L’accantonamento per il trattamento di fine mandato di amministratore (Tfm) è deducibile dal reddito della società senza alcuna limitazione; a questo stesso accantonamento, infatti, non sono applicabili le limitazioni previste per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (Tfr). Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 63/2020 emessa dalla sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Lecco.
La vertenza riguarda un accertamento delle Entrate di Lecco e scaturisce da una constatazione della Guardia di finanza che, tra gli altri rilievi aveva contestato la deduzione di un accantonamento Tfm nell’anno 2014, in misura superiore a quella spettante. La deducibilità del trattamento di fine mandato, dice il Collegio, è espressamente regolata dall’articolo 105, comma quarto del Tuir n.917/86 nel quale è previsto che: «Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f) (tra le quali rientra anche il Tfm spettante agli amministratori)». L’Agenzia delle entrate ha talvolta considerato parzialmente indeducibile l’accantonamento al fondo Tfm rilevato nell’anno di competenza, ritenendo analogicamente applicabile il limite di deducibilità previsto per l’accantonamento al fondo Tfr di lavoro dipendente (articolo 2120 cod. civ.) in misura «pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5».
Il collegio provinciale, nella sentenza di cui al commento, ha stabilito che è giuridicamente irrazionale sostenere che i limiti di deducibilità previsti per il Tfr sono estensibili anche al Tfm. La Commissione aggiunge che qualora il legislatore avesse voluto fissare un tetto alla deducibilità dell’accantonamento al Tfm l’avrebbe determinato in modo esplicito così come per il Tfr. L’assimilazione tra le diverse normative, inoltre, concretizza una interpretazione analogica di una norma fiscale, analogia non consentita così come stabilito dalla cassazione nell’Ordinanza n. 16371/2020, dalla Ct regionale Lazio nella sentenza n. 870/11/12 e Ct Regionale Veneto nella sentenza n. 196/1/16. Accogliendo sul punto specifico il ricorso della società, il collegio provinciale di Lecco ha condannato l’Agenzia fiscale al pagamento delle spese di lite quantificate in 866,00 euro oltre spese.
Benito Fuoco
(…) Alla società viene contestata la violazione dell’art. 105, comma 1, del Tuir per aver dedotto l’accantonamento al Tfm in misura superiore a quella effettivamente spettante (…).
La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene parzialmente accoglibile il ricorso.
Per effetto dell’art. 105, comma 4 del Tuir, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere c), d) e f), tra cui rientrano le indennità corrisposte agli amministratori di società a titolo di fine mandato.
Ora, l’art. 105, comma 4 del Tuir rinvia al precedente comma 1, il quale dispone che l’accantonamento al Tfr per i dipendenti è deducibile nelle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
A sua volta, l’art. 2120 del codice civile stabilisce che «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5».
«Combinando» le tre norme, l’Agenzia delle entrate contesta la deducibilità della parte di accantonamento superiore a quella indicata dalla norma codicistica, ma il rinvio normativo sta a significare che la deduzione è ammessa in conformità alle disposizioni contrattuali e, eventualmente, legislative che regolano la materia. Di certo è giuridicamente irrazionale sostenere che, fiscalmente, il Tfm «si trasformi» in Tfr quanto ai requisiti di deducibilità.
In tema di trattamento di fine mandato, non esiste una norma che regola la materia (a differenza di quanto pub dirsi per il Tfr), dunque il solo parametro da considerare non può che essere l’accordo contrattuale.Sostenere che, per effetto del rinvio, operi in tema di Tfm la normativa sul Tfr si concretizza in un’interpretazione analogica di una norma fiscale, all’evidenza vietata (C.T. Reg. Roma 25 gennaio 2012 n. 870/11/12 e, in special modo, C.T. Reg. Venezia 3 febbraio 2016 n. 196/1/16; contra, C.T. Reg. Napoli 1° dicembre 2015 n. 10730/50/15).
Se il legislatore avesse voluto fissare un tetto alla deducibilità dell’accantonamento al Tfm l’avrebbe determinato in modo esplicito così come per il Tfr.
Sulla medesima questione relativa ad anni precedenti codesta Commissione si è già pronunciata in senso favorevole al contribuente e a ciò si conforma (sentenza 280/1/17) Per quanto sopra si accoglie il ricorso.(…

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