IL VOSTRO QUESITO

Un autoveicolo Doblò, in sosta su suolo pubblico, è andato distrutto dalle fiamme propagatesi da un camper parcheggiato nelle vicinanze ed incendiatosi in seguito ad un atto doloso di un terzo (rimasto sconosciuto).
Conseguenze:
a) L’assicurazione RC del camper oggetto dell’atto doloso, pur essendo comprensiva della clausola ricorso terzi da incendio, non risarcisce l’autoveicolo Doblò in quanto non civilmente responsabile dell’incendio.
b) L’assicurazione incendio del Doblò (vedi testo) non interviene in quanto, tale copertura esclude gli incendi di natura dolosa (vedasi allegata reiezione della Liquidatrice)
c) L’assicurazione-estensione atti vandalici del Doblò (vedi testo) non interviene in quanto (vedasi allegata reiezione della Liquidatrice) è limitata ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.
Considerazioni:
Nell’assicurare con propria polizza il rischio incendio comprensivo dell’estensione agli atti vandalici esiste quindi una eventualità che il danno da Incendio NON venga risarcito?
Di questo parere sembrerebbe essere anche il Giudice di Pace adito il quale, con sentenza che in copia si allega, ha ritenuto il sinistro NON indennizzabile.
Non concordiamo con la NON risarcibilità del fatto palesata dalla compagnia e successivamente dal GdP ma, prima di ricorrere ad un eventuale appello, gradiremmo conoscere il Vs. autorevole parere.

L’ESPERTO RISPONDE


Dalla disamina della documentazione in atti è emerso quanto appresso:
1) l’assicurata ha convenuto in giudizio la propria società assicuratrice X, lamentando il mancato indennizzo dei danni subiti dalla sua autovettura in violazione a quanto disposto dall’ art. 2/18 – Oggetto dell’assicurazione “Garanzia 4 – Atti vandalici”; detto articolo stabilisce che “A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2/6, l’Impresa assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, con le relative parti di ricambio di normale dotazione di serie, esclusi gli apparecchi audiofonovisivi se non in dotazione di serie, in conseguenza di atti vandalici.- In caso di sinistro l’Assicurato deve darne denuncia all’Autorità, inoltrandone copia, vistata dall’Autorità stessa, all’Impresa.- L’Impresa risarcisce il danno secondo i criteri stabiliti dagli art. 2/8 e 2/10, nel limite del 20% del valore assicurato, per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione degli eventuali scoperti/franchigie/degradi contrattualmente previsti.”;
2) il richiamato articolo 2/6 prevede: “L’assicurazione non copre i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzia accessorie), del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti; b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto, kasko e delle garanzie accessorie), dei Dipendenti del Contraente/Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; d) in occasione di trasporto merci infiammabili o esplodenti; e) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni; f) verificatisi in conseguenza di esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive g) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali; h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; i) verificatisi quando il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione; j) verificatisi quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti o che si trovi in stato di ebbrezza per bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.” e l’ articolo 2/17, poi, stabilisce che: “Art. 2/17 – Esclusioni L’assicurazione non comprende i danni: • causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio; • ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi non di serie ; • alle cose trasportate; • derivanti da incendio doloso; • alle cose trasportate anche di terzi.”;
3) la sentenza in questione ha eccepito che il “novero degli atti vandalici … presuppongono un’azione intenzionalmente diretta a danneggiare il veicolo coperto dall’ assicurazione; nel caso in questione, invece, l’incendio ha riguardato un veicolo terzo e soltanto per mero accidente -costituito dalla propagazione delle fiamme ai veicoli vicini- ne è risultato danneggiato il veicolo attoreo”;
4) a mio avviso, forse l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso se, invece di invocare l’indennizzo conseguente ad atti vandalici (che evidentemente erano finalizzati unicamente a danneggiare il camper fermo e on anche il veicolo assicurato), si fosse puramente richiesto l’indennizzo per i danni da incendio, atteso che l’esclusione di cui all’articolo 2/17 delle C.G.A. danni “derivanti da incendio doloso” a questo punto andrebbe intesa come esclusione dei danni da incendio dolosamente provocato sull’autovettura assicurata, mentre nel caso di specie l’incendio doloso era finalizzato al danneggiamento del solo camper.