La scadenza per coloro che non siano riusciti a dedurre i contributi in dichiarazione
Comunicazione entro fine mese per lo sconto sulle imposte
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Entro fine mese, quanti non siano riusciti a dedurre sulla dichiarazione dei redditi presentata quest’anno (730/2019 o Redditi 2019) i contributi versati a fondi pensioni e compagnie di assicurazioni per la costruzione di una pensione di scorta (versamenti effettuati nel corso dell’anno 2018), devono comunicarli al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione. Solo così, potranno garantirsi che, lo sconto fiscale non avuto in dichiarazione dei redditi, si traduca in sconto fiscale sulla futura pensione di scorta: così facendo, infatti, non verseranno le tasse sulla futura pensione integrativa, per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti. All’adempimento di fine mese, quest’anno, sono chiamati per la prima volta anche i dipendenti pubblici.

Gli sconti fiscali sui contributi. La vigente disciplina fiscale stabilisce la piena deducibilità dal reddito dei contributi versati a favore della previdenza integrativa fino all’importo massimo di 5.164,57 euro per anno fiscale. Prevede, inoltre, che per la quota di contributi non dedotta, la relativa quota di prestazioni sia esclusa dalla tassazione. In tal caso, quindi, nel momento in cui si percepisce la pensione di scorta oppure si richiede una liquidazione in capitale, la prestazione (pensione o capitale) non è tassata per la quota parte che si riferisce ai contributi che non hanno fruito di sconti fiscali.
Comunicazione entro fine anno. Il predetto esonero della tassazione, però, è soggetto a una condizione: che il lavoratore ne dia comunicazione al proprio fondo pensione. In particolare, il lavoratore deve indicare l’importo di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, anche se riguarda la quota eccedente il limite di 5.164,57 euro.
La comunicazione al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stati fatti i versamenti. Se la data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va anticipata a tale data. L’appuntamento di fine mese (un modello è in pagina, ma alcuni fondi pensione consentono di fare la comunicazione anche online) concerne i contributi che sono stati versati nell’anno 2018, che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) e che, invece, non sono stati dedotti.
Quando può accadere? Vediamo alcune delle principali situazioni che possono verificare la necessità di effettuare la comunicazione al fondo pensione.
Primo caso: familiari fiscalmente a carico senza disponibilità di reddito. La deduzione, fermo il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, spetta al soggetto/i nel/i confronto/i del/i quale/i i familiari sono a carico. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione, entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.
Secondo caso: familiari fiscalmente a carico con disponibilità di reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il suo reddito, spetta per l’eccedenza al soggetto/i di cui lo stesso risulta a carico. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i di cui si è a carico), l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.
Terzo caso: familiari con disponibilità di reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (quindi da non considerare «fiscalmente a carico»). La deduzione spetta direttamente al familiare (ex soggetto fiscalmente a carico) nel rispetto del massimale di euro 5.164,57. Nel caso in cui non sia stato possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo non dedotto va comunicato al rispettivo fondo pensione entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi.
Un doppio incentivo ai giovani. Un regime agevolato speciale è previsto a favore dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007 (quando è entrata in vigore il dlgs n. 252/2005 che ha riformato la materia). In sostanza, a tali lavoratori è data la possibilità di superare il limite di deduzione che, come detto, è fissato a 5.164,57 euro annui, secondo un particolare meccanismo. Tale meccanismo prevede che, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa, i lavoratori possono dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza (se positiva) tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa. Quest’ulteriore deduzione è consentita nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa e, comunque, per un importo annuo non superiore a euro 2.582,29.

Tasse soft sulla pensione di scorta

Una delle caratteristiche delle pensioni integrative è l’assoggettamento a un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati sia per le prestazioni erogate. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari è una pensione, cioè una rendita periodicamente erogata dal fondo pensione a favore dell’iscritto. Accanto alla rata mensile, i fondi pensione possono prevedere anche l’erogazione di un altro tipo di prestazione: un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa, si possono ottenere anche delle anticipazioni. Quale sia la prestazione erogata, le tasse sono sempre applicate mediante due quote distinte: la prima relativa alla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti maturati con i contributi versati; la seconda relativa alla quota capitale di contributi periodicamente versati. La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far «guadagnare» all’iscritto; infatti, i versamenti (tfr e contributi) fatti a favore di un fondo pensione producono interessi (pari al guadagno ottenuto dagli investimenti), cosiddetti «rendimenti», che pagano le tasse in misura scontata, ossia con l’aliquota dell’11% fino all’anno 2014 e del 17% dal 2015 (sono tasse versate in via definitiva, a titolo d’imposta sostitutiva dell’Irpef).
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