PREVIDENZA

Autore: S. Pashaj e M.E. Scipioni
ASSINEWS 314 –  dicembre 2019 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 novembre 2019, relativo all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021: per il biennio 2021 – 2022 i requisiti di accesso non saranno ulteriormente incrementati.

Dunque si tratta di una buona notizia, ma ciò sta a significare che la speranza di vita media non cresce. Nello specifico con una nota, l’Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che la variazione della speranza di vita all’età di 65 anni è di 0,021 decimi di anno, che trasformato in dodicesimi di anno equivale a una variazione di 0,025 e arrotondato in mesi corrisponde a una variazione pari a zero. Come da normativa, infatti, a decorrere dal 2011, l’Istat rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

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È stato inizialmente il DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 a prevedere dal 1° gennaio 2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l’accesso alla pensione. Tale innalzamento è stato confermato successivamente anche dalla riforma Fornero, che nell’art. 24, comma 12, della legge 214/2011, che ha previsto che per tutti i requisiti anagrafici per l’accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.

Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi, mentre il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi. Il terzo adeguamento è scattato il 1° gennaio 2019 in misura pari a 5 mesi. Da questa data in poi gli adeguamenti avranno cadenza biennale: 2021, 2023, 2025… Pertanto, a partire dal 2013 l’incremento cumulato dei requisiti è stato di un anno.

La legge di bilancio 2018, da ultimo, ha introdotto a tal proposito delle novità rispetto al passato:

• la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

• in via transitoria con riferimento all’adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrati nell’anno 2016; • gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.

Per quanto riguarda il futuro tutti gli scenari demografici hanno confermato un lento e progressivo incremento dei requisiti di pensionamento tra i due e i tre mesi per ciascun biennio. Ovviamente, a oggi non si può sapere con certezza quale sarà l’effettiva maggiorazione. Tuttavia, vale la pena sottolineare che, qualora si registri una riduzione della speranza di vita media o l’incremento risulti essere inferiore a un mese, come avvenuto in questo caso, non si ha una riduzione dei requisiti, ma solo un blocco degli stessi. L’ultimo rapporto pubblicato dalla RGS relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario contiene l’ultima stima relativa a tali futuri adeguamenti e sulla base dello scenario centrale di tale modello è possibile prevedere un trend di incrementi che sul lungo orizzonte temporale giunge a 4 anni e 8 mesi complessivi alla soglia del 2065. In poche parole, si conferma il grande timore delle generazioni attualmente attive, tra trenta anni per ottenere la pensione di vecchiaia ne serviranno almeno 70 di anni di età.

Va detto che in linea generale gli adeguamenti interessano tutte le prestazioni erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria per le quali è richiesto il perfezionamento di determinati requisiti anagrafici o contributivi. Parliamo quindi delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni anticipate erogate dalle gestioni amministrate da INPS (quali FPDL, gestioni speciali lavoratori autonomi, gestione separata…), fondi esclusivi e sostitutivi confluiti in INPS.

Va specificato, però, che limita alla pensione anticipata ottenibile attraverso la maturazione di un determinato numero di anni di contribuzione, in virtù del DL 4/2019 dal 1° gennaio 2019 gli incrementi per la speranza di vita sono sospesi e, pertanto, fino al 2026 il requisito contributivo da soddisfare rimarrà tale: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Non sono, invece, soggetti all’incremento per la speranza di vita i requisiti del canale di pensionamento sperimentale Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contribuzione), che comunque ricordiamo devono essere soddisfatti entro il 2021.

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