Vincenzo Giannotti
Il rimborso delle spese legali richieste dal Sindaco e liquidate dai responsabili amministrativi dell’ente locale, sono oggetto di danno erariale se privi dei presupposti giuridici. Tuttavia, la Corte di conti di appello (sentenza n.603/2021) ha giudicato legittima la riduzione del danno erariale, disposta dai giudici di primo grado, nei confronti del responsabile della liquidazione degli importi, in quanto richiesti dal Sindaco che era titolare del potere di nomina del responsabile procedente.

Il responsabile del servizio amministrativo di un ente locale e il responsabile finanziario sono stati convenuti in giudizio per danno erariale, in quanto giudicati colpevoli di aver liquidato al Sindaco il rimborso delle spese legali sostenute per due giudizi penali, in assenza dei presupposti giuridici. La richiesta del pm contabile ha, inoltre, stabilito una ripartizione del danno erariale pari al settanta percento per il responsabile amministrativo e il restante trenta percento per il responsabile finanziario. Quest’ultimo ha accettato il rito monitorio e versato l’importo richiesto, mentre il responsabile amministrativo si è costituito in giudizio. Il collegio contabile di primo grado ha riconosciuto colpevole del danno erariale il responsabile ma ne ha ridotto l’importo sul presupposto che la richiesta del rimborso provenisse dal Sindaco al quale competeva la nomina dei responsabili del servizi, condizionando in tal modo le scelte del responsabile. Avverso la decisione è insorto il pm contabile in appello, giudicando incongrua e illogica la riduzione del danno disposta dai giudici di primo grado, non potendo considerare tale esimente nel rito contabile. Secondo la Procura, in tale modo la riduzione del danno richiesto in pagamento rischierebbe di creare un salvacondotto per tutti quei comportamenti ricollegabili agli organi politici o comunque apicali, con potere di nomina, per le eventuali azioni illegittime poste in essere dai sottoposti, su loro minaccia ed in assenza di una conseguente sanzione. I giudici contabili di appello hanno rigettato il ricorso della Procura ritenendolo infondato. Infatti, la riduzione dell’addebito ha natura ampiamente discrezionale, fermo restando la coerenza e la proporzionalità, non potendo trascendere nell’abuso e/o nell’arbitrio. Nel caso di specie, il Collegio contabile di primo grado, non ha trasmodato nel suo potere di riduzione in arbitrarietà o illogicità. I giudici contabili, hanno ritenuto rilevante, ai fini della modulazione del danno erariale, la posizione di soggezione, imbarazzo, disagio e dipendenza che, la responsabile amministrativa, possa avere umanamente vissuto al verificarsi del caso concreto, ritenendo detti elementi rilevanti ai fini di una modulazione soggettiva della pena. In altri termini, cosa ben diversa sarebbe stata se il Collegio, nel valutare la condotta gravemente colposa tenuta dalla responsabile e la riconducibilità del danno alla stessa, ne avesse, quindi, escluso l’antigiuridicità per il ricorrere dell’esimente data dallo stato di necessità di agire sotto la minaccia altrui. In questo caso sarebbe stato necessario un parallelo sistema sanzionatorio per le eventuali «sacche» di impunità che potevano venirsi a creare al verificarsi di tali particolari ipotesi di danno. Nel caso in esame, invece, la condotta della responsabile è stata stigmatizzata in tutta la sua antigiuridicità.

Vincenzo Giannotti
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