La constatazione amichevole di sinistro non può essere considerata prova della dinamica del sinistro rappresentata dal danneggiato se, dall’analisi degli urti subiti dai veicoli e dai rilievi tecnici, emerge l’incompatibilità con le dichiarazioni rese dalle parti e riportate nel modulo Cai.

di Bianca Pascotto

La recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza del 1 dicembre 2021 n. 37752) conferma l’orientamento in merito al valore confessorio della CAI che si annulla dinnanzi al riscontro, ahimè, negativo circa l’accadimento del sinistro nelle modalità dichiarate dai conducenti coinvolti nell’incidente.

IL CASO: danni dei veicoli non compatibili con la dinamica descritta nella CAI

Tizio cita avanti il Giudice di Pace l’Unipol Ass.ni, quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, l’Alfa sas e Caio rispettivamente proprietario e conducente dell’autocarro, per essere risarcito dei danni subiti dal proprio veicolo a causa del tamponamento subito.

Il giudice di pace respinge la domanda attorea perché sulla scorta della disposta consulenza tecnica, emerge che i danni subiti dai due veicoli non sono compatibili con l’urto dovuto al tamponamento e con la dinamica descritta nella Cai sottoscritta da entrambi i conducenti.

Il gravame interposto da Tizio avanti il Tribunale di Pescara subisce analoga sorte, con piena conferma della sentenza del giudice di prime cure, precisando il Giudice che quanto contenuto nella CAI non può vincolarlo nella oggettiva valutazione delle risultanze probatorie.

Non pago Tizio si rivolge al Supremo Collegio per la Cassazione della sentenza d’appello.

sinistro

LA SOLUZIONE

La Corte non lascia scampo al ricorrente il quale nei due motivi di ricorso si duole, (i) dapprima che il Tribunale non abbia applicato il principio del concorso di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. e (ii) dopo che il Tribunale non abbia tenuto conto del valore confessorio della Cai almeno nei confronti del conducente antagonista sottoscrittore della dichiarazione.

Le doglianze del ricorrente non colgono nel segno.

Il valore confessorio della CAI tra le parti non spiega alcun effetto ai fini dell’accertamento del sinistro laddove, dall’analisi degli elementi oggettivi del sinistro, emerga un’accertata incompatibilità tra quanto “confessato” dai conducenti nella Cai e quanto, invece, risulta dal riscontro dei danni provocati ai veicoli, dalle circostanze di luogo, di tempo e complessivamente da tutte le situazioni di fatto presenti al momento del sinistro.

Il Tribunale sulla base delle risultanze probatorie e della consulenza tecnica in particolare, aveva escluso che il sinistro si fosse verificato nelle modalità riportate nella Cai, modalità quest’ultime non erano assolutamente conciliabili con gli urti subiti dalle vetture e con i danni dalle stesse riportate.

Prima dell’applicazione del concorso di colpa, che incide esclusivamente sulla misura della responsabilità da applicare ai conducenti, è ovviamente necessario preliminarmente che il danneggiato dimostri:

1) l’evento al quale addebitare la causa del danno;

2) il nesso di causa/effetto tra l’evento ed il danno, circostanze senza le quali non può neppure parlarsi di danno.

In assenza della prova principe del diritto al risarcimento del danno e, ab contrariis in presenza della prova circa l’impossibilità che il lamentato sinistro si sia verificato secondo quanto indicato dall’attore, il contenuto della Cai non è elemento dal quale il Giudice può attingere per la sua decisione e non funge da presunzione che possa vincolarlo ai fini della sua statuizione.

Corte di Cassazione ordinanza del 1 dicembre 2021 n. 37752

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