GIURISPRUDENZA
Autore: Laura Opilio, Luca Odorizzi, Roberto Plutino
ASSINEWS 336 –dicembre 2021
Il TAR Lazio sulla separazione temporale nella vendita “ABBINATA”
Con la sentenza n. 9516/2021 del 6 settembre 2021 il TAR del Lazio ha sancito la illegittimità delle pratiche commerciali che di fatto impongono l’acquisto abbinato di polizze assicurative non correlate al bene o servizio non assicurativo cui le polizze vengono abbinate.
Il Tar ha infatti rigettato l’impugnazione proposta da uno dei principali operatori italiani nel credito al consumo contro il provvedimento con cui l’AGCM lo aveva sanzionato per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell’aver condizionato, di fatto, la concessione di prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura di rischi estranei al credito (c.d. polizze decorrelate). Prima di entrare nel merito della sentenza, pare opportuno fornire qualche spunto per inquadrare la fattispecie.
La vendita abbinata
L’offerta di prodotto assicurativo insieme ad altro prodotto o servizio, come parte di un unico pacchetto, rappresenta una strategia comunemente utilizzata da imprese e intermediari. Se da un punto di vista distributivo la vendita abbinata costituisce una strategia di marketing profittevole, dal lato del cliente tale pratica può portare sia benefici (es. riduzione dei costi, migliori condizioni, semplificazione della procedura di selezione del prodotto e di acquisto) che rischi.
Talvolta, nel caso di vendita abbinata, infatti, l’acquirente non si trova nella situazione ideale per valutare compiutamente le proprie esigenze e prendere la decisione migliore: di norma è concentrato maggiormente sull’acquisto del prodotto principale e rischia di non prestare adeguata attenzione al prodotto abbinato; si ritrova esposto ad una serie di informazioni eterogenee che non è facile elaborare correttamente; potrebbe non comprendere se l’acquisto del prodotto aggiuntivo è obbligatorio o facoltativo; in generale, avendo già preventivato una spesa per il prodotto principale, tende ad essere più propenso ad un ulteriore esborso.1
Per tale motivo, l’art. 120-quinquies CAP2 detta una specifica disciplina per la vendita abbinata, che mira a rafforzare la tutela del contraente. La norma prevede un distinto regime a seconda che il prodotto assicurativo offerto in abbinamento con un bene o un servizio non assicurativo costituisca, nell’ambito del pacchetto, il prodotto principale o quello accessorio.
Se l’assicurazione è il prodotto principale, il distributore deve informare il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto; se, invece, l’assicurazione è accessoria ad un altro prodotto, il distributore deve dare al contraente la possibilità di acquistare solamente il prodotto principale.
In entrambi i casi il distributore deve specificare i motivi per cui il prodotto assicurativo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente. La tutela del contraente è dunque realizzata attraverso specifici obblighi informativi e di trasparenza nonché, nel caso di prodotto assicurativo accessorio, con il divieto di abbinamento forzato3.
Polizze decorrelate
Le esigenze di tutela del consumatore sono percepite in maniera ancora più forte nel caso di vendita di polizze in abbinamento a mutui e ad altri contratti di finanziamento, sul presupposto che il consumatore che chiede un finanziamento si trova, di regola, in una situazione di debolezza da un punto di vista contrattuale.
A questo riguardo, assumono anzitutto rilievo le polizze che offrono una garanzia indiretta della restituzione dell’importo finanziato, proteggendo l’assicurato da eventi (es. morte, invalidità, perdita occupazione) pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità reddituale (PPI – Payment Protection Insurance), oppure tutelando il valore bene dato in garanzia (polizze scoppio e incendio sull’immobile acquistato con mutuo ipotecario).
Queste tipologie contrattuali sono da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore e delle Autorità di Vigilanza (IVASS, Banca d’Italia e AGCM), che sono intervenuti ripetutamente sul tema, fornendo indicazioni agli operatori e ponendo specifici obblighi e divieti4.
Più di recente, l’attenzione delle autorità di vigilanza si è allargata ad una ulteriore tipologia di polizze offerte in abbinamento ai finanziamenti: le c.d. “polizze decorrelate”. Si tratta di polizze (a copertura, tra gli altri, di rischi malattia, infortuni, invalidità, abitazione e morte) vendute da intermediari finanziari a chi richiede prestiti personali, senza connessione con il finanziamento.
A differenza delle PPI o delle polizze a copertura del bene dato in garanzia, dunque, le polizze decorrelate non presentano alcun collegamento negoziale con il prestito: la concessione del finanziamento costituisce solamente l’occasione per vendere anche la polizza.
Il fenomeno è stato messo in luce un’indagine avviata da IVASS nel 20175, a seguito di reclami da parte di consumatori.
L’indagine, svolta di concerto con l’AGCM, ha evidenziato vari casi di pratiche commerciali scorrette, in cui gli intermediari finanziari di fatto imponevano, quale condizione per accedere al prestito, la sottoscrizione delle polizze; le polizze, inoltre, prevedevano un premio anticipato e finanziato (cosicché gli intermediari ricevevano gli interessi, oltre che sul prestito, anche sul premio finanziato) e – stante appunto il loro carattere decorrelato – rimanevano in vita anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ulteriori elementi di criticità, ad avviso dell’Autorità, erano rappresentati dal fatto che
(i) le polizze non esistevano come prodotti standalone (erano destinate esclusivamente all’abbinamento con il prestito);
(ii) gli intermediari percepivano provvigioni elevate (30-70% del premio);
(iii) il valore economico delle polizze e la consapevolezza dei consumatori sulla loro esistenza erano molto bassi (come dimostrato da un rapporto s/p al 10%);
(iv) la percentuale dei sinistri chiusi senza liquidazione era rilevante (37% dei sinistri denunciati).
I procedimenti dell’AGCM
I risultati dell’indagine sono stati portati all’attenzione dell’AGCM, che nel 2018 ha avviato tre procedimenti per pratiche commerciali aggressive e scorrette a carico di tre società finanziarie (operanti come distributori) e nove imprese di assicurazione (di cui sei estere). L’istruttoria è stata svolta dall’AGCM in collaborazione con l’IVASS.
L’approccio condiviso dalle due autorità – e si tratta di un elemento decisivo in questa vicenda – era che non fosse sufficiente, nel caso di specie, un rafforzamento della trasparenza contrattuale: per risolvere alla radice i problemi era necessario imporre “una netta separazione tra la polizza e il finanziamento sia dal punto di vista temporale (momento della stipula) sia economico (pagamento del premio)”.
Pertanto, l’AGCM ha chiesto di introdurre una separazione temporale di almeno 7 giorni tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sottoscrizione della polizza. I tre procedimenti si sono conclusi nel 2019. Quasi tutti gli operatori hanno presentato vari impegni che comprendevano anche, pro futuro, la separazione temporale tra polizza e finanziamento.
L’AGCM, ritenuto che tali impegni fossero idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria, ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.
Solo in un caso, un importante istituto di credito non ha recepito la richiesta di introdurre la separazione temporale, prevedendo per contro un meccanismo a suo dire idoneo ad attuare un effetto analogo: sette giorni dopo la stipula della polizza la società avrebbe contattato telefonicamente il cliente chiedendo conferma della volontà di attivare la copertura.
In caso di diniego la polizza sarebbe venuta meno senza costi a carico del cliente. L’AGCM, sentita anche l’IVASS, non ha ritenuto tali impegni idonei a porre termine alla scorrettezza e ha sanzionato la società finanziaria per 4,7 milioni di euro6.
Il ricorso al TAR
La società finanziaria ha proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’AGCM facendo leva, per quanto più di interesse, sull’art. 120-quinquies CAP.
Ha evidenziato, infatti, che la separazione temporale – ritenuta imprescindibile dall’Autorità – non era prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, che anzi all’art. 120-quinquies disciplina – e dunque autorizza – la vendita abbinata.
Imponendo l’obbligo di far decorrere un lasso di tempo tra la stipula del finanziamento e quella della polizza, l’AGCM aveva invece di fatto imposto un divieto alla vendita abbinata, in contrasto con la normativa citata.
Analizzando tale argomento, il TAR ha fornito anzitutto un’esegesi dell’art. 120-quinquies CAP.
Secondo il Giudice amministrativo, dalla norma si desume che “la possibilità di abbinamento del finanziamento alla polizza è sì consentita dal legislatore, ma collegata ad una serie di cautele prudenziali volte ad evitare che l’abbinamento dei due prodotti possa incidere sulla libertà negoziale del cliente, inducendolo a prendere delle decisioni che non avrebbe altrimenti preso con riferimento alla stipula dei due contratti. Fondamentale risulta a tal fine la correttezza delle informazioni fornite in merito alla possibilità di acquisto separato dei due prodotti e ai rispettivi costi, tanto che il rispetto di tali obblighi informativi condiziona la possibilità di vendita abbinata”.
Pertanto, ad avviso del TAR, tale previsione non consente sic et simpliciter le vendite in abbinamento delle polizze, ma le consente solo “al ricorrere di alcune cautele informative, proprio sul presupposto che la stessa possa comportare rischi per la libera determinazione del consumatore con riferimento ai contratti proposti”. Tanto premesso – in maniera non del tutto consequenziale – il TAR ha ritenuto che la scelta dell’AGCM di imporre una separazione temporale “al fine di garantire al consumatore l’integrità del proprio spatium deliberandi in merito alla sottoscrizione della polizza” fosse coerente con la ratio dell’art. 120-quinquies CAP. Per questa e altre ragioni il TAR ha respinto il ricorso.
Note conclusive
La decisione del TAR lascia qualche perplessità. Non è in contestazione il fatto che le vendite abbinate possano presentare degli elementi di criticità, soprattutto quando si tratta di abbinamento a contratti di finanziamento.
Né si intende entrare nel merito della illegittimità delle condotte contestate agli operatori.
Tuttavia, a fronte di tali criticità, il legislatore nazionale (e, ancor prima, quello europeo) risponde approntando specifici obblighi informativi e di trasparenza e vietando, nel caso di assicurazione accessoria ad un altro prodotto o servizio, l’abbinamento forzato.
Parrebbe dunque che sia anzitutto lungo queste direttrici che dovrebbero muoversi gli interventi volti a ripristinare una situazione di legittimità e di tutela del contraente. La separazione temporale, per contro, appare particolarmente gravosa ed equivale, di fatto, a vietare la vendita abbinata. Auspicabile, dunque, un chiarimento regolatorio sul punto.
1 Interessanti spunti sul tema sono presenti nel Final Report – Guidelines On Cross-Selling
Practices (Ref. 2015/1861) pubblicato dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) del 22 dicembre 2015, a seguito della consultazione pubblica promossa congiuntamente con EBA ed EIOPA.
2 Con cui è stato recepito in Italia l’art. 24 della direttiva IDD. A livello regolamentare, la vendita abbinata è disciplinata anche dall’art. 59-bis del Regolamento IVASS 40/2018.
3 A ciò si aggiunge uno strumento di public enforcement: ai sensi del comma 5, infatti, l’IVASS, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal CAP, ivi incluso il potere di vietare la vendita abbinata, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori.
4 Si segnalano, in particolare: l’obbligo di restituzione del premio pagato e non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento (Art. 22 co. 15 quater-15-sexies D.L. 179/2012 e art. 39 co. 1-6 Reg. IVASS 41/2018); l’obbligo di accettare, in luogo della polizza offerta dall’intermediario, anche altra polizza reperita autonomamente dal cliente sul mercato (Art. 28 co. 1 D.L. 1/2012); la qualificazione come scorretta, ai sensi del Codice del Consumo, della pratica commerciale di un intermediario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza erogata dall’intermediario stesso (art. 21 co. 3-bis Cod. Cons.); il diritto di recesso garantito al contraente entro 60 giorni dalla stipula della polizza (Art. 28 co. 2-bis D.L. 1/2012); il divieto, per l’intermediario, di assumere la qualifica di beneficiario o di vincolatario della polizza (art. 55 Reg. IVASS 40/2018); l’obbligo di disclosure della provvigione percepita all’intermediario, sia in termini sia assoluti che percentuali (art. 28 co. 3-bis D.L. 1/2012 e art. 39 co. 7 Reg. IVASS 41/2018).
5 La questione è trattata per la prima volta nella relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2017, e poi ripresa nelle relazioni relative al 2018 e al 2019, nonché nella comunicazione congiunta IVASS – Banca d’Italia del 17 marzo 2020.
6 Provvedimento n. 28011 assunto all’adunanza del 27.11.2019.
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