I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SU CESSIONE O SCONTO IN FATTURA RIFERITI ALLE AGEVOLAZIONI ORDINARIE
di Sandro Cerato
L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per i bonus ordinari può essere esercitata anche senza il raggiungimento di uno stato avanzamento lavori, a condizione che entro il prossimo 31 dicembre 2021 sia stato effettuato il pagamento e i lavori siano almeno iniziati. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E in cui sono state affrontate le questioni più critiche alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto decreto Antifrodi che ha reso necessario, a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione e il visto di conformità anche per l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura relativamente alle spese che danno il diritto ai bonus edilizi diversi dal 110%.

Il quadro normativo. L’art. 121, co. 1-bis, del decreto 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, stabilisce la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura per le spese che danno diritto alla detrazione, distinguendo due ipotesi: per le detrazioni «ordinarie» (per esempio il bonus facciate) la possibilità non è vincolata al raggiungimento di alcuna percentuale minima dei lavori, ferma restando la necessità dell’avvenuto pagamento entro la fine del periodo d’imposta; al contrario, per la detrazione 110%, invece, la possibilità è vincolata a un numero massimo di due Sal, ciascuno dei quali raggiunge almeno il 30% dei lavori complessivi (per un totale del 50%). Anche in questo caso resta fermo l’obbligo del pagamento della spesa.

Decreto Antifrodi. In questo contesto si deve tener conto del nuovo co. 1-ter, lett. b), dell’art. 121 del decreto n. 34/2020 (inserito dall’art. 1, co. 1, lett. b, del dl n. 157/2021, cosiddetto decreto Antifrodi), il quale estende l’obbligo da parte di un tecnico di asseverare la congruità delle spese anche nel caso di cessione del credito o sconto in fattura delle spese relative a tutti gli interventi «ordinari», ossia quelli diversi dal superbonus 110%.

È bene osservare che la nuova lett. b) citata in precedenza prevede l’asseverazione di congruità richiamando le regole previste nell’art. 119, co. 13-bis, del dl n. 34/2020, in base alle quali, per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, l’asseverazione riguarda non solo la congruità, ma anche i requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione degli interventi.

Sul tema, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se la nuova asseverazione per i bonus «minori» riguardi solo la congruità o anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione dello stesso. L’Agenzia, riprendendo il contenuto dell’art. 121, co. 1-ter, lett. b), del decreto n. 34/2020, nella circolare 16/E conferma quanto già indicato in una precedente Faq, ossia che l’asseverazione in questione debba riguardare solamente la congruità delle spese sostenute (ferma restando la necessità dei requisiti e degli adempimenti eventualmente richiesti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico già previsti in precedenza).

Non era tuttavia chiaro se a fronte del pagamento e della citata attestazione di congruità vi dovesse essere anche qualche altro requisito in merito all’esecuzione dei lavori sottostanti.

Nella circolare 16 viene dissipato il dubbio, poiché l’Agenzia afferma che, «considerata la ratio del decreto Antifrodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione a una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi a interventi che risultino almeno iniziati».

La risposta assume particolare interesse poiché da un lato conferma che l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi edilizi «ordinari» è sganciata dal raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori «minimo», ma dall’altro aggiunge la necessità che i lavori, alla data in cui è rilasciata l’attestazione di congruità, siano almeno iniziati.

La possibilità di rilasciare l’attestazione di congruità anche con riferimento a situazioni in cui i lavori siano soltanto iniziati dovrebbe quindi aprire le porte anche alla cessione della detrazione posta in essere dall’impresa che ha concesso lo sconto in fattura al beneficiario. Ci si riferisce alla tradizionale situazione in cui interviene un general contractor per l’esecuzione dei lavori che a seguito dello sconto in fattura concesso al beneficiario (necessariamente parziale per i bonus ordinari) procede al trasferimento del credito ad un istituto bancario.

Alla luce del chiarimento espresso dall’Agenzia, l’asseverazione rilasciata solamente a fronte dell’inizio lavori (unitamente al visto di conformità) dovrebbe consentire alle banche e agli altri cessionari di acquisire «tranquillamente» il credito senza dover attendere la successiva ultimazione dei lavori.
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