Antimo Di Geronimo

Nel mese di ottobre sono stata assente per positività al Covid, ma il dirigente scolastico non ha aperto la pratica di infortunio presso l’Inail, perché ritiene che non vi siano prove che io abbia contratto il virus a scuola. È corretto? Sarebbe ancora in tempo per farlo?

lettera firmata

L’Inail, con la circolare 22 del 20 maggio 2020, ha chiarito che in questi casi l’onere della prova non sussiste in capo al lavoratore, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che basti la cosiddetta presunzione semplice. Quanto ai termini entro i quali il dirigente è obbligato a presentare la denuncia di infortunio, essi sono fissati dall’articolo 53, del Testo unico sugli infortuni sul lavoro, in due giorni da quello in cui il datore di lavoro abbia avuto notizia dell’infortunio da Covid-19. Nondimeno, ai fini della denuncia è necessario che essa avvenga in concomitanza con la trasmissione all’Inail del certificato da parte del medico che abbia accertato lo stato di malattia o che abbia disposto la quarantena. Il comportamento omissivo del medico, però, non esime il dirigente scolastico dall’obbligo di denuncia che, in ogni caso, può essere assolto anche tardivamente. Ciò in considerazione del fatto che il ministero dell’istruzione non ha emanato alcuna disposizione in materia. Idem per quanto riguarda il medico curante. In ogni caso, al perdurare dell’inerzia del dirigente scolastico, il lavoratore interessato ha titolo ad agire anche giudizialmente contro l’amministrazione per ottenere la dovuta tutela ai sensi dell’articolo 135 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, 1124

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