La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 20 dicembre 2021 n. 40885 ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di dirimere il contrasto interpretativo circa l’applicazione dell’articolo 141 cod. ass. (*) nel caso in cui nell’incidente stradale non risultino coinvolti altri veicoli.

di Samuele Marinello

In giurisprudenza si confrontano, infatti, da tempo diverse interpretazioni sul punto.

La Corte di Cassazione ha dapprima ritenuto preferibile l’interpretazione della norma in base alla quale essa va applicata

  • a prescindere dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli
  • e dà la possibilità di esercizio dell’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore in ogni ipotesi – salvo il caso del fortuito – di danno subito dal trasportato sul veicolo

per fornire a quest’ultimo uno strumento di risarcimento più celere e idoneo a coprire la più vasta serie di casi, non ostando il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi anche ai fini della rivalsa, da intendersi come meramente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa. La norma, si diceva, presuppone infatti soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, e non esige altresì che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.

Si sottolineava che una tale soluzione risponde a una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato a ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, nè tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha diversamente affermato che secondo l’art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli, escludendosi in particolare l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo (v. Cass. 8 ottobre 2019 n. 25033).

Più recentemente si è pervenuti ad affermare che l’art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1 (così Cass. 23 giugno 2021 n. 17963).

Dato che gli oneri probatori previsti all’art. 144 cod. ass., e art. 2054 c.c., comma 1, in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest’ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa – condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest’ultimo alla prima, laddove per l’esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito, e considerato che va privilegiata un’interpretazione (anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il fortuito) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale, presiedente anche il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in ipotesi di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata,  stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi su questo argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa è stata rimessa al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

art. 141 cod. ass.

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*Decreto legislativo del 07/09/2005 – n. 209, art. 141 – Risarcimento del terzo trasportato
  1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’ articolo 148.
  3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’ articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’ articolo 150.