L’Agenzia delle entrate risponde a un interpello su piani destinati al personale aziendale
I trattamenti estetici? Benefit su cui si pagano le tasse
di Claudio Della Monica

Gli amministratori di società che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto non possono usufruire dei benefici fiscali del welfare aziendale. I trattamenti di estetica non rientrano tra i servizi con finalità ricreative contemplati dall’art. 100 del Tuir e pertanto la loro erogazione da parte del datore di lavoro costituisce benefit tassabile in capo al dipendente. Ancora, l’Iva assolta a monte per l’acquisto di servizi di welfare risulta indetraibile. Infine, le spese direttamente sostenute dai lavoratori per i corsi di lingua a favore dei familiari al di fuori del circuito scolastico possono essere rimborsate.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate-Direzione centrale, con risposta a interpello n. 956-1483/2019 del 6 dicembre scorso.
L’istante ha sottoposto all’attenzione del fisco un piano welfare rivolto a tutto il personale aziendale, formato dai tre componenti del cda (di cui uno solo percettore di compenso) e tre dipendenti. I servizi welfare offerti consistono in trattamenti di estetica presso Centri specializzati, tra cui cura del viso, trattamenti del corpo e per il dimagrimento, eliminazione peli superflui e manicure; e nell’iscrizione e frequenza presso centri di formazione linguistica a scelta dei beneficiari a favore dei propri familiari, al di fuori dell’orario scolastico e sulla base delle esigenze personali di ciascuno (es. lingue, orari e classi diverse, prossimità con l’abitazione).
Prima di tutto l’Agenzia chiarisce che anche ai compensi degli amministratori inquadrabili tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del Tuir, ivi compreso il regime di non imponibilità del comma 2 e seguenti. Tuttavia, continua l’Agenzia, il regime di esclusione dal reddito si applica sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente e in una violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione (circolare Entrate n. 28/E/2016, paragrafo 3.1). È necessario cioè che non siano alterate le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e il connesso principio di capacità contributiva che comunque attrae nella base imponibile anche le retribuzioni erogate in natura. Ora, essendo i servizi di welfare aziendale corrisposti ai dipendenti in natura o sotto forma di rimborso spese in aggiunta alla retribuzione di lavoro dipendente ordinariamente tassata, ne deriva che la loro erogazione agli amministratori che non percepiscono alcun compenso assolve una funzione essenzialmente remunerativa e deve conseguentemente concorrere a formare il reddito imponibile.
Restano tuttavia oscure le ragioni che spingono l’Agenzia a penalizzare l’amministratore che percepisce compenso: anch’egli infatti viene escluso dai benefici in quanto parte di una categoria non omogenea (dei componenti del cda, uno prende il compenso e due no). Peccato che il piano welfare è offerto alla generalità del personale aziendale e non a categorie come invece sembra intendere l’Agenzia: ne deriva che se vi fossero buone ragioni per escludere dai benefici l’amministratore con compenso, andrebbero analogamente esclusi anche tutti i dipendenti.
Per quanto riguarda i benefit offerti, l’Agenzia boccia i trattamenti estetici, in quanto servizi alla persona non aventi rilevanza sociale. Relativamente alla detraibilità o meno dell’Iva assolta dal datore di lavoro al momento del loro acquisto, non si registra invece nessuna apertura dell’Agenzia che alle conclusioni affermative della sentenza n. 22332/2018 della Corte di cassazione (che fa proprie due sentenze della Corte di giustizia Ue) volutamente citata dall’Istante, si limita ad opporre altre sentenze di segno opposto emesse dai giudici di legittimità, anche se in verità più datate nel tempo.
Infine, via libera alla possibilità di ricomprendere tra i benefit detassabili i corsi di lingua anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano forniti direttamente dall’Azienda, ma siano acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro. Infatti, data la formulazione piuttosto ampia della lettera f-bis) dell’art. 51, comma 2, del Tuir, si ritiene che la stessa ricomprenda tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga.
© Riproduzione riservata

Fonte: