Mentre si discute di una possibile revisione dell’Irpef, nell’attesa di verificare se ci saranno impatti sul trattamento della previdenza complementare, è importante muoversi per cogliere i possibili vantaggi che la normativa prevede. In questa prospettiva entro il 31 dicembre gli iscritti ai fondi pensione e ai pip devono comunicare alla propria forma pensionistica l’ammontare dei contributi versati lo scorso anno (nel 2019) per quella parte per cui non si sia usufruito della deduzione. Infatti in fase di contribuzione si prevede la deducibilità dal reddito complessivo di un importo non superiore a 5.164,57 euro l’anno dei versamenti al fondo. Sono deducibili poi, sempre entro questo limite, i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. La finalità della comunicazione è fare in modo che in sede di tassazione della prestazione si sia esentati dal prelievo per la quota non dedotta. Nella stessa logica le prestazioni della previdenza complementare prima di essere tassate sono anche depurate dalla quota relativa ai rendimenti conseguiti dal fondo pensione che sono già colpiti annualmente con aliquota del 20% o del 12,5% per la parte relativa agli investimenti nei titoli di Stato. L’Italia assieme a Danimarca e Svezia è l’unico Paese europeo in cui si prevede la tassazione dei rendimenti dei fondi pensione, nel resto d’Europa sono invece esenti. L’informativa relativa ai contributi non dedotti può essere fornita con modalità libera anche se i fondi pensione e i pip spesso allegano alle informative periodiche annuali inviate entro fine marzo un facsimile. Idem per i lavoratori dipendenti nel caso in cui si sia versato al proprio fondo pensione l’eventuale premio di risultato. Per stimolare i piani di welfare aziendale si prevede infatti che se i premi di risultato sono convertiti in contribuzione alla previdenza complementare, essi non sono tassati con l’imposta sostitutiva del 10% e non rientrano nel reddito del lavoratore anche nel caso in cui sfori il plafond di deducibilità di 5.164,57 euro annui previsto dalla specifica disciplina. L’esenzione di tale tipologia di contribuzione è, peraltro, totale poiché la legge specifica che le somme relative non sono tassate neanche in fase di prestazione sempre però a condizione che si comunichi l fondo pensione l’ammontare del premio di risultato versato nell’anno precedente. (riproduzione riservata)

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