IL VOSTRO QUESITO

Un socio si rivolge alla segreteria del proprio circolo di Golf e chiede di noleggiare un CAR, che gli viene consegnato.
Negligentemente, anziché caricare la sacca dei ferri negli appositi alloggiamenti, sul retro del CAR, la mette all’interno dell’abitacolo.
Nel fare ciò non si avvede che la base della sacca, appoggiandola al sedile, è finita sopra la pedaliera dei comandi (acceleratore e freno) provocando la repentina partenza del mezzo senza conducente a bordo.
La breve corsa termina contro un’autovettura parcheggiata a poca distanza, causando danni ad entrambi i mezzi (auto e car).
L’interessato ha aperto regolare denuncia di sinistro sulla “RC della vita privata”, ma l’assicuratore ha rigettato il risarcimento con la motivazione “sono esclusi i danni a cose che taluno degli assicurati detenga a qualsiasi titolo”.
Per la particolare dinamica dell’accaduto, si può ragionevolmente ritenere che l’assicuratore, oltre al danno all’autovettura, debba risarcire anche il car?

L’ESPERTO RISPONDE


Dalla dinamica dell’evento risulta che l’assicurato avrebbe poggiato la sacca delle mazze di golf sul sedile della vetturetta (normalmente elettrica) destinata a trasportarlo sui campi; in tale circostanza, la sacca cadeva sulla pedaliera che (appunto perché trattasi verosimilmente di vettura elettrica) azionava il motore del mezzo, che finiva la sua corsa contro auto in sosta.
Non è precisato se detta vetturetta elettrica dovesse essere condotta dallo stesso assicurato ovvero dal cosiddetto “caddie” o “caddy”, cioè l’addetto al trasporto delle mazze ed eventualmente del giocatore con essa; qualora questa fosse condotta dal “caddie” il danno sarebbe in garanzia nella totalità.
Qualora, invece, la vetturetta fosse stata nella disponibilità dell’assicurato, per essere da lui usata, il danno non sarebbe indennizzabile per i seguenti motivi:
a) alla voce “2 DELIMITAZIONI DELL’ ASSICURAZIONE”, art. 2.2 “ESCLUSIONI” prevede, alla lettera “c”, che l’ assicurazione non vale per i danni “A cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo” (circostanza per la quale il danno al veicolo elettrico del golf club non sarebbe indennizzabile) e alla successiva lettera “f” dove è precisata l’ esclusione per i danni “derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o rimorchi, …”; in questo caso non sarebbero indennizzabili nemmeno i danni causati all’ autovettura in sosta, collisa dalla vetturetta;
b) trattandosi di veicolo verosimilmente non immatricolato e neppure soggetto ad obbligo assicurativo, potrebbe ipotizzarsi la risarcibilità dei danni all’ auto in sosta, atteso che il successivo comma “g” esclude solo i danni causati da altro tipo di “veicoli a motore, macchinari od impianti che siano azionati da che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni di legge” e ritengo che l’assicurato. per età e condizioni psico-fisiche avesse tali requisiti; anche in questo caso, però, occorrerebbe tener presente le seguenti ulteriori considerazioni:
I) il Codice della strada stabilisce al primo comma dell’art. 193 che “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.” e l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni egualmente dispone che: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’ assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’ obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.”;
II) poiché ancora il Ministero non ha indicato quali siano le aree equiparabili a quelle ad uso pubblico, occorre far riferimento alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto che debba considerarsi area ad uso pubblico, anche se privata, ogni zona dove non sia interdetto il traffico veicolare ad una pluralità di persone (la giurisprudenza così ha specificato che trattasi di area privata ad uso privato ogni area cui possono accedere solo alcuni soggetti predeterminati in ragione di un preciso titolo giuridico “uti domini”, cioè in quanto proprietari o titolari di un diritto legittimante; ha ritenuto invece trattarsi da area privata ad uso pubblico ogni area cui può accedere una pluralità di soggetti in quanto cittadini “uti cives”, come per il caso di area di servizio per rifornimento, parcheggio di supermercati, cinematografi, ecc.).
In questo caso, la presenza di un’ automobile in sosta lascia ipotizzare che o la vetturetta era stata portata fuori dal recinto del golf club per consentire al socio il più agevole trasporto delle mazze o la circolazione veicolare fosse consentita liberamente all’interno del golf club e in entrambi i casi il sinistro si sarebbe verificato in area equiparata a quella pubblica, con conseguente non indennizzabilità dei danni all’autovettura, atteso che per legge i danni da RCA obbligatoria non possono essere che garantiti da apposita polizza nei termini di legge.