GIURISPRUDENZA INFORTUNI

Autore: Lucio Berno
ASSINEWS 326 – gennaio 2021        

Analisi di una interessante sentenza del Tribunale di VICENZA (Sent. 5 marzo 2020 n. 536) che riguarda la sostanziale differenza tra il caso MORTE assicurato con polizza INFORTUNI ed il caso MORTE assicurato con polizza TCM.

Sono certo che vi state chiedendo dove risieda l’interesse nel distinguere il rischio MORTE nelle due diverse polizze.

Differenza semplice e nota a tutti. Avete ragione; ma l’interesse della sentenza non risiede nella distinzione tra due diversi RISCHI, bensì nel fatto che il giudice, nel declinare l’analisi del rischio morte da infortunio, fornisce alcuni elementi di valutazione del rischio INFORTUNI che quasi nessun intermediario conosce oltre la semplice se non addirittura semplicistica definizione di evento: fortuito, violento ed esterno, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili o la morte.

Mi occupo di formazione tecnica da decenni e alla richiesta avanzata all’intermediario discente di definire: fortuito, violento ed esterno, incontro spesso il muro del silenzio, se non anche errori madornali. Le cose si complicano ancora di più quando la polizza infortuni estende la copertura al rischio del “malore” come nel caso di specie.

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