GIURISPRUDENZA RCA

Lo conferma l’ordinanza n. 27621 2020 pubblicata il 3 dicembre dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione.

di MR. OLIVIERO  

Il caso

In sella al suo motociclo il ricorrente rimane coinvolto in un sinistro a causa dall’avventata marcia indietro di un autocarro che non si avvede del suo passaggio. Per le lesioni riportate ottiene sia la rendita dall’assicuratore sociale sia il risarcimento dall’assicurazione del responsabile civile sotto forma di: danno differenziale rispetto a quanto già erogato dall’INAIL. Insoddisfatto da quanto percepito agisce in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa, ricorrendo anche in Cassazione per ottenere il riconoscimento della personalizzazione del danno e per vedersi riconosciuta la perdita di chance sulla capacità lavorativa futura.

La personalizzazione del danno

Rispetto al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito osservando che: «il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione, essendosi limitato ad
allegare a tal fine l’età del danneggiato e la gravità delle lesioni, elementi che la corte di merito ha ritenuto insufficienti per una personalizzazione, costituendo invece elementi che entrano nel calcolo della liquidazione standard» prevista dalle tabelle di legge.

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