Sono una maestra di scuola dell’infanzia e sono positiva al Covid. La Asl mi ha imposto l’isolamento domiciliare. A scuola mi hanno detto che rimarrò in malattia per tutto il tempo e, se supererò i 3 mesi di assenza, mi verrà ridotto lo stipendio.

L’articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 2 dispone che l’infezione da Covid debba essere trattata dalla scuola alla stregua di infortunio sul lavoro. Ai fini della dimostrazione del nesso eziologico tra l’insorgenza dell’infezione e lo svolgimento dell’attività lavorativa è sufficiente la presunzione semplice (si veda la circolare Inail 22/2020). Dunque, non sussiste alcun onere particolare in capo al docente di fornire la prova che l’infezione sia stata contratta a scuola. Ciò che conta è che nel periodo di riferimento in cui sia stata accertata la positività o nel periodo di incubazione del virus precedente alla comparsa dei sintomi, la lavoratrice interessata abbia prestato servizio in presenza. La dichiarazione della situazione di infortunio comporta che l’intero periodo di assenza dovuto all’infortunio e alle relative conseguenze non rientri nel periodo di comporto, non sia assoggettato alla trattenuta Brunetta e non sia soggetto alle decurtazioni collegate al decorso del tempo nella fruizione delle assenze per malattia, così come previsto dall’articolo 20, del contratto del 2007, ancora applicabile per effetto del rinvio espresso contenuto nell’articolo 1, comma 10, del vigente contratto di lavoro. Conseguentemente, qualora il dirigente scolastico risultasse inadempiente, l’interessata potrà adire le vie legali ai fini dell’eventuale azione risarcitoria, se necessario, anche tramite l’esperimento dell’azione giudiziale.

Antimo Di Geronimo

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