di Daniele Cirioli
Mini rivalutazione per le rendite dell’Inail. Dal 1° luglio le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono di appena 0,5% nei settori industria, marittimo e agricoltura. A stabilirlo due decreti del ministero del lavoro, pubblicati ieri nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano la delibera Inail n. 32/2020.

Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 79,22 (78,83 euro fino al 30 giugno 2020). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a euro 16.636,20 (16.554,30 euro fino al 30 giugno) e a 30.985,80 euro (30.743,70 euro fino al 30 giugno).

Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e minima annua (euro 16.636,20), la retribuzione massima è così fissata in misura annua:

• comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95 (euro 44.270,93 fino al 30 giugno 2020);

• primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88 (euro 37.507,31 fino al 30 giugno);

• altri ufficiali, euro 34.294,34 (euro 34.125,51 fino al 30 giugno).

Assegno continuativo. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall’Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono indicati in tabella.

Assistenza personale. L’assegno integra una rendita già percepita dall’Inail e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo dell’assegno, dal 1° luglio, ammonta a euro 547,75 (euro 545,02 fino al 30 giugno 2020).

Incollocabilità. Dal 1° luglio sale anche l’importo mensile dell’assegno d’incollocabilità a 263,37 euro (262,06 euro fino al 30 giugno). A stabilirlo è un terzo decreto pubblicato sempre sul sito internet del ministero del lavoro (pubblicità legale). Si tratta della speciale prestazione erogata dall’Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per tali conseguenze, non siano più in condizioni di poter svolgere un’attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell’assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999).

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