IL VOSTRO QUESITO

Un mio assicurato ha subito un furto totale della sua vettura su pubblica via, in seguito alle indagini svolte dalla compagnia assicuratrice è emerso che la macchina era sottoposta a fermo amministrativo. La compagnia ha chiuso il sinistro senza seguito non liquidando il cliente. Ritenete sia giusta tale procedura da parte della compagnia? Oppure il cliente può richiedere in qualche modo di essere liquidato? Se si come? Mi sembra strano che il fermo amministrativo possa essere operativo anche su incendio e furto.

L’ESPERTO RISPONDE


Il comportamento della compagnia deve intendersi arbitrario e assolutamente illegittimo per i seguenti motivi:
1) il fermo amministrativo, detto anche “ganasce fiscali”, è posto in essere in seguito al mancato pagamento di tributi e imposte da parte del proprietario del veicolo. Tale procedura trova applicazione per tutti i veicoli a motore intestati al debitore come autovetture, motocicli, veicoli industriali e commerciali,autobus, macchine agricole e varie; essa comporta il divieto di circolazione su strada, l’impossibilità di radiare il veicolo dai pubblici registri, di demolirlo o di esportarlo ma non anche di venderlo. La violazione di queste norme prevede una sanzione amministrativa che oscilla da €. 1.988 a 7.953 oltre al successivo sequestro del mezzo;
2) l’autovettura, quindi, non può circolare ma può essere venduta a terzi e pertanto l’ assicurato (o anche l’acquirente in sua vece), pagando quanto dovuto a Equitalia, può tranquillamente continuare a disporre nella pienezza del veicolo in questione;
3) causa della prestazione assicurativa, come si rileva dall’art. 1882 del Codice Civile, è l’ obbligo dell’ assicuratore “a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” e tanto, per il ramo danni è puntualizzato dal 1° comma dell’ art. 1905 del Codice Civile che stabilisce che “L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.”;
4) poiché, come sopra specificato, l’assicurato resta sempre proprietario del veicolo, che può pure vendere, è evidente come dal furto subito gli sia derivato un danno economico, indennizzabile come tale, ancor più perché il creditore avrebbe pure potuto rivalersi sull’autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo e, col ricavato dalla sua vendita, procedere all’estinzione del debito dell’ assicurato;
5) alla luce di quanto sopra, qualora il fermo amministrativo riguardasse “Crediti per tributi diretti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali”. troverebbe applicazione l’art. 2752 del codice civile, altrimenti potrebbe genericamente ritenersi il bene come vincolato e comunque andrebbero applicati gli articoli 2758, per i tributi indiretti, 2759 per le imposte sul reddito, 2775, contributi per opere di bonifica e miglioramento;
6) in definitiva, l’assicuratore, in siffatta ipotesi, dovrebbe, per analogia, far ricorso all’art. 2742 del codice civile “Surrogazione dell’indennità alla cosa”, che così prevede nel 1° comma: “Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.”; in tal caso, quindi, esso potrà effettuare la liquidazione dell’ indennità solo dopo aver comunicato al creditore il verificarsi del sinistro, invitandolo a surrogarsi nei diritti dell’ assicurato a tutela del suo credito. Se l’assicurato trovasse un buon avvocato, esperto in diritto delle assicurazioni, potrebbe far valere i suoi diritti.