Carla De Lellis
Variano poco i minimali dell’Inail. Dal 1° luglio, infatti, le prestazioni per infortuni e malattie professionali sono salite di appena uno 0,5% nei settori industria e navigazione, come previsto dal decreti del ministero del lavoro n. 91/2020 (si veda ItaliaOggi del 10 dicembre). Pertanto, la rivalutazione degli importi dei limiti di retribuzione sui cui calcolare i premi sale dello 0,5%, portando il minimale giornaliero, dal 1° luglio, a 55,45 euro (rispetto a 55,18 euro validi fino al 30 giugno). A spiegarlo è l’Inail nella circolare n. 47/2020 in cui, con il placet del ministero del lavoro, fornisce il riepilogo dei limiti di retribuzione, minimo e massimo, per il calcolo dei premi assicurativi validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

La rivalutazione.

Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte. Il tasso viene fissato con la classificazione aziendale; la retribuzione, invece, è quella effettivamente erogata ai lavoratori, se non inferiore a quanto fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento dell’Istat che per l’anno 2020, come detto, è pari allo 0,5%.

Retribuzioni convenzionali.

Nell’ipotesi di lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti; allievi istruzione professionale; tirocinanti; giudici onorari ecc.), l’Inail stabilisce che dal 1° luglio tale retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 55,45 euro, mentre quella mensile a euro 1.386,35.


Alunni e studenti scuole.

Dal 1° luglio 2020, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,66 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a euro 2,65 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,65 e 4/12 di euro 2,66). Pertanto, in ordine al periodo gennaio/ottobre 2020, in sede di regolazione dei premi non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di euro 2,65 già richiesto. L’importo che verrà richiesto per l’anticipo del premio per l’anno scolastico 2020/2021, invece, sarà di euro 2,66.

Allievi IeFP.

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni. In particolare, questo premio speciale viene fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data d’inizio dell’anno formativo e successivamente aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di minimale.

Per l’anno formativo 2020/2021, il premio speciale unitario annuale è pari a 59,89 euro. L’importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello stato, è calcolato prendendo a riferimento la stessa retribuzione giornaliera usata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa. Ne consegue, precisa infine l’Inail, che l’onere aggiuntivo a carico dello stato è rideterminato in euro 46,36 dal 1° settembre 2020, data d’inizio dell’anno formativo 2020/2021.

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