Nuova class action rinviata al 19 maggio 2021. Con l’art. 31 ter del decreto Ristori 137/2020 convertito in legge dalle Camere slitta ancora la data di operatività della azione collettiva, rivisitata dalla legge 31/2019. L’efficacia delle norme deve, dunque, fare conto con continui differimenti. Ad occuparsi del tema è l’art. 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019. La disposizione in origine prevedeva che le novità sull’azione di classe sarebbero entrate in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione (in data 18 aprile 2019) della stessa legge nella Gazzetta Ufficiale. I 12 mesi sono diventati 18 per effetto del decreto-legge 162/2019 (versione iniziale), allungati a diciannove proprio nel corso dell’esame parlamentare dello stesso decreto legge 162/2019. Quel termine (19 novembre 2019) ora ha avuto una proroga semestrale e ciò grazie al citato decreto ristori. I mesi in più serviranno a costruire l’infrastruttura necessaria per il decollo della class action. Bisogna, infatti, consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche. La nuova class action prende posto nel codice civile (abbandonando il codice del consumo) potrà essere promossa a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il procedimento si articolerà in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l’ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva. Il singolo consumatore può aderire all’azione di classe nella fase immediatamente successiva all’ordinanza che ammette l’azione e anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. La legge sulla nuova azione di classe prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura. Tutta nuova sarà anche la disciplina il compenso da pagare, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la quota lite: si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l’ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell’importo complessivo che il convenuto dovrà pagare.

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