di Fabrizio G. Poggiani
Il Superbonus del 110% trova la proroga definitiva ma soltanto di sei mesi. La detrazione maggiorata sarà applicabile, infatti, sulle spese sostenute nell’intervallo tra l’1/7/2020 e il 30/6/2022, rispetto al termine attualmente previsto del 31/12/2021. Detrazione estesa, inoltre, agli interventi per la coibentazione del tetto e per l’eliminazione delle barriere architettoniche e alle unità possedute da un unico proprietario. E previsto aumento del 50% dei limiti di spesa per la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici. Queste le principali novità introdotte in commissione alla Camera al ddl Bilancio 2021 in tema di detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020.

Proroga. Le disposizioni introdotte modificano, innanzitutto, il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione maggiorata al 30/6/2022 da ripartire, rispettivamente, in cinque rate annuali, per le spese sostenute fino al 31/12/2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti equipollenti, il nuovo termine è fissato al 31/12/2022 (non più 30/6/2022).

Beneficiari. Tra i destinatari della detrazione maggiorata vengono inserite le persone fisiche, operanti al di fuori dell’esercizio dell’impresa o di arte e professione, anche per gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastale, anche se posseduti, e questa è la novità più interessante, da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Nuovi interventi. Tra le novità sul tema si segnala quella relativa all’estensione dell’applicazione del superbonus agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limite del concetto di superficie disperdente al solo locale riferibile al sottotetto e agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, anche nel caso in cui, si legge dalle note allegate all’emendamento approvato, gli interventi siano eseguiti in favore di ultrasessantacinquenni. La detrazione, inoltre, viene estesa anche alla installazione degli impianti fotovoltaici solari collocabili su strutture di pertinenza degli edifici (per esempio, sui garage).

Limiti di spesa. L’aumento del 50% dei limiti della spesa ammessa ai bonus per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi antisismici viene esteso a tutti gli edifici collocati in tutti i comuni interessati dagli eventi avvenuti dopo il 2008, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. È previsto, inoltre, che per gli edifici colpiti dagli eventi sismici a partire dall’1/4/2009, dove è stata dichiarato lo stato emergenziale, i bonus spettano ma soltanto sulla quota di spesa eccedente il contributo disposto per la ricostruzione dell’unità immobiliare. Il legislatore interviene sul comma 8 dell’art. 119 del dl 34/2020, che si riferisce all’intervento trainato, destinatario anche del 110%, di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e modifica il limite di spesa che passa dagli attuali euro 3.000 a euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità collocate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, a 1.500 euro per edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino un numero massimo di otto colonnine e a 1.200 euro per la stessa tipologia di edifici ma che installino un numero superiore a otto colonnine.

Tipologie. Definita l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e precisato che sono ricompresi tra gli immobili che accedono ai bonus anche gli edifici privi di Attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi acquisiscano la classe energetica in fascia «A». Per gli interventi eseguiti nei condomini è previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute (quindi pagate) entro il 31/12/2022 ma a condizione che sia già stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data fissata per il termine ordinario (30/6/2022), mentre per gli interventi eseguiti dagli Iacp, che non sono riusciti a completare l’intervento a fine del 2022, la detrazione del 110% spetta se alla detta data è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento totale e per le spese sostenute entro il 30/6/2023.

Cessione e sconto. Infine, insieme alle modalità di deliberazione delle assemblee condominiali per l’imputazione dell’intera spesa a uno o più condomini e il rispetto dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze obbligatorie per i professionisti tecnici, le modifiche introdotte prevedono che le disposizioni in tema di cessione e sconto in fattura si applicano anche ai contribuenti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi indicati dall’art. 119 del dl 34/2020.

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