MANOVRA 2020/ Ultimato l’esame del decreto fiscale in commissione. Ora va in aula
Le imprese arriveranno a pagare fino a 774.500
di Stefano Loconte e Giulia Mentasti

Via libera alla responsabilità per le imprese per tutti i reati tributari, con un conto sanzionatorio che potrà arrivare fino a 774.500 euro.
La 231 per i reati tributari va dunque allargata: è quanto deciso dalla Commissione Finanze alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (dl 124/2019), prevedendo la responsabilità delle imprese ex dlgs. 231/2001 per tutti i più gravi delitti fiscali, e non solo per l’uso di fatture false come aveva ipotizzato il dl. pubblicato in G.U. lo scorso 28 ottobre.
Si innova dunque ulteriormente la disciplina di quella responsabilità (precisamente detta responsabilità amministrativa da reato dell’ente) che sorge laddove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte dei soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.
Il dl 124/ 2019 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche beneficiarie di condotte delittuose in materia tributaria, ma ha tuttavia limitato tale responsabilità al solo caso di frode fiscale punibile ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
La proposta emendativa che giunge dalla Commissione finanze è volta ora a estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo, fatti salvi i reati (meno gravi, in quanto connotati dall’assenza di condotte fraudolente) di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4, di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del dlgs. n. 74/2000. Peraltro, per tali meno insidiosi illeciti, l’emendamento in esame prevede una cornice edittale più contenuta rispetto al quadro delineato dal decreto fiscale
Dunque, la normativa 231 colpirà gli enti anche qualora il loro legale rappresentate, agendo a loro vantaggio, emetta fatture per operazioni inesistenti (reato di cui all’art. 8, dlgs 74/2000), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell’erario (art. 11). La sanzione prevista varia, nel suo massimo, da 400 a 500 quote a seconda del reato fiscale presupposto: se si considera che l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549 (fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica), la sanzione pecuniaria per le imprese potrà arrivare fino 774.500 euro. Ma perché di questa ulteriore stretta per le imprese, che si somma al grave inasprimento delle pene già previsto per le persone fisiche?
Si è osservato che la proposta risponde a esigenze di coerenza dell’ordinamento, che rischierebbero di rimanere frustrate dalla previsione di un solo delitto tributario, e non anche di altre gravi ipotesi delittuose in materia, dalle quali la persona giuridica può trarre un beneficio anche maggiore rispetto a quello conseguibile con la consumazione del delitto di cui all’articolo 2. Peraltro, il monito perentorio di introdurre la responsabilità ex dlgs 231/2001 anche per i delitti fiscali arriva direttamente dall’Unione europea, e specificamente dalla Direttiva 1371/2017, c.d. Pif, la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Ue, impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi (ovvero che «siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 euro»), sia prevista, oltre a una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, la responsabilità delle persone giuridiche.
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