esigenza di una forte collaborazione interdisciplinare tra le varie professionalità coinvolte fin dalla fase della pianificazione inizialedei lavori, al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze per il committente: è infatti molto alto il rischio di incorrere nella perdita dei benefici fiscali nel caso in cui venissero riscontrati degli inadempimenti tecnici e, soprattutto, alcune problematiche non sarebbero più risolvibili se emergessero solo nella fase finale ovvero al momento della richiesta di apposizione del visto di conformità.

In particolare risulta necessario porre l’attenzione su tre diversi momenti, determinanti ai fini di avere una ragionevole certezza di poter usufruire del beneficio fiscale: la data di rilascio del titolo edilizio, il deposito dell’asseverazione tecnica iniziale da parte dei progettisti ed il deposito dell’attestazione finale.

Avvio delle procedure autorizzatorie e rilascio del titolo edilizio. Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 16 del dl n. 63/2013, la possibilità di beneficiare del Sismabonus è limitata alle sole spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2017 e il 31.12.2021 (in attesa dell’ufficializzazione della proroga) per interventi di miglioramento sismico le cui “procedure autorizzatorie siano state avviate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.

L’inciso “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio” è stato aggiunto a cura dell’art. 1 co. 68 della l. 178/2020 ed è entrato in vigore solo a decorrere dall’1.1.2021.

Pertanto l’avvio delle procedure autorizzatorie in data antecedente all’1.1.2017 precludeva la possibilità di avvalersi del Sismabonus anche nel caso in cui il rilascio del titolo edilizio abilitativo risultava concretamente avvenuto in data successiva all’1.1.2017.

Il momento di avvio della procedura autorizzatoria sembrerebbe dover essere individuato in corrispondenza di quello di deposito, presso il competente ufficio comunale, di cui all’art. 5 del dpr n. 380/2001, della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di permesso di costruire.
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