Leonardo Comegna
Tetto pensionabile bloccato per il 2021. Il mancato incremento è dovuto alla cosiddetta perequazione delle pensioni, che sulla base dell’inflazione 2020 è stata fissata allo 0%. Seguendo quanto stabilito dall’art. 21 della Finanziaria del 1988 (legge n. 67/1988), le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari: al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 47.379 euro (tetto di base per il 2021); all’1,5% per la fascia eccedente il 33%; all’1,25% per la fascia compresa tra il, 33 ed il 66% e all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l’eventuale quota eccedente 78.650 euro.

Dal 1° gennaio 1993 (dlgs. n. 503/1992), l’ammontare della pensione «retributiva» è costituita dalla sommatoria di due distinte quote (A+B): la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’importo del trattamento relativo all’anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993. Inoltre, per il calcolo della quota B (riferita alla contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1992), fermo restando il 2% per ogni anno di contributi sulla fascia di retribuzione fino al «tetto», le aliquote di rendimento per la quota eccedente sono state rettificate come segue: 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del «tetto»; 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il «tetto»; 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il «tetto» e 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del «tetto» (90.021 euro).

In seguito all’ulteriore riordino (riforma Fornero, legge n. 214/2011), per le pensioni con decorrenza dal 1°gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all’anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. L’ultima riforma ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti.

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