IL VOSTRO QUESITO

Un soggetto è titolare di due polizze “diaria giornaliera per ricovero” con 2 distinte compagnie.
In caso di ricovero Il pagamento della diaria giornaliera viene erogato da entrambe le compagnie?

L’ESPERTO RISPONDE


Nel caso in cui il contraente abbia stipulato due polizze, a copertura del medesimo rischio di assicurazione, in assenza di un collegamento negoziale tra le due polizze o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, si è in presenza di due assicurazioni relative al medesimo rischio con quantificazione predeterminata del danno e conseguente operatività del principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.
Danno che corrisponde all’importo più ampio indicato dall’una delle due polizze.
Con riferimento in particolare all’art. 1910 c.c., tale norma è espressione del principio indennitario posto dall’art. 1905 c.c., che caratterizza l’assicurazione contro i danni ed è volto a evitare che il contratto di assicurazione si trasformi in fonte di lucro, con indebito arricchimento dell’assicurato e conseguenze pregiudizievoli per le imprese di assicurazione nonché, di riflesso, per l’economia nazionale; da tale osservazione le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che, ai fini dell’applicabilità della citata norma all’assicurazione contro gli infortuni, è necessario accertare se tale tipo di assicurazione abbia o meno natura indennitaria
La risposta positiva a tale quesito è stata raggiunta dalla Suprema Corte in base alla duplice considerazione che la disciplina dell’art. 1916 c.c., concernente il diritto di surrogazione dell’assicuratore, il quale è anch’esso espressione del principio indennitario, è esplicitamente estesa all’assicurazione contro gli infortuni (art. 1916 comma 4, c.c.) e che l’infortunio (non mortale) è sicuramente un evento produttivo di danno per l’assicurato e è quindi partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni;
Tali principi sono certamente applicabili non solo all’assicurazione contro gli infortuni, ma anche all’assicurazione contro le malattie; deve conseguentemente affermarsi che l’assicurazione contro la malattia rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, la quale, come altresì precisato dalle stesse Sezioni Unite non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone.
Ciò posto, in assenza di un collegamento negoziale tra le dette polizze esplicitato nel testo negoziale, ovvero di una qualsivoglia previsione in ordine alla loro cumulabilità o, ancora, di una espressa qualificazione della seconda polizza siccome volta a coprire un rischio suppletivo rispetto a quello già coperto dalla prima, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che si versi in una ipotesi di esistenza di due assicurazioni relative al medesimo rischio, con quantificazione predeterminata del danno e conseguente operatività del principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito